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Ok al nuovo decreto sui rifiuti provenienti dalle navi

Si allarga la definizione di rifiuti provenienti dalle navi e si modificano normative e tariffe per un settore che produce una grande quantità di scarti

rifiuti provenienti dalle navi
Foto di Kevin Bluer su Unsplash

Concluso l’iter del provvedimento per aggiornare le regole sui rifiuti provenienti dalle navi

(Rinnovabili.it) – Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo che cambia la normativa attuale sul conferimento dei rifiuti provenienti dalle navi. La proposta veniva dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con il Ministro degli Affari Europei. L’obiettivo è raggiungere obiettivi di tutela ambientale nel settore marittimo.

Cosa sono i rifiuti prodotti dalle navi?

Come spiega un approfondimento, “i rifiuti prodotti dalle navi sono in particolare le acque reflue, i rifiuti e i residui del carico oleosi, comprese le acque di sentina, i residui del carico (ad eccezione di quelli oleosi), i rifiuti assimilabili agli urbani (carta, plastica, vetro, rifiuti alimentari, rifiuti di imballaggio, tessuti, rifiuti triturati di carta, stracci, metalli, bottiglie e terracotta), i rifiuti speciali particolari e i rifiuti sanitari”.

Le nuove regole allargano la definizione di rifiuto

Il nuovo decreto modifica la normativa del 2021 con l’idea di semplificare e razionalizzare le regole. Tra le innovazioni introdotte, vi è una definizione più estesa di “rifiuti delle navi”, che ricomprende anche i cosiddetti residui. In pratica, entrano quelli “prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia”. A questo si aggiunge una semplificazione del metodo di calcolo degli spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti accumulati durante i viaggi marittimi. Nello specifico viene integrata la definizione di “sufficiente capacità di stoccaggio”. Lo scopo è “precisare che, per il calcolo della capacità di stoccaggio, deve essere utilizzato il metodo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89”.

Nei porti in cui l’Autorità di Sistema Portuale non è competente, le tariffe devono essere stabilite dagli enti locali responsabili del servizio di gestione dei rifiuti. Per le navi che fanno scalo in più porti ma conferiscono i rifiuti in un’unica località viene istituito un meccanismo di ripartizione dei proventi delle tariffe tra tutti i porti interessati.