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La nuova disciplina dei rifiuti urbani e dei simili /assimilati

Il 29 settembre 2020 è entrato in vigore il Dlgs 116 che ha modificato radicalmente, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitatitivo, le disposizioni in materia di rifiuti del Dlgs 152/2006. Scopriamo come nel secondo approfondimento dedicato

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via depositphotos.com

 di Bernardino Albertazzi

Parte 2: “Rifiuti assimilati agli urbani” e la tariffa rifiuti

(Segue alla prima parte L’economia circolare diventa realtà con la nuova disciplina sui rifiuti) Proseguendo nell’esame delle varie tipologie di rifiuti urbani, si rileva che,  per quanto riguarda l’individuazione della categoria precedentemente nota come “Rifiuti assimilati agli urbani”, ai sensi del comma  2, punto 2, dell’art.184: “Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).”, e cioè:

“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;”.

I rifiuti oggetto della norma (indifferenziati e da raccolta differenziata), di provenienza non domestica, devono possedere delle specifiche caratteristiche merceologiche e cioè essere “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, ma non a tutti i rifiuti domestici, ma solo a quelli: 1) indicati nell’allegatoL-quater, e che 2) siano stati prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies. 

Il richiamato “Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di  cui  all’articolo  183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)”, detta:

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile”.

L’allegato definisce non solo le macro-categorie a cui appartengono i rifiuti, ma indica specificamente i codici EER di tali rifiuti. Tale elencazione deve dunque ritenersi “tassativa” e non meramente esemplificativa.

Se si confronta l’Allegato L-quater con i codici EER dei rifiuti urbani a cui fanno riferimento i “consideranda” della Direttiva 851 ( evidenziati nella prima parte dell’articolo), si osserva che nell’elencazione nazionale non sono presenti i codici dei rifiuti classificati pericolosi, e neanche quelli definiti come codici “a specchio”, ad eccezione dei seguenti:

20 01 29*detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 27*vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

e del codice  080318 “Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*”, il quale appartenendo alla categoria 08 non è contemplato dalla Direttiva UE.          

L’ “Allegato L-quinquies – Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)”, contiene la seguente elencazione:

  • Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 
  • Cinematografi e teatri. 
  • Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 
  • Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 
  • Stabilimenti balneari. 
  • Esposizioni, autosaloni. 
  • Alberghi con ristorante. 
  • Alberghi senza ristorante. 
  • Case di cura e riposo. 
  • Ospedali. 
  • Uffici, agenzie, studi professionali. 
  • Banche ed istituti di credito. 
  • Negozi abbigliamento, calzature, libreria,  cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 
  • Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 
  • Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 
  • Banchi di mercato beni durevoli. 
  • Attività artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere, estetista. 
  • Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico, fabbro, elettricista. 
  • Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
  • Attività artigianali di produzione beni specifici. 
  • Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
  • Mense, birrerie, hamburgerie. 
  • Bar, caffe’, pasticceria. 
  • Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi, generi alimentari. 
  • Plurilicenze alimentari e/o miste. 
  • Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 
  • Ipermercati di generi misti. 
  • Banchi di mercato generi alimentari. 
  • Discoteche, night club. 

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel  punto a cui sono analoghe.”. 

Anche il secondo allegato esclude dall’assimilazione “le  attivita’ agricole e connesse   di   cui all’ articolo 2135 del codice civile”, ma fa invece rientrare nell’Elenco attività anche le “ Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per tipologia di rifiuti prodotti” , le quali “si considerano comprese  nel  punto  a cui sono analoghe”. 

Dall’esame della normativa discende dunque pacificamente che il meccanismo dell’assimilazione è radicalmente mutato, rispetto alle norme previgenti sul tema (a partire dal DPR 915/82). Infatti sono stati soppressi i riferimenti :

  1. sia al decreto di competenza statale, finalizzato a determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) (che è stato abrogato),  
  2. sia all’articolo 198 (sulle competenze regolamentari dei Comuni), dove è stato eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati e dispone ora:I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani”. 

Si sottolinea ancora che al  comma  2 del medesimo articolo 198,  lettera  c),  le  parole  «ed  assimilati»  sono state soppresse e anche  la lettera “g)  l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d). )”  è stata soppressa.

Si ricava quindi che il  testo vigente dispone :

“2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

  1. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  3. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  4. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  5. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento”.

 La TARI e la nuova disciplina del recupero dei “simili/assimilati” 

Il Dlgs 116 ha introdotto, come detto,  un  nuovo meccanismo di “similitudine/assimilazione” che consiste in  una “qualificazione ope legis”, cioè effettuata direttamente dalla legge, senza alcun rinvio a norme applicative secondarie o terziarie (come i decreti ministeriali e i regolamenti comunali). Il nuovo meccanismo ha ad oggetto i rifiuti che rispondono alla definizione di cui al comma 2, dell’art.184 e che sono contemplati, contestualmente, nell’ambito degliAllegati L-quater e  L-quinquies.

Si deve inoltre evidenziare che  il comma 12 dell’art.3 del nuovo Dlgs ha sostituito il comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che disciplina la  Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Il testo vigente del comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (cioè gli urbani per similitudine/assimilazione), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal  soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

Il testo previgente disponeva che alla tariffa fosse applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore avesse dimostrato di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Secondo una recente interpretazione avanzata dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia :

La norma subordina, quindi, l’esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni”.

Abbiamo già sopra evidenziato come rilevato la esclusione prevista valga per i rifiuti urbani “per assimilazione/similitudine” e non per quelli di origine non domestica che sono classificati “direttamente” come urbani. 

Ai sensi della nuova norma le utenze non domestiche che producono rifiuti “assimilati/simili” agli urbani sono chiamate a  scegliere se  servirsi  del gestore del servizio pubblico o di soggetti privati sul libero   mercato. La scelta compiuta deve essere  tenuta  ferma per almeno cinque anni. Però  la norma  lascia salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, di riprendere l’erogazione  del  servizio  anche  prima  della  scadenza quinquennale, ma solo su richiesta  dell’utenza  non  domestica . 

Sempre secondo dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, il nuovo testo del comma 10 dell’art.238 cit. la norma di cui all’ articolo 1 comma 649 della legge 147 del 2013, non è stata incisa  dal comma 10 sopra menzionato, e dunque rimane valida ed efficace e  prevede che «per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati». 

Inoltre stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna  secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell’articolo 238 del Tua.

Se, invece, l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10”.

di Bernardino Albertazzi – Giurista Ambientale bernardinoalbertazzi@gmail.com www.bernardinoalbertazzi.it

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili.it. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.


Rinnovabili • Incentivi fotovoltaico, i bonus 2024 per privati e famiglie

Incentivi fotovoltaico, tutti i bonus 2024 per privati e famiglie

Dal reddito energetico ai nuovi incentivi per l’autoconsumo virtuale, dal bonus fotovoltaico al 50% ai contributi regionali. Ecco una guida completa ed aggiornata a tutti gli incentivi dedicati al fotovoltaico in Italia per famiglie e privati

Incentivi fotovoltaico, i bonus 2024 per privati e famiglie
Guida agli incentivi per il fotovoltaico residenziale 2024

Guida completa e aggiornata agli incentivi statali e regionali per il fotovoltaico 2024

Anche nel 2024, in Italia, i privati cittadini possono dotarsi di un impianto fotovoltaico facendo affidamento su una serie di sussidi dedicati, dai bandi regionali ai contributi statali. Abbiamo raccolto tutti gli incentivi al fotovoltaico 2024 in una guida, per offrire una panoramica completa e aggiornata degli strumenti di agevolazione finanziaria e fiscale attualmente in vigore e delle modalità per accedervi.

Incentivi al fotovoltaico 2024 per privati e famiglie: bonus e contributi statali

Tra fine del Superbonus 110% e nuove configurazioni dell’energy sharing, i regimi incentivanti per il fotovoltaico dei privati cittadini stanno mutando rapidamente. Oggi la tendenza generale è quella di premiare gli impianti solari in autoconsumo e mettere in campo nuovi strumenti contro la povertà energetica. Dagli ecobonus edilizi “rimaneggiati” al pannelli solari gratuiti per le famiglie a basso reddito, ecco come stanno cambiando gli incentivi per il fv residenziale.

Fotovoltaico gratuito, i contributi del Reddito Energetico (ISEE) 

Una delle grandi novità in tema di incentivi statali al fotovoltaico domestico è il Reddito energetico nazionale 2024. La misura permette di ottenere, per alcune fasce economiche della popolazione, pannelli fotovoltaici domestici in maniera gratuita grazie ad un contributo in conto capitale. Con l’obiettivo più ampio di riuscire a realizzare nell’arco di due anni – il 2024 e il 2025 – circa 31mila impianti solari residenziali al servizio di famiglie in condizione di disagio economico. Budget stanziato per il biennio: 200 milioni di euro.

Beneficiari: possono fare richiesta del Bonus Fotovoltaico Reddito Energetico tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro; oppure inferiore a 30.000 euro ma con almeno 4 figli a carico. L’incentivo è destinato al Soggetto realizzatore dell’impianto.

Tempistiche: le domande per gli incentivi possono essere presentate dal 5 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024, o fino ad esaurimento fondi. Dopo solo 24 ore gli 80 milioni destinati alle Regioni del Sud e le Isole sono andati esauriti. Ad oggi rimangono unicamente quelli per il resto dell’Italia.

Tipologia di intervento: Il bonus Reddito energetico 2024 incentivata i sistemi fotovoltaici residenziali su coperture e/o superfici di edifici con taglia compresa tra 2 e 6 kWp. Il contributo prevede una quota fissa massima di 2.000 euro più una quota variabile di 1.500 euro per ogni kW di potenza installata. Le agevolazioni previste dal Reddito Energetico Nazionale non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

Come fare domanda: L’istanza per il Reddito energetico deve essere inoltrata direttamente dalla piattaforma dedicata del Gse (Gestore dei Servizi energetici), previa iscrizione o identificazione con SPID. L’installazione di moduli fotovoltaici sul tetto va considerata manutenzione ordinaria e pertanto ricade nelledilizia libera che non richiede nessuna autorizzazione o atto amministrativo necessario per procedere immediatamente.

Fotovoltaico gratuito, i contributi del Reddito Energetico (ISEE) 

Bonus Fotovoltaico 50%  

Noto anche come Bonus Casa 50% o Bonus Ristrutturazione, questo contributo permette di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) in caso di interventi di ristrutturazione edilizia. Ma nella lista di lavori rientra anche l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici residenziali.

Beneficiari: Possono portare in detrazione le spese sia i proprietari di singole unità abitative, sia i condomìni per le parti in comune.

Tempistiche: le agevolazioni per i pannelli fotovoltaici rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2024 (salvo proroghe).

Tipologia di interventi:  La detrazione fiscale si applica sulla spesa per impianti fv su tetto, balconi e persino le facciate degli immobili, sistemi di accumulo compresi. Coperto anche anche un eventuale ampliamento dell’impianto solare a patto che la potenza di picco resti sotto i 20 kW. Limite massimo di spesa: 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo incentivo permette ancora di optare tra cessione del credito o sconto in fattura, ma unicamente per gli interventi effettuati prime del 16 febbraio 2023, o entro la cui data siano stati stipulati contratti vincolanti. 

Come fare domanda:  La richiesta della detrazione IRPEF deve avvenire tramite la compilazione della dichiarazione dei redditi. Per usufruire del bonus fotovoltaico al 50% è necessario:

  • il bonifico parlante, 
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici dei lavori eseguiti,
  • la congruità delle spese con computo metrico,
  • l’APE,
  • l’invio della comunicazione della scheda tecnica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per approfondire le modalità di richiesta, leggi Bonus ristrutturazione, cosa accade se il bonifico parlante non coincide con il beneficiario.

Bonus Fotovoltaico 50%  

Superbonus 70% per il fotovoltaico residenziale

Il Bonus fotovoltaico 2024 più famoso in ambito residenziale rimane quello definito “super”. Ma abbandonato una volta per tutte il generoso e complesso 110%, il Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica in edilizia, pannelli solari per privati compresi, scende all’aliquota 70%. Tra tutti gli incentivi al fotovoltaico 2024, questo contributo è in assoluto il più generoso ma presenta anche rigidi paletti.

Beneficiari: possono portare in detrazione le spese i condomìni e le persone fisiche per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate. 

Tempistiche: il Superbonus 70% rimane in vigore fino al 31 dicembre 2024, poi l’aliquota si abbassa al 65%.

Tipologia di intervento: il Bonus Fotovoltaico al 70% copre le spese sostenute nel 2024 per l’installazione di impianti solari, accumuli compresi, anche se i lavori non vengono effettivamente eseguiti nel medesimo anno. Con l’obbligo però di migliorare la certificazione energetica (APE) dell’immobile di almeno 2 classi. Il massimo che può essere detratto è 2.400 euro per ogni kW di potenza fotovoltaica installata, entro un massimo di 48.000 euro. In alcuni casi è ancora possibile chiedere la cessione del credito 2024.

Come fare domanda: Anche in questo caso la richiesta della detrazione IRPEF avviene tramite la compilazione della dichiarazione dei redditi. Per usufruire del bonus fotovoltaico al 70% è necessario:

  • il bonifico parlante, 
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici dei lavori eseguiti e la congruità delle spese con computo metrico,
  • l’APE,
  • l’invio della comunicazione della scheda tecnica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Gli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili e l’Autoconsumo Diffuso 

Una forma di incentivi fotovoltaici 2024 molto convenienti è stata introdotta dal nuovo Decreto CACER e premia l’energia generata da impianti solari (ma non solo) e condivisa virtualmente nei gruppi di autoconsumo diffuso e nelle comunità energetiche rinnovabili (CER). Il regime prevede una tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile e un corrispettivo di valorizzazione ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie (nel 2023 è stato di 8,48 euro/MWh).

Beneficiari: possono richiedere gli incentivi i condomìni nel caso dell’autoconsumo diffuso, i privati cittadini per le CER.

Tempistiche: la misura è già in vigore e può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento dei 5 GW incentivati totali; o in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2027.

Tipologia di intervento: Possono essere incentivati unicamente impianti entro 1 MW di potenza unitaria. La tariffa premio per il fotovoltaico delle CER e dei gruppi di autoconsumo varia a seconda della zona geografica e si suddivide in una tariffa fissa, legata alla potenza dell’impianto, e una tariffa variabile in funzione del Prezzo zonale.

Tabella incentivi al fotovoltaico nelle configurazioni di autoconsumo virtuale
Tabella incentivi al fotovoltaico nelle configurazioni di autoconsumo virtuale

Come accedere: L’invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso può essere fatto solo dal Soggetto Referente e l’istanza deve essere trasmessa tramite il Portale informatico del GSE “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”. 

Incentivi per l'Autoconsumo Fotovoltaico: CER e autoconsumo diffuso 

Incentivi per pannelli fotovoltaici nel Conto Termico 3.0 

E’ ancora presto per poter richiedere queste agevolazioni ma è opportuno parlare anche della proposta di Conto Termico 3.0, schema che modifica l’attuale regime incentivante per le rinnovabili termiche. L’attuale bozza del provvedimento propone di ampliare gli interventi ammissibili, incentivando accanto alle fonti rinnovabili termiche anche l’installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze. A patto di sostituire contestualmente gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompe di calore elettriche

Beneficiari: La misura è aperta a privati, PA ed enti del terzo settore.

Tempistiche: Il Decreto Ministeriale è in fase di valutazione, dovrebbe entrare in vigore nel 2024 (salvo ritardi).

Tipologia di interventi: L’agevolazione è un contributo a fondo perduto (valore da definire). Attualmente sono in vigore incentivi che variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta. Il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi di natura non statale.

Come accedere: L’invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso può essere fatto solo dal Soggetto Referente e l’istanza deve essere trasmessa tramite il Portale informatico del GSE “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”.

conto termico 3.0

Fotovoltaico, gli incentivi regionali 2024

Non esistono solo gli incentivi statali. Diverse Regioni in Italia offrono oggi delle agevolazioni per i pannelli fotovoltaici, destinate a privati cittadini o comunità. E in molti casi i contributi sono cumulabili con le misure di supporto distribuite a livello nazionale. Vediamo nel dettaglio i bandi regionali 2024 che sostengono la crescita del fotovoltaico residenziale, assieme a tempistiche e modalità per presentare la richiesta.

Gli incentivi al fotovoltaico residenziale del Friuli Venezia Giulia

Il bando del Friuli Venezia Giulia ammette a finanziamento l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici con annessi sistemi di accumulo a batteria, realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale con categoria catastale da A1 ad A9 e A11 situati nel territorio regionale.

Beneficiari: Possono partecipare al bando del FVG le persone fisiche residenti nel territorio regionale, ma la richiesta deve essere legata ad un solo immobile.

Tempistiche: il bando regionale è stato lanciato nel 2023 ma le richieste possono essere ancora presentate fino alla fine del 2024.

Tipologia di intervento: gli incentivi sono concessi a fondo perduto nella misura del 40% del costo totale dell’intervento. Per un impianto fotovoltaico di taglia sotto i 800 W (compresi anche i sistemi fotovoltaici Plug and Play da balcone) è ammissibile un costo massimo di 1.720 euro; per un impianto di potenza pari o superiore a 800 W, è ammissibile un costo massimo di 3000 euro al kW (per un totale massimo di 18.000 euro).

Come accedere: la domanda di incentivo deve essere presentata esclusivamente “online” attraverso il sistema “ISTANZE ONLINE” della Regione. L’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non superi la spesa complessivamente sostenuta.

Emilia Romagna: Contributi per le Comunità energetiche rinnovabili

L’Emilia Romagna ha lanciato un Bando del valore di 6 milioni euro, per favorire lo sviluppo di CER, in coerenza con la L.R. 5/2022, attraverso la concessione di contributi economici a copertura dei costi per l’installazione degli impianti fotovoltaici di  accumulo dell’energia a servizio delle comunità energetiche stesse e delle relative spese tecniche.

Beneficiari: le Comunità Energetiche Rinnovabili ubicate sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Tempistiche: il bando dell’Emilia Romagna si è aperto il 12 giugno 2024 per chiudersi il 31 ottobre 2024.

Tipologia di intervento: Per ogni Impianto/Unità di produzione deve essere presentata una singola domanda di contributo ed è riconosciuto il 25% dell’importo minore tra: la spesa ammissibile effettivamente sostenuta per l’investimento e  il massimale di spesa ammissibile previsto per l’investimento. La percentuale di contributo riconosciuta per ciascun impianto potrà essere aumentata del 5% qualora la CER sia situata in aree montane ed interne del territorio regionale, oppure vi prendano parte Soggetti economicamente svantaggiati (ISEE fino a 15.000 €), o il progetto sia localizzato nelle aree interessate dall’emergenza alluvione del Maggio 2023.

Come accedere: La domanda di contributo dovrà essere trasmessa alla Regione tramite applicativo web Sfinge 2020. I contributi del bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato.

Fotovoltaico residenziale, il bando 2024 della Toscana

Quest’anno la Toscana ha pubblicato il Bando contributi “Casa a zero emissioni” finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria nei 14 Comuni dell’area di superamento “Piana lucchese”. L’intervento stanzia 6 milioni di euro per interventi di dismissione di generatori di calore già installati e a uso residenziale a favore di pompe di calore ad alta efficienza, a cui possono essere aggiunti pannelli fotovoltaici con sistema di accumulo a batterie. 

Beneficiari: possono richiedere gli incentivi al fotovoltaico i cittadini residenti nei comuni Altopascio, Capannori, Lucca, Porcari, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Montecarlo, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano. Ma le richieste devono riferirsi ad un singolo immobile per famiglia.

Tempistiche: il bando è stato aperto il 15 febbraio 2024 e rimarrà in vigore fino a esaurimento fondi.

Tipologia di intervento: in caso di sostituzione di caminetto a legno o stufa a biomassa, il bando della Toscana permette usufruire di un contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 3.000 euro per l’acquisto di un impianto fotovoltaico. Più altri 500 euro in caso di aggiunta di un sistema di accumulo. L’incentivo scende a 2.400 euro massimi in caso di sostituzione di un impianto a gasolio.

Come Accedere: solo online tramite la piattaforma di Sviluppo ToscanaLe agevolazioni sono cumulabili con gli incentivi nazionali del Conto Termico e degli ecobonus edilizi e possono essere incrementate in base all’ISEE.

Fotovoltaico Basilicata, il bonus 2024

Per il 2024 la Regione Basilicata ha messo a disposizione 15 milioni di euro con cui incentivare il fotovoltaico residenziale e altri impianti rinnovabili domestici. Alla cifra si aggiungono 24 milioni di euro per il 2025.

Soggetti beneficiari: proprietari o usufruttuari di immobili in cui gli stessi hanno la residenza.

Tempistiche: Il bonus fotovoltaico della Basilicata può essere richiesto dall’8 aprile fino al 31 dicembre 2025 o fino a esaurimento budget.

Tipologia di interventi: Il regime lucano assegna contributi a fondo perduto valido per impianti fotovoltaici con una potenza non inferiore a 3 kWp (5% di tolleranza). Il sussidio può arrivare fino a un massimo di 10.000 euro compresi i sistemi di accumulo.

Come accedere:  La procedura di prenotazione delle risorse è “a sportello”. Le istanze devono essere presentate attraverso la piattaforma “Centrale bandi” della Regione Basilicata.

Bonus fotovoltaico basilicata 2024

Incentivi al fotovoltaico 2024, il bando della Lombardia

La Regione Lombardia è storicamente uno delle amministrazioni territoriali che più ha incentivato il fotovoltaico residenziale. Dai bonus destinati ai pannelli solari sul tetto a quelli per l’accumulo fotovoltaico passando per i contributi elargiti alle comunità energetiche, la Regione si è sempre distinta. Divenendo non a caso, la prima in Italia per numero di impianti solari in esercizio e per autoconsumo solare. Nel 2024 lo slancio “locale” si è affievolito, per lasciare spazio ai nuovi sussidi statali. Reddito Energetico Nazionale e Bonus fotovoltaico 70% in primis. Ma qualcosa ancora persiste come nel caso del Bando Rifugi Alpini del valore di 5.000.000 euro, finalizzato a supportare interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico.

Soggetti beneficiari: Possono chiedere gli incentivi i gestori o i proprietari di rifugi alpinistici ed escursionistici di Comuni montani o parzialmente montani.

Tempistiche: le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 10 luglio 2024 ed entro le ore 16.00 del 31 ottobre 2024.

Tipologia di Intervento: Si tratta di una sovvenzione a fondo perduto di massimo 300.000 euro a per singolo rifugio. Gli incentivi supportano tra le altre cose, anche l’installazione di impianti fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo. Ogni soggetto richiedente può presentare più domande nel limite dell’importo max. complessivo di 600.000 euro.

Come accedere: La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma Bandi e Servizi della Regione Lombardia all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili.it. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.


Rinnovabili • Il Decreto Aree Idonee per le rinnovabili è entrato in vigore

Il Decreto Aree Idonee per le rinnovabili è entrato in vigore

Il Decreto Aree Idonee per le rinnovabili del MASE è entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 2 luglio 2024. Ecco tutte le norme e la suddivisione regionale della nuova potenza verde

Il Decreto Aree Idonee per le rinnovabili è entrato in vigore
le nuove norme del Decreto Aree Idonee 2024. Via depositphotos

Il Decreto Aree Idonee Rinnovabili è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Dopo un lungo periodo di rimpalli tra MASE (Ministero dell’Ambiente) e Regioni, il Decreto Aree Idonee per le rinnovabili ha concluso il suo iter normativo. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2024, il provvedimento ministeriale è entrato ieri formalmente in vigore. Nato con l’obiettivo di fare chiarezza sulle aree da destinare o meno agli impianti eolici e fotovoltaici, il testo finale, tuttavia, non centra a pieno l’obiettivo. Il braccio di ferro innescato da poter centrale e potere locale ha ottenuto come risultato quello di demandare il peso delle decisioni più importanti alle amministrazioni regionali. Senza compiere di fatto quella semplificazione e omogeneizzazione inizialmente sperata.

Ma il decreto in questione è molto di più. Nelle sue pagine sono infatti contenute le nuove quote di Burden Sharing, ossia le ripartizioni regionali dell’obiettivo nazionale per la capacità rinnovabile 2030. Nel dettaglio le 19 Regioni e le due Province autonome di Trento e Bolzano dovranno spartirsi 80 GW di potenza verde attesa per la fine del decennio.

Decreto Aree idonee 2024, cosa contiene il testo

Il Decreto Aree Idonee Rinnovabili è composto da 9 articoli in totale, suddividendo le norme in due capitoli: la ripartizione della potenza fra regioni e province autonome; i principi e i criteri per l’individuazione delle cd. aree idonee.

La disciplina è stata voluta dal decreto legislativo n. 199 del 2021, ma nella pratica avrebbe dovuto rispondere ad un bisogno “storico”. L’obiettivo iniziale era, infatti, quello di ridurre al minimo quegli spazi di dissidio che hanno connotato in passato il rapporto tra livelli di Governo proprio in riferimento al tema delle FER.

Tuttavia il provvedimento risponde anche ad una seconda esigenza, ossia dividere tra i territori quegli 80 GW di potenza verde che il Belpaese dovrebbe installare entro la fine di questo decennio. Nel dettaglio a ogni regione è stata assegnata una capacità minima da raggiungere annualmente, a partire dal 2021. Nel conteggio annuale rientrano tutti i nuovi impianti e i progetti di potenziamento. Sia terra che in mare. Ma vediamo la ripartizione nel dettaglio.

Burden Sharing 2030, le nuove capacità rinnovabile regionale

 Ai fini del calcolo per il raggiungimento degli obiettivi territoriali, il Decreto Aree Idonee Rinnovabili tiene conto della potenza nominale degli impianti nuovi, potenziati, riattivati, ricostruiti integralmente o oggetto di rifacimentoentrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento”. Compreso il 100% della capacità installata in mare.

Per questi ultimi il Decreto prevede, in caso di connessioni ricadenti in regioni diverse da quelle in cui insistono gli impianti offshore, una speciale ripartizione della potenza. Il 20% a carico del territorio  in cui si trovano le infrastrutture di connessione  alla  rete  elettrica  e  il restante 80%, “in via proporzionale rispetto alla reciproca  distanza, tra le altre regioni  la cui costa sia direttamente  prospiciente l’impianto”. 

Ai fini del raggiungimento dei target regionali il nuovo schema Aree Idonee Rinnovabili riconosce per gli impianti geotermici ad alta e media entalpia e quelli idroelettriciuna potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione”. Contestualmente il testo affida al GSE il compito di pubblicare i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata da idro e geotermia rispetto a quella da fonte fotovoltaica.

Il contributo maggiore? Sempre quello della Sicilia con oltre 10,4 GW per la fine del decennio, seguita dalla Lombardia (8,7 GW) e dalla Puglia (7,3 GW).

Decreto Aree Idonee 2024, la capacità assegnata alle Regioni

Impianti rinnovabili: aree Idonee, non idonee, ordinarie o vietate

In base al provvedimento Regioni e Province avranno 180 giorni per individuare sul loro territorio con propria legge quattro tipologie di zone:

  • Le aree idonee, caratterizzate da un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a rinnovabili.
  • Le aree non idonee, le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base delle linee guida governative già emanate.
  • Le aree ordinarie, ossia aree diverse dalle precedenti in cui si applicano i regimi autorizzativi ordinari.
  • Le aree vietate, zone che in base alle nuove norme introdotte con l’art.5 del DL Agricoltura sono precluse agli impianti fotovoltaici a terra.

Il potere di definire zone “appropriate e non” rimane, dunque, in mano alle autorità regionali e provinciali, ma, in caso di mancata adozione delle legge nei termini previsti e dopo un richiamo ufficiale con nuovo termine, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotterà “le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi”.

Decreto Aree Idonee Rinnovabili: Principi e Criteri di individuazione

Il tema è stato uno dei più discussi durante l’iter di approvazione. Dopo una serie di rimaneggiamenti del testo, la formula finale del DM Aree idonee 2024 chiede alle Regioni di prendere in considerazione la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del Burden sharing. Dando priorità all’impiego di superfici di strutture edificate, quali:

  • capannoni industriali
  • parcheggi, 
  • aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.

E verificando  nel contempo l’idoneità di aree non  sfruttabili per altri scopi, come ad esempio le  superfici agricole non utilizzabili.

Alle amministrazioni regionali è lasciata la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto. Tenendo conto “delle aree immediatamente idonee di cui all’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Nelle aree non idonee entreranno automaticamente tutte quelle zone e superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Una delle parti più contestate? Le nuove fasce di rispetto, ossia quelle porzioni di territorio a protezione di elementi sensibili nelle quali le trasformazioni urbanistico-edilizie sono sottoposte a disciplina specifica. In base al nuovo decreto le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto. Con un limite massimo di 7 chilometri. I rifacimenti sono esclusi.

Leggi qui il testo in Gazzetta Ufficiale

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Rinnovabili • Incentivi Reddito Energetico, il Sud termina i fondi in 24 ore

Incentivi Reddito Energetico, il Sud termina i fondi in 24 ore

Con oltre 10mila richieste inoltrate attraverso lo sportello del GSE, le famiglie del Mezzogiorno e delle Isole hanno rapidamente saturato il contingente. Ora restano solo gli incentivi di reddito energetico per le altre regioni

Incentivi Reddito Energetico, il Sud termina i fondi in 24 ore
Il contatore degli Incentivi del Reddito Energetico 2024. Credits: GSE

 In un giorno prenotato l’80% delle risorse del REN 2024

Gli incentivi del Reddito Energetico Nazionale sono stati un successo. Perlomeno nelle Regioni del Sud Italia, dove in appena 24 ore sono andati esauriti gli 80 milioni di euro messo a disposizione dal regime. Lo hanno fatto sapere il 6 luglio, con note stampa separate, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetici (MASE) e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Al netto  dei controlli e delle possibili rinunce, il REN 2024 ha mostrato come l’interesse per il fotovoltaico residenziale sia ancora particolarmente attivo. E come la misura, nata nel 2019 come strumento regionale di contrasto alla povertà energetica, abbia seguito il giusto corso.

Il Reddito Energetico ha visto la luce la prima volta nel Comune di Porto Torres, in Sardegna, come un progetto fortemente voluto dal sindaco pentastellato Sean Wheeler. L’obiettivo? Portare avanti un percorso sociale di rilancio economico del territorio, dotando le famiglie in difficoltà di pannelli solari gratuiti.

La bontà dell’iniziativa, dimostratasi fin da subito un successo, ha convinto prima altre regioni a replicare lo strumento e il poi il Governo Conte a studiare un meccanismo applicabile a tutto il paese. Tuttavia per trasformare l’idea in realtà sono occorsi anni, a causa sia del cambio di Governo e del rimpasto delle funzioni ministeriali che del particolare periodo storico.

Oggi appare chiaro che l’intuizione di Porto Torres possa costituire uno strumento interessante per alleviare la povertà energetica (allora, ben lontani dal caro bolletta 2022, si stimava un risparmio per famiglia di 150-200 euro). Un’opinione condivisa dal ministro dell’Ambiente Pichetto secondo cui “lo strumento ha avuto un buon  impatto e si rivelerà molto utile; in chiave economica ed energetica per le famiglie che lo hanno scelto, ma anche più in generale verso i nostri obiettivi di crescita delle rinnovabili sul territorio”.

Ma veniamo ai dati di questo fine settimana. Secondo le informazioni condivise dal GSE, le domande provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna hanno saturato il contingente dedicato al Mezzogiorno. Ossia 80 milioni di euro su un totale annuale di 100 milioni.

Da questi territori sono arrivate, infatti, oltre 10.500 richieste di accesso agli incentivi Reddito Energetico 2024 in appena 24 ore, dalle 12.00 di venerdì 5 luglio 2024.

Ma il portale del GSE resterà aperto. In ballo ci sono ancora le risorse destinate alle famiglie con basso ISEE nel resto delle Regioni e Province autonome d’Italia. In questo caso il budget di 20 milioni di euro risulta “prenotato” solo per un quarto (dati aggiornati all’8 luglio 2024). Con 618 richieste pervenute.

Per controllare l’andamento degli incentivi REN 24 viene in aiuto il Contatore del GSE che mostra le risorse residue, suddivise per zona geografica e in funzione delle richieste depositate.

In attesa di capire quando il bando sarà definitivamente chiuso e se il Gestore riaprirà lo sportello nel corso dell’anno per riassegnare le risorse liberate da rinunce ed esclusioni, c’è chi propone di anticipare gli incentivi del Reddito energetico 2025.

“Visto il grande successo, chiediamo al Governo di anticipare il bando di febbraio, che prevede altri 100 milioni di euro, in modo da permettere a tutti coloro che sono rimasti esclusi di poter fare richiesta”, scrive Antonio Trevisi, Senatore del Movimento 5 Stelle. “È fondamentale agire rapidamente per soddisfare le esigenze dei cittadini e sfruttare al meglio le risorse disponibili e per questo motivo lancio un appello per l’apertura del nuovo bando nazionale già a settembre, evitando di aspettare fino al 2025, e sollecito la Regione Puglia a riaprire il bando del reddito energetico per i fondi residui. E non dimentichiamo che il reddito energetico non è solo un aiuto economico per le famiglie italiane, ma rappresenta anche un passo significativo sul piano ambientale, verso un futuro più sostenibile”.

Leggi anche Incentivi fotovoltaico, i bonus 2024 per privati e famiglie

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