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Gas refrigeranti: dal CdM nuove norme ambientali

Recepita la direttiva comunitaria che impone l’obbligo di certificazione per chi opera nel controllo di questa gamma di prodotti ad effetto serra. Interessati i grandi impianti di condizionamento, refrigerazione e antincendio

(Rinnovabili.it) – L’Unione Europea ha stabilito nel 2006 precise norme per il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione di alcuni gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo), fissando così alcune restrizioni sulla loro commercializzazione e impiego. Gli HFC sono principalmente utilizzati come refrigeranti, solventi detergenti e agenti espandenti. I PFC sono utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori, come solventi detergenti e agenti espandenti. L’esafluoruro di zolfo è usato negli interruttori ad alta tensione e nella produzione di magnesio. Le norme in questione hanno trovato recepimento nel decreto approvato lo scorso venerdì in Consiglio dei ministri che dà pertanto corpo ha quanto stabilito da Bruxelles. Nel dettaglio, il regolamento europeo stabilisce che:

• tutte le persone responsabili delle emissioni devono adottare tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per prevenire o minimizzare le perdite;

• i controlli per individuare le perdite nei sistemi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio, devono essere effettuati almeno una volta all’anno (la frequenza dipende dalla quantità di gas contenuta nell’apparecchiatura);

• i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati, hanno l’obbligo di installare sistemi di rilevamento delle perdite;

• i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas.

 

Tali norme si accompagnano a disposizioni come l’etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni, i divieti di immissione in commercio nonché la formazione e certificazione del personale e delle società. Il decreto prevede inoltre, attività di formazione, la certificazione e un esame per chi svolge il controllo in questi segmenti di attività, ed in aggiunta, l’istituzione di un registro delle persone e delle imprese certificate. Sarà definito un protocollo d’intesa tra il ministero dell’Ambiente e l’organismo di accreditamento “Accredia”.