Il Mef fornisce importanti chiarimenti sull’utilizzo del Sismabonus Acquisti per capire come fare per non perdere la detrazione anche scavallando nel 2025
Il 31 dicembre 2024 anche il Sismabonus Acquisti terminerà la sua corsa, unendosi a tutte le altre detrazioni fiscali per l’edilizia che ben presto saranno interessate dalla “riforma” anticipata dal Governo stesso.
Ma la fretta non è mai buona consigliera, soprattutto se a rimetterci sono le tasche dei contribuenti che potrebbero vedersi negare il bonus a causa di dimenticanze o errori.
Come procedere dunque nel caso in cui entro la fine del 2024 non si riescano a completare i lavori di finitura, nè tantomeno si riescano a presentare le attestazioni di conformità?
A rispondere alla domanda ci ha pensato il Mef e la sottosegretaria Lucia Albano in occasione di un’interrogazione alla Camera.
A chi spetta il Sismabonus acquisti 2024?
Il Sismabonus acquisti è una detrazione riconosciuta agli acquirenti di edifici collocati in zone sismiche 1, 2 o 3 oggetto di demolizione e ricostruzione con un salto di una o due classi, eseguite da imprese immobiliari che entro 30 giorni dalla fine dei lavori provvedono a rivendere l’immobile.
La garanzia del salto di classe va obbligatoriamente certificata da un tecnico abilitato al momento dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, che attesterà la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come specificati negli allegati B1 e B2 delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni.
Stop al sismabonus acquisti se non si presenta l’attestazione entro il 2024?
Come sottolineato dalla sottosegretaria Albano, il primo requisiti da garantire per portare a casa il Sismabonus Acquisti 2024 è che entro il la scadenza dell’agevolazione (31 dicembre) sia stipulato l’atto di compravendita.
Un discorso diverso andrà invece fatto per l’attestazione che certifica il salto di una o due classi di rischio sismico e rilasciate dal tecnico all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo.
In quest’ultimo caso, come chiarito dal Mef, ai fini fiscali è irrilevante che le attestazioni di conformità ed i collaudi siano inviate nel 2025, l’importante è che la loro presentazione avvenga prima dell’esercizio del diritto di detrazione, ovvero prima della dichiarazione dei redditi.
Serve la remissione in bonis per il sismabonus acquisti tardivo?
In quest’ultimo caso servirà dunque la remissione in bonis per poter scivolare nel 2025 con la presentazione degli attestati senza perdere il sismabonus acquisti 2024?
La risposta è no.
Al fine di ottenere la detrazione non rileva né il completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari oggetto di intervento, né tantomeno l’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis.
L’importante, come già sottolineato, è che la dichiarazione di conformità obbligatoria, sia presentato entro il termine per la dichiarazione dei redditi.