Dopo un lungo iter che era iniziato nel 2018 è stata finalmente approvata la legge che contiene le “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”. La legge entrerà in vigore dal prossimo 26 giugno
(Rinnovabili.it) – È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 135 dell’11 giugno 2022) la legge 17 maggio 2022, n. 61 che contiene le “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”.
Tale legge entrerà in vigore il 26 giugno 2022.
Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, era stato il primo firmatario del disegno di legge nel 2018: un lungo percorso prima di approdare finalmente alla stesura definitiva.
Valorizzare i prodotti e informare i consumatori
Come spiegato nell’art. 1, la legge – che si compone di otto articoli – intende valorizzare e promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e quelli da filiera corta, e nello stesso tempo vuole garantire ai consumatori un’informazione corretta in merito all’origine e alla specificità di tali prodotti.
Le stesse Regioni e gli enti locali potranno adottare iniziative per valorizzare tali prodotti e promuoverne la commercializzazione e l’incontro diretto tra produttori e gestori dei posti di ristorazione sia pubblici che privati.
Cosa si intende per prodotti a chilometro zero e a filiera corta
Cosa intende la legge per prodotti a chilometro zero e a filiera corta? Che gli alimenti devono essere prodotti in un raggio massimo di 70 chilometri dal luogo di vendita o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita (modifica aggiunta dal Senato) e ci deve essere un solo intermediario lungo la filiera tra produttore e consumatore finale dei prodotti agricoli e alimentari nazionali (parola aggiunta dal Senato).
Tali prodotti saranno riconoscibili da un apposito logo che sarà esposto solo nei luoghi di vendita (mercati, ristorazione, somministrazione, esercizi commerciali) ma non sulle confezioni dei prodotti alimentari.
I Comuni devono riservare almeno il 30% dell’area destinata al mercato (per la pesca, le aree in prossimità dei punti di sbarco) agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta.
Tali imprenditori (anche qui secondo la modifica introdotta al Senato), inoltre, possono anche realizzare tipologie di mercati destinati a questi prodotti.
La promozione nella ristorazione
L’art. 6, modificato al Senato, disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e a filiera corta nella ristorazione collettiva e prevede «che per i servizi di ristorazione la valutazione dell’offerta tiene conto, della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale».
Le sanzioni
Il passaggio al Senato ha soppresso il criterio di premialità previsto per l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero e a filiera corta rispetto, a parità di offerta, ad altri prodotti di qualità (biologici, tipici, tradizionali, a denominazione protetta o da agricoltura sociale).
Per chi utilizzi la definizione a chilometro zero e a filiera corta in maniera non conforme è prevista una sanzione amministrativa da 1.600 a 9.500 euro.
Le funzioni di controllo e di sanzione sono attribuite alle Regioni. Nel caso dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura il controllo spetta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che si avvale delle Capitanerie di Porto.