Come possono le aziende gestire i rischi legati al cambiamento climatico? Ecco una guida completa ed aggiornata alle polizze catastrofali, agli strumenti e agli obblighi normativi rivolti alle imprese per l'adattamento al climate change
Il cambiamento climatico rappresenta una sfida crescente per le aziende, che devono adattarsi per garantire resilienza e sostenibilità a lungo termine. Con il riscaldamento globale vicino agli 1,5°C, eventi climatici estremi come alluvioni e siccità diventano più frequenti e dannosi, colpendo l’economia e le infrastrutture.
Per minimizzare i rischi, molte aziende in Italia e in Europa adottano misure di adattamento e valutano polizze assicurative contro eventi catastrofici. Le nuove normative UE e italiane incentivano le imprese a sviluppare strategie mirate, contribuendo a mitigare l’impatto della crisi climatica e a rafforzare la competitività aziendale.
Perché è importante che le aziende si preparino all’impatto del cambiamento climatico
L’impatto del cambiamento climatico sulle aziende e l’economia reale si sta facendo sentire anche prima di raggiungere la soglia di riscaldamento globale di 1,5°C stabilita dall’Accordo di Parigi.
Oggi, la temperatura media del pianeta è quasi 1,3°C più alta rispetto all’epoca pre-industriale e gli eventi meteorologici estremi (alluvioni, inondazioni, ondate di calore…) stanno già diventando più frequenti e più intensi.
La conta dei danni aumenta di pari passo e mette in evidenza la fragilità di infrastrutture, filiere e sistemi produttivi per come sono strutturati oggi. È per questo motivo che, oltre alle misure di mitigazione delle cause del climate change, le strategie per affrontare la crisi climatica prevedono misure di adattamento al cambiamento climatico.
Quali sono le variabili da considerare per un’azienda che si vuole preparare all’impatto del climate change? I fattori principali da considerare sono:
- Adattamento al cambiamento climatico,
- Danni da eventi estremi,
- Assicurazioni per eventi catastrofali.
Cosa significa adattamento al cambiamento climatico
Per la scienza del clima, il termine ‘adattamento’ si riferisce ad azioni che riducono i rischi associati al cambiamento climatico. L’ultimo rapporto del Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC), la massima autorità scientifica in materia, da questa definizione di adattamento al cambiamento climatico:
“Nei sistemi umani, è il processo di adattamento al clima effettivo o previsto e ai suoi effetti, al fine di moderare i danni o sfruttare opportunità benefiche. Nei sistemi naturali, è il processo di adattamento al clima effettivo e ai suoi effetti; l’intervento umano può facilitare l’adattamento al clima previsto e ai suoi effetti”.
Per le aziende, adattarsi al clima che cambia non significa azzerare rischi e danni, bensì implementare misure che aumentino la resilienza, riducano la vulnerabilità, e contribuiscano a rendere l’aumento della temperatura globale meno impattante e oneroso.
Danni da eventi estremi: l’impatto in Europa e in Italia
Gli eventi climatici estremi causano migliaia di morti e miliardi di euro di danni ogni anno in tutto il mondo. Solo in Europa, tra il 1980 e il 2022, i danni attribuibili ad alluvioni, tempeste, ondate di calore, siccità e incendi legati al cambiamento climatico ammontano almeno a 650 miliardi di euro secondo i dati dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA). Più di 111 miliardi sono concentrati solo nel 2021 e 2022.
L’Italia è il 3° paese europeo più colpito con oltre 90 miliardi di danni in 42 anni, il 17% del totale. Ma è quello che subisce di più gli eventi estremi in rapporto alla popolazione: secondo uno studio di The European House – Ambrosetti, le perdite economiche arrivano a 284 euro ad abitante.
Anche nel Belpaese frequenza e intensità sono in aumento: secondo Legambiente nel 2023 si sono verificati 378 eventi estremi, più di 1 al giorno e il 22% in più del 2022. L’Italia ha poi un altro primato in materia, dal momento che è uno dei paesi europei meno assicurati.
Scarica qui il rapporto di Legambiente “Bilancio dell’Osservatorio Città Clima 2023”
Polizze per eventi catastrofali, il ritardo dell’Italia
Assicurare un bene è una delle misure di adattamento al cambiamento climatico più diffuse. Le polizze per eventi catastrofali coprono molte tipologie di eventi estremi legati alla crisi climatica e permettono di ridurre l’esposizione all’impatto del riscaldamento globale, incluso l’impatto economico. Infatti, le polizze garantiscono una copertura assicurativa che riduce le spese di gestione dell’emergenza e risarcisce una quota variabile dell’entità del danno.
Ma in Italia a che punto siamo? Oggi in Italia si sta valutando di introdurre l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere all’azienda assicurata un anticipo del 30% del danno provocato da eventi catastrofali. Le assicurazioni sono quindi uno strumento di gestione del rischio climatico sia per le imprese sia per i privati cittadini e le istituzioni pubbliche.
Al momento, però, l’Italia è in ritardo sul fronte delle assicurazioni per eventi catastrofali. Il 25% delle piccole e medie imprese italiane è esposto ad alto rischio idrogeologico, ma secondo le stime dell’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA), nel 2024 solo il 5% dei 4,5 milioni di aziende ha una copertura assicurativa per danni da eventi estremi. Le grandi imprese sono quasi tutte assicurate (97%), ma il tasso di copertura assicurativa crolla con la dimensione dell’azienda: hanno una polizza il 72% delle medie imprese, il 19% delle piccole e il 4% delle micro.
Non va meglio sul versante delle famiglie: sempre secondo ANIA, l’80% delle abitazioni civili è esposto a un livello di rischio medio-alto, ma solo il 6% dei 35,3 milioni di unità abitative ha già anticipato l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione contro i rischi catastrofali.
Misure e obblighi per le aziende relativi all’adattamento al cambiamento climatico
Negli ultimi anni, la normativa europea e italiana si è arricchita di nuovi provvedimenti per migliorare l’adattamento alla crisi climatica delle aziende. Per il mondo delle imprese, ciò si è tradotto in nuovi indirizzi, obblighi e requisiti di varia natura, che spaziano dall’ambito ESG (l’impegno ambientale, sociale e di governance di un’azienda) alle assicurazioni, incluse le assicurazioni catastrofali.
Norme UE sull’adattamento al cambiamento climatico
Strategia di Adattamento UE (2021)
- non impone alcun obbligo alle imprese, ma sottolinea la necessità che aziende e industrie si adattino ai cambiamenti climatici per garantire la loro sostenibilità e resilienza a lungo termine;
- chiede a tutti i paesi membri dell’UE, tramite i ministeri dell’Ambiente, di predisporre una strategia nazionale per l’adattamento (in Italia è il PNACC, il Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico, ed è stato approvato nel 2023);
- ribadisce l’importanza di ridurre il deficit di protezione dal clima, cioè la percentuale di perdite economiche provocate da catastrofi legate al clima non assicurate;
- favorisce l’uso di assicurazioni per la gestione del rischio climatico, perché sono ritenute strumenti che aumenteranno la consapevolezza del rischio e forniranno incentivi per aumentare la resilienza attraverso misure di adattamento.
Tassonomia UE (2022)
- è un sistema di classificazione che stabilisce un elenco di attività economiche sostenibili in base a 6 criteri ambientali, tra cui l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- ha l’obiettivo di guidare gli investimenti verso attività considerate sostenibili;
- queste attività, così catalogate ai sensi della Tassonomia UE, godono di condizioni agevolate per quanto riguarda gli investimenti.
CSRD (2024)
- è la direttiva UE sul Corporate Sustainability Reporting;
- amplia la platea di imprese che sono obbligate a fornire indicazioni più puntuali sulla doppia materialità; esse includono come le proprie attività impattano sull’ambiente e, parallelamente, come i fattori climatici e ambientali impattano sul business;
- considera sia i rischi fisici (derivanti dall’aumento della frequenza e dell’entità degli eventi estremi) sia i rischi di transizione (possibili impatti negativi delle politiche climatiche); quindi la rendicontazione deve contenere indicazioni sulle politiche di adattamento per entrambi i tipi di rischio.
ESRS (2023)
- è l’European Sustainability Reporting Standard, ovvero il documento che definisce I dettagli degli standard della reportistica di sostenibilità per le aziende;
- è collegato alla CSRD e contiene gli standard comuni di rendicontazione;
- il 1° dei 12 ESRS specifica metriche e indicatori sul climate change, incluse le misure di adattamento al cambiamento climatico.
CSDDD (2024)
- è la Corporate Sustainability Due Diligence Directive;
- dal 2027 fa scattare per le grandi imprese nuovi requisiti sulle politiche ESG di due diligence aziendale;
- non parla esplicitamente di adattamento, ma molti obblighi di due diligence richiedono di fatto più attenzione a questo ambito;
- è invece obbligatorio per le imprese predisporre un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Norme italiane per l’adattamento al cambiamento climatico
PNACC (2023)
- il Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico non impone alcun obbligo per le imprese; dovrebbe invece garantire alle aziende un contesto più sicuro e resiliente in cui operare;
- consiste in un elenco di 361 possibili azioni a scala nazionale o regionale che istituzioni ed enti possono implementare;
- le azioni sono classificate in base al settore su cui incidono e alla richiesta o meno di interventi strutturali e/o materiali;
- il PNACC non è dotato di risorse finanziarie proprie.
Obbligo assicurazione catastrofale (2023)
- la Finanziaria 2024 ha introdotto l’obbligo, per le sole imprese, a partire dal 1° gennaio 2025, di dotarsi di un’assicurazione contro i danni catastrofali;
- per essere effettivo, l’obbligo dovrà essere specificato da un decreto interministeriale in via di definizione;
- con il decreto Milleproroghe 2025, l’obbligo è slittato al 31 marzo 2025.
Decreto recepimento CSRD (2024)
- nel recepire la normativa UE, il legislatore italiano ha introdotto la figura del revisore della sostenibilità
- sono abilitati in automatico fino al 2026 a esercitare questo ruolo i revisori legali, cioè i soggetti abilitati a controllare il bilancio delle aziende ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39);
- il revisore della sostenibilità avrà il compito di accertare la conformità della rendicontazione societaria ai nuovi obblighi in materia ESG, inclusi quelli relativi agli ESRS sull’adattamento al cambiamento climatico.
Obbligo di assicurazione catastrofale per le aziende: le proposte per adattarsi al cambiamento climatico
La principale misura di adattamento al cambiamento climatico per le aziende in discussione riguarda l’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali. Come accennato sopra, l’acquisto di questa polizza è stato introdotto con la Finanziaria 2024. Per diventare pienamente operativo dovrà essere accompagnato da un decreto interministeriale, oggi allo studio.
Il 13 novembre 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fatto circolare una bozza semidefinitiva del “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213” (scarica qui la bozza del decreto).
Com’è ora la legge
A inizio dicembre 2024, la norma sull’obbligo di assicurazione per le aziende contro gli eventi catastrofali è ancora in via di definizione. Il decreto Milleproroghe 2025 ha fatto slittare di 3 mesi l’obbligo, ora fissato al 31 marzo 2025. Il testo in discussione prevede i seguenti obblighi.
Cosa bisogna assicurare
Qual è l’ampiezza della copertura assicurativa? Quali beni sono soggetti all’obbligo?
La bozza di decreto MIMIT del 13 novembre stabilisce che l’assicurazione copre i danni diretti, subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma, ai beni previsti dall’art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile, ossia i beni immobili come:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..
Sono esclusi dalla copertura i beni immobili con abusi edilizi o privi delle autorizzazioni necessarie.
Per cosa bisogna essere assicurati?
Quali tipi di eventi catastrofali ricadono sotto l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa? Il testo in discussione cita, all’articolo 3:
- sismi: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- frane: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
- alluvioni, inondazioni, esondazioni: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Rispetto ai rischi rilevati dall’EIOPA, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, non sono citate le tempeste di vento (windstorm).
Ad oggi nessuna polizza disponibile in Italia prevede la copertura per “esondazione”, evento catastrofale previsto invece dalla nuova legge. Diverse polizze coprono invece alluvione, inondazione, allagamento.
Va notato che, prima del decreto MIMIT, mancava uniformità nelle definizioni degli eventi tra le varie polizze offerte in Italia:
- il terremoto può essere definito tramite la magnitudo (con il premio che scatta solo oltre un certo grado della scala Richter),
- nell’allagamento non sempre ricadono anche le alluvioni lampo (ovvero, le cosiddette bombe d’acqua),
- le inondazioni sono talvolta definite in base all’intensità,
- le frane e gli smottamenti sono coperti di rado, nonostante tali eventi siano uno dei rischi idrogeologici principali in Italia.
Chi si deve assicurare?
Quali soggetti si devono dotare di una polizza catastrofale? Esistono criteri di deroga o di dilazione dei termini?
Ai sensi della Finanziaria 2024, devono acquistare un’assicurazione:
- le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese;
- le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese.
Sono incluse anche:
- le imprese individuali;
- le società di persone;
- le società a responsabilità limitata.
Riguardo il capitolo esclusioni ed esenzioni, sono escluse le imprese agricole, per cui vige un regime differente.
Come viene calcolato il premio?
Come funziona il nuovo meccanismo assicurativo? Quali sono i criteri di proporzionalità del premio? C’è una quota che l’assicurazione deve liquidare immediatamente?
A novembre 2024, la bozza di decreto interministeriale del MIMIT introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali.
Per quanto riguarda i premi, il decreto prevede all’articolo 4 che siano proporzionali al rischio “tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati”.
Il premio è calcolato in relazione al rischio, considerando:
- Ubicazione del rischio sul territorio.
- Vulnerabilità dei beni assicurati.
- Serie storiche disponibili.
- Mappe di pericolosità o rischiosità territoriali.
- Letteratura scientifica pertinente.
- Modelli predittivi che considerano l’evoluzione temporale delle probabilità di accadimento e della vulnerabilità.
Inoltre, la determinazione del premio assicurativo tiene conto delle misure di prevenzione adottate, cioè le azioni che l’impresa assicurata o le organizzazioni collettive a cui appartiene hanno intrapreso per prevenire i rischi e proteggere i beni soggetti a calamità naturali o eventi catastrofali.
Quali assicurazioni devono fornire prodotti contro i rischi catastrofali?
Il decreto dispone che le compagnie assicurative, “entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale”, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. SACE, una controllata del ministero dell’Economia e delle Finanze, potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.
Quali fasce di copertura sono previste?
Esistono 2 fasce per la copertura minima garantita:
- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Ipotesi obbligo di polizza catastrofale anche per famiglie e privati
A novembre 2024, l’obbligo assicurativo riguarderebbe solo le aziende. Tuttavia, il governo sta valutando se introdurre un obbligo anche per le famiglie (ovvero per le abitazioni private) e con quali modalità. Secondo il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, è inevitabile avviarsi “gradualmente” verso tale obbligo.
Con il nuovo obbligo di assicurazione catastrofale, il mercato assicurativo italiano si allinea ad altri paesi europei. Come evidenzia un’analisi dell’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in Francia, Germania, Austria e Spagna già da tempo è in vigore un sistema di copertura obbligatoria per le imprese contro i rischi derivanti da eventi naturali.
Come valutare l’esposizione ai rischi climatici: strumenti e procedure per le aziende
Come possono fare le aziende per valutare a quali tipi e livelli di rischio climatico sono esposti i loro asset e il loro business? Quali procedure e strumenti utili sono utilizzabili? Come si può gestire il rischio climatico?
La valutazione del rischio climatico in ambito aziendale è il processo mediante il quale un’impresa identifica, misura e gestisce i rischi potenziali legati ai cambiamenti climatici e agli impatti ambientali. Tale valutazione è fondamentale per garantire la resilienza dell’azienda e l’adattamento alle sfide climatiche, in un contesto in cui i rischi ambientali diventano sempre più rilevanti per la continuità del business.
Il rischio climatico si riferisce ai potenziali effetti negativi del cambiamento climatico sulle attività aziendali, sulla catena di approvvigionamento, sugli asset, e sulle operazioni. Questi rischi possono essere:
- fisici: impatti diretti derivanti da eventi climatici estremi (come alluvioni, incendi, siccità) e da cambiamenti cronici nel clima (aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare).
- di transizione: legati alle trasformazioni economiche, normative, e sociali associate alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Questi rischi includono nuove normative, pressioni di mercato, evoluzioni tecnologiche e aspettative sociali in rapida evoluzione.
Passaggi fondamentali della procedura di valutazione del rischio climatico
La valutazione del rischio climatico si articola in alcune fasi principali:
- Identificazione dei rischi: Consiste nel mappare i rischi potenziali che potrebbero influenzare l’azienda, considerando sia i rischi fisici (eventi meteorologici, cambiamenti climatici a lungo termine) che i rischi di transizione (normative, nuove tecnologie, cambiamenti nella domanda dei consumatori).
- Valutazione e analisi: In questa fase, i rischi identificati vengono quantificati in termini di probabilità di accadimento e impatto potenziale. Ciò può avvenire attraverso strumenti di analisi quantitativa (come i modelli predittivi o i modelli di scenario) e qualitativa.
- Prioritizzazione dei rischi: Poiché non tutti i rischi hanno la stessa probabilità di verificarsi o lo stesso potenziale impatto, è importante classificare e ordinare i rischi in base alla loro criticità per l’azienda.
- Pianificazione della risposta: Per ogni rischio prioritario vengono definite le strategie di mitigazione (riduzione dell’impatto o della probabilità), adattamento (modifica delle operazioni per ridurre la vulnerabilità) o trasferimento (ad esempio tramite assicurazioni).
- Monitoraggio e revisione: I rischi climatici possono cambiare nel tempo, e quindi il processo di valutazione deve essere periodico. Il monitoraggio continuo consente all’azienda di adattare le proprie strategie in modo dinamico.
Quali sono le polizze esistenti?
Le principali polizze assicurative per la protezione delle aziende dal rischio climatico disponibili in Italia sono raccolte nell’ESG Hub di SACE, che consiste in un one-stop-shop per le varie polizze.
A novembre 2024, le principali polizze disponibili in Italia sono:
- SACE Protezione Rischio Clima, per le PMI
- SACE Protezione Rischio Clima Smart, per microimprese
FAQ – Domande frequenti
Le aziende devono adattarsi al cambiamento climatico per garantire la resilienza delle loro operazioni e ridurre i rischi associati a eventi estremi, che possono impattare gravemente economia, infrastrutture e sistemi produttivi.
Le polizze contro eventi catastrofali coprono danni economici causati da eventi climatici estremi come alluvioni, terremoti e frane. Sono uno strumento di gestione del rischio climatico per aziende e privati.
Dal 31 marzo 2025, le aziende italiane sono obbligate a dotarsi di polizze assicurative contro eventi catastrofali. L’obbligo riguarda beni immobili, impianti, macchinari e attrezzature industriali.
I rischi climatici per le aziende includono rischi fisici, come eventi meteorologici estremi, e rischi di transizione, come normative più rigide o cambiamenti tecnologici necessari per la sostenibilità.