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L’economia circolare diventa realtà con la nuova disciplina sui rifiuti

Quanto sono cambiate le disposizioni in materia di rifiuti e dei “simili/assimilati” con il recentissimo Dlgs 116 del 29 settembre 2020 entrato in vigore il 1° gennaio 2021? Quali ripercussioni produrranno sulla gestione e sull’organizzazione interna delle aziende e, specialmente, quali benefici garantiranno, in prospettiva, per la tutela ambientale? Per rispondere ai tanti quesiti posti dai nostri lettori, iniziamo una serie di approfondimenti con l’intento di chiarire un settore in radicale trasformazione e che riguarda la vita di tutti noi.

rifiuti
via depositphotos.com

di Bernardino Albertazzi 

Parte 1: I rifiuti di origine industriale, artigianale e dei servizi

Il 29 settembre 2020 è entrato in vigore il Dlgs 116 che ha modificato radicalmente, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitatitivo, le disposizioni in materia di rifiuti del Dlgs 152/2006.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di rifiuti urbani, tra i quali si annoverano anche quelli di origine non domestica, ma ritenuti “simili” per natura e composizione.

Il Dlgs 116 ha  recepito la Direttiva UE 851/2018, che ha introdotto, tra le numerose modifiche:  la responsabilità estesa del produttore, una nuova  classificazione dei rifiuti urbani, degli speciali e degli “assimilati/simili” agli urbani, nonché una nuova  classificazione dei rifiuti pericolosi

I Rifiuti Urbani: la nuova definizione 

Il comma 8 dell’art. 1 del Dlgs 116/2020 ha modificato l’articolo 183, – in attuazione di quanto introdotto dall’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 851/2018 e del criterio di delega, volto a riformare, in particolare, il sistema delle definizioni, come previsto all’articolo 16 comma 1, lettera c) della legge 117/2019 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018) – introducendo, tra le altre, la seguente definizione: – (lettera: b-ter) “rifiuti urbani”: 

        1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati  e   da   raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,  vetro,   metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti  di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  rifiuti  di  pile   e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 

        2. i rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater  prodotti  dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; 

        3. i rifiuti provenienti dallo  spazzamento  delle  strade  e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 

        4. i rifiuti di  qualunque  natura  o  provenienza,  giacenti sulle strade ed  aree  pubbliche  o  sulle  strade  ed  aree  private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 

        5. i rifiuti della  manutenzione  del  verde  pubblico,  come foglie, sfalci  d’erba  e  potature  di  alberi,  nonché  i  rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

        6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,  esumazioni  ed estumulazioni, nonché gli altri  rifiuti  provenienti  da  attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. 

b-quinquies) la definizione  di  rifiuti  urbani  di  cui  alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per  il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in  materia  di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 

b-sexies) i  rifiuti  urbani  non  includono  i  rifiuti  della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca,  delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti  di  trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,  i  veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. 

Se si vuole comprendere il significato delle norme di cui alle lett. b-quinquies) e b-sexies) , dobbiamo rifarci al “consideranda” n. 10 della Direttiva (UE) 2018/851, che detta:

Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. 

I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell’alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici.Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l’altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere. 

Occorre che gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. 

I rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. 

Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02 (terra e roccia), 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) e 20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature), dell’elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione nella versione in vigore il 4 luglio 2018. 

I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell’elenco. 

Gli Stati membri possono usare le categorie pertinenti dell’elenco dei rifiuti a fini statistici. 

La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.”.

Il  Dlgs 116/2020 ha introdotto, mediante il comma 5 dell’art.6, una disposizione transitoria relativa alla nuova definizione di “rifiuto urbano”.  

Essa dispone che “al fine di consentire ai soggetti  affidatari  del  servizio  di gestione  dei  rifiuti il graduale  adeguamento   operativo   delle attività alla  definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184, comma  2  e  agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8  presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021”. 

Vediamo ora quali sono le ragioni che hanno spinto il legislatore a concedere agli operatori del settore (aziende pubbliche e private, comuni) un termine per l’adeguamento alla nuova nozione di rifiuti “urbani”.

La nuova nozione di rifiuti speciali modifica anche quella di rifiuti urbani

A tal fine dobbiamo iniziare la nostra analisi dai cambiamenti introdotti dal Dlgs 116 (in questo caso non in recepimento della direttiva comunitaria) nella definizione di rifiuti speciali , di cui al comma 3 dell’art.183, ai sensi della quale sono rifiuti speciali: 

        a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle  attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e  per  gli  effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 

        b) i  rifiuti  prodotti  dalle  attività di  costruzione  e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis (che disciplina il sottoprodotto); 

        c)  i  rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; 

        d)  i  rifiuti   prodotti   nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; 

        e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; 

        f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; 

        g)  i  rifiuti  derivanti  dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonche’ i rifiuti da abbattimento di fumi,  dalle  fosse  settiche  e dalle reti fognarie; 

        h) i rifiuti derivanti da attivita’ sanitarie se  diversi  da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); 

        i) i veicoli fuori uso.”

La norma evidenziata definisce la maggior parte delle  tipologie di rifiuti speciali, per sottrazione. Essa  afferma cioè che i rifiuti sono speciali “se diversi dagli urbani”, e dunque consente al produttore la possibilità di dimostrare che non sono speciali e dunque sono “urbani”. 

Viene affermato  invece che sono rifiuti speciali “in ogni caso”, e dunque senza che il produttore abbia la possibilità di dimostrare il contrario, le tipologie di rifiuti di cui alle lettere: a), b), g), i) del terzo comma dell’art.183.

Se si opera  una lettura combinata delle norme che definiscono i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali, allora appare evidente che, con il Dlgs 116/2020, è stata introdotta una categoria di rifiuti che, pur derivando da attività tipicamente non domestiche, quali le lavorazioni industriali, le lavorazioni artigianali, le attività commerciali, le attività di servizio, possono essere classificati urbani. 

(a breve la seconda parte)

di Bernardino Albertazzi – Giurista ambientale

bernardinoalbertazzi@gmail.comwww.bernardinoalbertazzi.it

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili.it. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.


Rinnovabili • Incentivi fotovoltaico, i bonus 2024 per privati e famiglie

Incentivi fotovoltaico, tutti i bonus 2024 per privati e famiglie

Dal reddito energetico ai nuovi incentivi per l’autoconsumo virtuale, dal bonus fotovoltaico al 50% ai contributi regionali. Ecco una guida completa ed aggiornata a tutti gli incentivi dedicati al fotovoltaico in Italia per famiglie e privati

Incentivi fotovoltaico, i bonus 2024 per privati e famiglie
Guida agli incentivi per il fotovoltaico residenziale 2024

Guida completa e aggiornata agli incentivi statali e regionali per il fotovoltaico 2024

Anche nel 2024, in Italia, i privati cittadini possono dotarsi di un impianto fotovoltaico facendo affidamento su una serie di sussidi dedicati, dai bandi regionali ai contributi statali. Abbiamo raccolto tutti gli incentivi al fotovoltaico 2024 in una guida, per offrire una panoramica completa e aggiornata degli strumenti di agevolazione finanziaria e fiscale attualmente in vigore e delle modalità per accedervi.

Incentivi al fotovoltaico 2024 per privati e famiglie: bonus e contributi statali

Tra fine del Superbonus 110% e nuove configurazioni dell’energy sharing, i regimi incentivanti per il fotovoltaico dei privati cittadini stanno mutando rapidamente. Oggi la tendenza generale è quella di premiare gli impianti solari in autoconsumo e mettere in campo nuovi strumenti contro la povertà energetica. Dagli ecobonus edilizi “rimaneggiati” al pannelli solari gratuiti per le famiglie a basso reddito, ecco come stanno cambiando gli incentivi per il fv residenziale.

Fotovoltaico gratuito, i contributi del Reddito Energetico (ISEE) 

Una delle grandi novità in tema di incentivi statali al fotovoltaico domestico è il Reddito energetico nazionale 2024. La misura permette di ottenere, per alcune fasce economiche della popolazione, pannelli fotovoltaici domestici in maniera gratuita grazie ad un contributo in conto capitale. Con l’obiettivo più ampio di riuscire a realizzare nell’arco di due anni – il 2024 e il 2025 – circa 31mila impianti solari residenziali al servizio di famiglie in condizione di disagio economico. Budget stanziato per il biennio: 200 milioni di euro.

Beneficiari: possono fare richiesta del Bonus Fotovoltaico Reddito Energetico tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro; oppure inferiore a 30.000 euro ma con almeno 4 figli a carico. L’incentivo è destinato al Soggetto realizzatore dell’impianto.

Tempistiche: le domande per gli incentivi possono essere presentate dal 5 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024, o fino ad esaurimento fondi. Dopo solo 24 ore gli 80 milioni destinati alle Regioni del Sud e le Isole sono andati esauriti. Ad oggi rimangono unicamente quelli per il resto dell’Italia.

Tipologia di intervento: Il bonus Reddito energetico 2024 incentivata i sistemi fotovoltaici residenziali su coperture e/o superfici di edifici con taglia compresa tra 2 e 6 kWp. Il contributo prevede una quota fissa massima di 2.000 euro più una quota variabile di 1.500 euro per ogni kW di potenza installata. Le agevolazioni previste dal Reddito Energetico Nazionale non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

Come fare domanda: L’istanza per il Reddito energetico deve essere inoltrata direttamente dalla piattaforma dedicata del Gse (Gestore dei Servizi energetici), previa iscrizione o identificazione con SPID. L’installazione di moduli fotovoltaici sul tetto va considerata manutenzione ordinaria e pertanto ricade nelledilizia libera che non richiede nessuna autorizzazione o atto amministrativo necessario per procedere immediatamente.

Fotovoltaico gratuito, i contributi del Reddito Energetico (ISEE) 

Bonus Fotovoltaico 50%  

Noto anche come Bonus Casa 50% o Bonus Ristrutturazione, questo contributo permette di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) in caso di interventi di ristrutturazione edilizia. Ma nella lista di lavori rientra anche l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici residenziali.

Beneficiari: Possono portare in detrazione le spese sia i proprietari di singole unità abitative, sia i condomìni per le parti in comune.

Tempistiche: le agevolazioni per i pannelli fotovoltaici rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2024 (salvo proroghe).

Tipologia di interventi:  La detrazione fiscale si applica sulla spesa per impianti fv su tetto, balconi e persino le facciate degli immobili, sistemi di accumulo compresi. Coperto anche anche un eventuale ampliamento dell’impianto solare a patto che la potenza di picco resti sotto i 20 kW. Limite massimo di spesa: 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo incentivo permette ancora di optare tra cessione del credito o sconto in fattura, ma unicamente per gli interventi effettuati prime del 16 febbraio 2023, o entro la cui data siano stati stipulati contratti vincolanti. 

Come fare domanda:  La richiesta della detrazione IRPEF deve avvenire tramite la compilazione della dichiarazione dei redditi. Per usufruire del bonus fotovoltaico al 50% è necessario:

  • il bonifico parlante, 
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici dei lavori eseguiti,
  • la congruità delle spese con computo metrico,
  • l’APE,
  • l’invio della comunicazione della scheda tecnica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per approfondire le modalità di richiesta, leggi Bonus ristrutturazione, cosa accade se il bonifico parlante non coincide con il beneficiario.

Bonus Fotovoltaico 50%  

Superbonus 70% per il fotovoltaico residenziale

Il Bonus fotovoltaico 2024 più famoso in ambito residenziale rimane quello definito “super”. Ma abbandonato una volta per tutte il generoso e complesso 110%, il Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica in edilizia, pannelli solari per privati compresi, scende all’aliquota 70%. Tra tutti gli incentivi al fotovoltaico 2024, questo contributo è in assoluto il più generoso ma presenta anche rigidi paletti.

Beneficiari: possono portare in detrazione le spese i condomìni e le persone fisiche per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate. 

Tempistiche: il Superbonus 70% rimane in vigore fino al 31 dicembre 2024, poi l’aliquota si abbassa al 65%.

Tipologia di intervento: il Bonus Fotovoltaico al 70% copre le spese sostenute nel 2024 per l’installazione di impianti solari, accumuli compresi, anche se i lavori non vengono effettivamente eseguiti nel medesimo anno. Con l’obbligo però di migliorare la certificazione energetica (APE) dell’immobile di almeno 2 classi. Il massimo che può essere detratto è 2.400 euro per ogni kW di potenza fotovoltaica installata, entro un massimo di 48.000 euro. In alcuni casi è ancora possibile chiedere la cessione del credito 2024.

Come fare domanda: Anche in questo caso la richiesta della detrazione IRPEF avviene tramite la compilazione della dichiarazione dei redditi. Per usufruire del bonus fotovoltaico al 70% è necessario:

  • il bonifico parlante, 
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici dei lavori eseguiti e la congruità delle spese con computo metrico,
  • l’APE,
  • l’invio della comunicazione della scheda tecnica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Gli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili e l’Autoconsumo Diffuso 

Una forma di incentivi fotovoltaici 2024 molto convenienti è stata introdotta dal nuovo Decreto CACER e premia l’energia generata da impianti solari (ma non solo) e condivisa virtualmente nei gruppi di autoconsumo diffuso e nelle comunità energetiche rinnovabili (CER). Il regime prevede una tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile e un corrispettivo di valorizzazione ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie (nel 2023 è stato di 8,48 euro/MWh).

Beneficiari: possono richiedere gli incentivi i condomìni nel caso dell’autoconsumo diffuso, i privati cittadini per le CER.

Tempistiche: la misura è già in vigore e può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento dei 5 GW incentivati totali; o in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2027.

Tipologia di intervento: Possono essere incentivati unicamente impianti entro 1 MW di potenza unitaria. La tariffa premio per il fotovoltaico delle CER e dei gruppi di autoconsumo varia a seconda della zona geografica e si suddivide in una tariffa fissa, legata alla potenza dell’impianto, e una tariffa variabile in funzione del Prezzo zonale.

Tabella incentivi al fotovoltaico nelle configurazioni di autoconsumo virtuale
Tabella incentivi al fotovoltaico nelle configurazioni di autoconsumo virtuale

Come accedere: L’invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso può essere fatto solo dal Soggetto Referente e l’istanza deve essere trasmessa tramite il Portale informatico del GSE “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”. 

Incentivi per l'Autoconsumo Fotovoltaico: CER e autoconsumo diffuso 

Incentivi per pannelli fotovoltaici nel Conto Termico 3.0 

E’ ancora presto per poter richiedere queste agevolazioni ma è opportuno parlare anche della proposta di Conto Termico 3.0, schema che modifica l’attuale regime incentivante per le rinnovabili termiche. L’attuale bozza del provvedimento propone di ampliare gli interventi ammissibili, incentivando accanto alle fonti rinnovabili termiche anche l’installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze. A patto di sostituire contestualmente gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompe di calore elettriche

Beneficiari: La misura è aperta a privati, PA ed enti del terzo settore.

Tempistiche: Il Decreto Ministeriale è in fase di valutazione, dovrebbe entrare in vigore nel 2024 (salvo ritardi).

Tipologia di interventi: L’agevolazione è un contributo a fondo perduto (valore da definire). Attualmente sono in vigore incentivi che variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta. Il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi di natura non statale.

Come accedere: L’invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso può essere fatto solo dal Soggetto Referente e l’istanza deve essere trasmessa tramite il Portale informatico del GSE “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”.

conto termico 3.0

Fotovoltaico, gli incentivi regionali 2024

Non esistono solo gli incentivi statali. Diverse Regioni in Italia offrono oggi delle agevolazioni per i pannelli fotovoltaici, destinate a privati cittadini o comunità. E in molti casi i contributi sono cumulabili con le misure di supporto distribuite a livello nazionale. Vediamo nel dettaglio i bandi regionali 2024 che sostengono la crescita del fotovoltaico residenziale, assieme a tempistiche e modalità per presentare la richiesta.

Gli incentivi al fotovoltaico residenziale del Friuli Venezia Giulia

Il bando del Friuli Venezia Giulia ammette a finanziamento l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici con annessi sistemi di accumulo a batteria, realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale con categoria catastale da A1 ad A9 e A11 situati nel territorio regionale.

Beneficiari: Possono partecipare al bando del FVG le persone fisiche residenti nel territorio regionale, ma la richiesta deve essere legata ad un solo immobile.

Tempistiche: il bando regionale è stato lanciato nel 2023 ma le richieste possono essere ancora presentate fino alla fine del 2024.

Tipologia di intervento: gli incentivi sono concessi a fondo perduto nella misura del 40% del costo totale dell’intervento. Per un impianto fotovoltaico di taglia sotto i 800 W (compresi anche i sistemi fotovoltaici Plug and Play da balcone) è ammissibile un costo massimo di 1.720 euro; per un impianto di potenza pari o superiore a 800 W, è ammissibile un costo massimo di 3000 euro al kW (per un totale massimo di 18.000 euro).

Come accedere: la domanda di incentivo deve essere presentata esclusivamente “online” attraverso il sistema “ISTANZE ONLINE” della Regione. L’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non superi la spesa complessivamente sostenuta.

Emilia Romagna: Contributi per le Comunità energetiche rinnovabili

L’Emilia Romagna ha lanciato un Bando del valore di 6 milioni euro, per favorire lo sviluppo di CER, in coerenza con la L.R. 5/2022, attraverso la concessione di contributi economici a copertura dei costi per l’installazione degli impianti fotovoltaici di  accumulo dell’energia a servizio delle comunità energetiche stesse e delle relative spese tecniche.

Beneficiari: le Comunità Energetiche Rinnovabili ubicate sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Tempistiche: il bando dell’Emilia Romagna si è aperto il 12 giugno 2024 per chiudersi il 31 ottobre 2024.

Tipologia di intervento: Per ogni Impianto/Unità di produzione deve essere presentata una singola domanda di contributo ed è riconosciuto il 25% dell’importo minore tra: la spesa ammissibile effettivamente sostenuta per l’investimento e  il massimale di spesa ammissibile previsto per l’investimento. La percentuale di contributo riconosciuta per ciascun impianto potrà essere aumentata del 5% qualora la CER sia situata in aree montane ed interne del territorio regionale, oppure vi prendano parte Soggetti economicamente svantaggiati (ISEE fino a 15.000 €), o il progetto sia localizzato nelle aree interessate dall’emergenza alluvione del Maggio 2023.

Come accedere: La domanda di contributo dovrà essere trasmessa alla Regione tramite applicativo web Sfinge 2020. I contributi del bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato.

Fotovoltaico residenziale, il bando 2024 della Toscana

Quest’anno la Toscana ha pubblicato il Bando contributi “Casa a zero emissioni” finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria nei 14 Comuni dell’area di superamento “Piana lucchese”. L’intervento stanzia 6 milioni di euro per interventi di dismissione di generatori di calore già installati e a uso residenziale a favore di pompe di calore ad alta efficienza, a cui possono essere aggiunti pannelli fotovoltaici con sistema di accumulo a batterie. 

Beneficiari: possono richiedere gli incentivi al fotovoltaico i cittadini residenti nei comuni Altopascio, Capannori, Lucca, Porcari, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Montecarlo, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano. Ma le richieste devono riferirsi ad un singolo immobile per famiglia.

Tempistiche: il bando è stato aperto il 15 febbraio 2024 e rimarrà in vigore fino a esaurimento fondi.

Tipologia di intervento: in caso di sostituzione di caminetto a legno o stufa a biomassa, il bando della Toscana permette usufruire di un contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 3.000 euro per l’acquisto di un impianto fotovoltaico. Più altri 500 euro in caso di aggiunta di un sistema di accumulo. L’incentivo scende a 2.400 euro massimi in caso di sostituzione di un impianto a gasolio.

Come Accedere: solo online tramite la piattaforma di Sviluppo ToscanaLe agevolazioni sono cumulabili con gli incentivi nazionali del Conto Termico e degli ecobonus edilizi e possono essere incrementate in base all’ISEE.

Fotovoltaico Basilicata, il bonus 2024

Per il 2024 la Regione Basilicata ha messo a disposizione 15 milioni di euro con cui incentivare il fotovoltaico residenziale e altri impianti rinnovabili domestici. Alla cifra si aggiungono 24 milioni di euro per il 2025.

Soggetti beneficiari: proprietari o usufruttuari di immobili in cui gli stessi hanno la residenza.

Tempistiche: Il bonus fotovoltaico della Basilicata può essere richiesto dall’8 aprile fino al 31 dicembre 2025 o fino a esaurimento budget.

Tipologia di interventi: Il regime lucano assegna contributi a fondo perduto valido per impianti fotovoltaici con una potenza non inferiore a 3 kWp (5% di tolleranza). Il sussidio può arrivare fino a un massimo di 10.000 euro compresi i sistemi di accumulo.

Come accedere:  La procedura di prenotazione delle risorse è “a sportello”. Le istanze devono essere presentate attraverso la piattaforma “Centrale bandi” della Regione Basilicata.

Bonus fotovoltaico basilicata 2024

Incentivi al fotovoltaico 2024, il bando della Lombardia

La Regione Lombardia è storicamente uno delle amministrazioni territoriali che più ha incentivato il fotovoltaico residenziale. Dai bonus destinati ai pannelli solari sul tetto a quelli per l’accumulo fotovoltaico passando per i contributi elargiti alle comunità energetiche, la Regione si è sempre distinta. Divenendo non a caso, la prima in Italia per numero di impianti solari in esercizio e per autoconsumo solare. Nel 2024 lo slancio “locale” si è affievolito, per lasciare spazio ai nuovi sussidi statali. Reddito Energetico Nazionale e Bonus fotovoltaico 70% in primis. Ma qualcosa ancora persiste come nel caso del Bando Rifugi Alpini del valore di 5.000.000 euro, finalizzato a supportare interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico.

Soggetti beneficiari: Possono chiedere gli incentivi i gestori o i proprietari di rifugi alpinistici ed escursionistici di Comuni montani o parzialmente montani.

Tempistiche: le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 10 luglio 2024 ed entro le ore 16.00 del 31 ottobre 2024.

Tipologia di Intervento: Si tratta di una sovvenzione a fondo perduto di massimo 300.000 euro a per singolo rifugio. Gli incentivi supportano tra le altre cose, anche l’installazione di impianti fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo. Ogni soggetto richiedente può presentare più domande nel limite dell’importo max. complessivo di 600.000 euro.

Come accedere: La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma Bandi e Servizi della Regione Lombardia all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili.it. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.


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le nuove norme del Decreto Aree Idonee 2024. Via depositphotos

Il Decreto Aree Idonee Rinnovabili è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Dopo un lungo periodo di rimpalli tra MASE (Ministero dell’Ambiente) e Regioni, il Decreto Aree Idonee per le rinnovabili ha concluso il suo iter normativo. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2024, il provvedimento ministeriale è entrato ieri formalmente in vigore. Nato con l’obiettivo di fare chiarezza sulle aree da destinare o meno agli impianti eolici e fotovoltaici, il testo finale, tuttavia, non centra a pieno l’obiettivo. Il braccio di ferro innescato da poter centrale e potere locale ha ottenuto come risultato quello di demandare il peso delle decisioni più importanti alle amministrazioni regionali. Senza compiere di fatto quella semplificazione e omogeneizzazione inizialmente sperata.

Ma il decreto in questione è molto di più. Nelle sue pagine sono infatti contenute le nuove quote di Burden Sharing, ossia le ripartizioni regionali dell’obiettivo nazionale per la capacità rinnovabile 2030. Nel dettaglio le 19 Regioni e le due Province autonome di Trento e Bolzano dovranno spartirsi 80 GW di potenza verde attesa per la fine del decennio.

Decreto Aree idonee 2024, cosa contiene il testo

Il Decreto Aree Idonee Rinnovabili è composto da 9 articoli in totale, suddividendo le norme in due capitoli: la ripartizione della potenza fra regioni e province autonome; i principi e i criteri per l’individuazione delle cd. aree idonee.

La disciplina è stata voluta dal decreto legislativo n. 199 del 2021, ma nella pratica avrebbe dovuto rispondere ad un bisogno “storico”. L’obiettivo iniziale era, infatti, quello di ridurre al minimo quegli spazi di dissidio che hanno connotato in passato il rapporto tra livelli di Governo proprio in riferimento al tema delle FER.

Tuttavia il provvedimento risponde anche ad una seconda esigenza, ossia dividere tra i territori quegli 80 GW di potenza verde che il Belpaese dovrebbe installare entro la fine di questo decennio. Nel dettaglio a ogni regione è stata assegnata una capacità minima da raggiungere annualmente, a partire dal 2021. Nel conteggio annuale rientrano tutti i nuovi impianti e i progetti di potenziamento. Sia terra che in mare. Ma vediamo la ripartizione nel dettaglio.

Burden Sharing 2030, le nuove capacità rinnovabile regionale

 Ai fini del calcolo per il raggiungimento degli obiettivi territoriali, il Decreto Aree Idonee Rinnovabili tiene conto della potenza nominale degli impianti nuovi, potenziati, riattivati, ricostruiti integralmente o oggetto di rifacimentoentrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento”. Compreso il 100% della capacità installata in mare.

Per questi ultimi il Decreto prevede, in caso di connessioni ricadenti in regioni diverse da quelle in cui insistono gli impianti offshore, una speciale ripartizione della potenza. Il 20% a carico del territorio  in cui si trovano le infrastrutture di connessione  alla  rete  elettrica  e  il restante 80%, “in via proporzionale rispetto alla reciproca  distanza, tra le altre regioni  la cui costa sia direttamente  prospiciente l’impianto”. 

Ai fini del raggiungimento dei target regionali il nuovo schema Aree Idonee Rinnovabili riconosce per gli impianti geotermici ad alta e media entalpia e quelli idroelettriciuna potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione”. Contestualmente il testo affida al GSE il compito di pubblicare i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata da idro e geotermia rispetto a quella da fonte fotovoltaica.

Il contributo maggiore? Sempre quello della Sicilia con oltre 10,4 GW per la fine del decennio, seguita dalla Lombardia (8,7 GW) e dalla Puglia (7,3 GW).

Decreto Aree Idonee 2024, la capacità assegnata alle Regioni

Impianti rinnovabili: aree Idonee, non idonee, ordinarie o vietate

In base al provvedimento Regioni e Province avranno 180 giorni per individuare sul loro territorio con propria legge quattro tipologie di zone:

  • Le aree idonee, caratterizzate da un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a rinnovabili.
  • Le aree non idonee, le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base delle linee guida governative già emanate.
  • Le aree ordinarie, ossia aree diverse dalle precedenti in cui si applicano i regimi autorizzativi ordinari.
  • Le aree vietate, zone che in base alle nuove norme introdotte con l’art.5 del DL Agricoltura sono precluse agli impianti fotovoltaici a terra.

Il potere di definire zone “appropriate e non” rimane, dunque, in mano alle autorità regionali e provinciali, ma, in caso di mancata adozione delle legge nei termini previsti e dopo un richiamo ufficiale con nuovo termine, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotterà “le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi”.

Decreto Aree Idonee Rinnovabili: Principi e Criteri di individuazione

Il tema è stato uno dei più discussi durante l’iter di approvazione. Dopo una serie di rimaneggiamenti del testo, la formula finale del DM Aree idonee 2024 chiede alle Regioni di prendere in considerazione la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del Burden sharing. Dando priorità all’impiego di superfici di strutture edificate, quali:

  • capannoni industriali
  • parcheggi, 
  • aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.

E verificando  nel contempo l’idoneità di aree non  sfruttabili per altri scopi, come ad esempio le  superfici agricole non utilizzabili.

Alle amministrazioni regionali è lasciata la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto. Tenendo conto “delle aree immediatamente idonee di cui all’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Nelle aree non idonee entreranno automaticamente tutte quelle zone e superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Una delle parti più contestate? Le nuove fasce di rispetto, ossia quelle porzioni di territorio a protezione di elementi sensibili nelle quali le trasformazioni urbanistico-edilizie sono sottoposte a disciplina specifica. In base al nuovo decreto le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto. Con un limite massimo di 7 chilometri. I rifacimenti sono esclusi.

Leggi qui il testo in Gazzetta Ufficiale

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili.it. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.


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Incentivi Reddito Energetico, il Sud termina i fondi in 24 ore

Con oltre 10mila richieste inoltrate attraverso lo sportello del GSE, le famiglie del Mezzogiorno e delle Isole hanno rapidamente saturato il contingente. Ora restano solo gli incentivi di reddito energetico per le altre regioni

Incentivi Reddito Energetico, il Sud termina i fondi in 24 ore
Il contatore degli Incentivi del Reddito Energetico 2024. Credits: GSE

 In un giorno prenotato l’80% delle risorse del REN 2024

Gli incentivi del Reddito Energetico Nazionale sono stati un successo. Perlomeno nelle Regioni del Sud Italia, dove in appena 24 ore sono andati esauriti gli 80 milioni di euro messo a disposizione dal regime. Lo hanno fatto sapere il 6 luglio, con note stampa separate, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetici (MASE) e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Al netto  dei controlli e delle possibili rinunce, il REN 2024 ha mostrato come l’interesse per il fotovoltaico residenziale sia ancora particolarmente attivo. E come la misura, nata nel 2019 come strumento regionale di contrasto alla povertà energetica, abbia seguito il giusto corso.

Il Reddito Energetico ha visto la luce la prima volta nel Comune di Porto Torres, in Sardegna, come un progetto fortemente voluto dal sindaco pentastellato Sean Wheeler. L’obiettivo? Portare avanti un percorso sociale di rilancio economico del territorio, dotando le famiglie in difficoltà di pannelli solari gratuiti.

La bontà dell’iniziativa, dimostratasi fin da subito un successo, ha convinto prima altre regioni a replicare lo strumento e il poi il Governo Conte a studiare un meccanismo applicabile a tutto il paese. Tuttavia per trasformare l’idea in realtà sono occorsi anni, a causa sia del cambio di Governo e del rimpasto delle funzioni ministeriali che del particolare periodo storico.

Oggi appare chiaro che l’intuizione di Porto Torres possa costituire uno strumento interessante per alleviare la povertà energetica (allora, ben lontani dal caro bolletta 2022, si stimava un risparmio per famiglia di 150-200 euro). Un’opinione condivisa dal ministro dell’Ambiente Pichetto secondo cui “lo strumento ha avuto un buon  impatto e si rivelerà molto utile; in chiave economica ed energetica per le famiglie che lo hanno scelto, ma anche più in generale verso i nostri obiettivi di crescita delle rinnovabili sul territorio”.

Ma veniamo ai dati di questo fine settimana. Secondo le informazioni condivise dal GSE, le domande provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna hanno saturato il contingente dedicato al Mezzogiorno. Ossia 80 milioni di euro su un totale annuale di 100 milioni.

Da questi territori sono arrivate, infatti, oltre 10.500 richieste di accesso agli incentivi Reddito Energetico 2024 in appena 24 ore, dalle 12.00 di venerdì 5 luglio 2024.

Ma il portale del GSE resterà aperto. In ballo ci sono ancora le risorse destinate alle famiglie con basso ISEE nel resto delle Regioni e Province autonome d’Italia. In questo caso il budget di 20 milioni di euro risulta “prenotato” solo per un quarto (dati aggiornati all’8 luglio 2024). Con 618 richieste pervenute.

Per controllare l’andamento degli incentivi REN 24 viene in aiuto il Contatore del GSE che mostra le risorse residue, suddivise per zona geografica e in funzione delle richieste depositate.

In attesa di capire quando il bando sarà definitivamente chiuso e se il Gestore riaprirà lo sportello nel corso dell’anno per riassegnare le risorse liberate da rinunce ed esclusioni, c’è chi propone di anticipare gli incentivi del Reddito energetico 2025.

“Visto il grande successo, chiediamo al Governo di anticipare il bando di febbraio, che prevede altri 100 milioni di euro, in modo da permettere a tutti coloro che sono rimasti esclusi di poter fare richiesta”, scrive Antonio Trevisi, Senatore del Movimento 5 Stelle. “È fondamentale agire rapidamente per soddisfare le esigenze dei cittadini e sfruttare al meglio le risorse disponibili e per questo motivo lancio un appello per l’apertura del nuovo bando nazionale già a settembre, evitando di aspettare fino al 2025, e sollecito la Regione Puglia a riaprire il bando del reddito energetico per i fondi residui. E non dimentichiamo che il reddito energetico non è solo un aiuto economico per le famiglie italiane, ma rappresenta anche un passo significativo sul piano ambientale, verso un futuro più sostenibile”.

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Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili.it. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.