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Lavoro occasionale in agricoltura, le istruzioni dell’INPS

lavoro occasionale in agricoltura
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Una semplificazione attesa da tempo

Come regolarsi con il lavoro occasionale in agricoltura? Dopo una lunga attesa è stata pubblicata la circolare INPS 102-2023 che chiarisce le nuove regole introdotte dalla legge di bilancio 2023, in particolare l’articolo 1, commi da 343 a 354 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La disciplina ora vigente non contempla più la possibilità di ricorrere al contratto di prestazioni occasionali (CPO) per le imprese del settore agricolo, ma ha introdotto il regime speciale di lavoro di carattere transitorio per il biennio 2023-2024, “Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura” (LOAgri).

Una differenza importante è che questo tipo di lavoro occasionale non è gestito dalla piattaforma informatica dell’INPS e il pagamento avviene direttamente tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre è inquadrabile nella gestione contributiva agricola con iscrizione dei lavoratori occasionali agricoli al FPLD (fondo pensione lavoratori dipendenti). Come precisato nella circolare, le novità sono state introdotte «per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali».

Le caratteristiche principali

Il comma 344 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle «attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti: disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà».

Le caratteristiche del nuovo istituto sono: «la subordinazione, la temporaneità del rapporto, l’occasionalità delle prestazioni e la limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale)».

È quindi applicabile «la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato».

Il contratto può avere la durata di dodici mesi, «nel corso del quale non possono essere espletate più di 45 giornate lavorative».

Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

L’introduzione del LOAgri dovrebbe pertanto facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro grazie alla «riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese agricole, da un lato, e dall’altro, attraverso l’incentivazione a entrare nel mercato del lavoro rivolta a determinate categorie di persone (disoccupati e percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà) che altrimenti rimarrebbero inattivi».

Solo i datori di lavoro in ambito agricolo iscritti alle gestioni previdenziali INPS possono stipulare contratti LOAgri.

Il riferimento alle attività stagionali indica la volontà del legislatore «di limitare l’utilizzo di tale particolare tipologia contrattuale alle sole attività agricole stagionali, e quindi, a lavorazioni, incluse quelle afferenti alle attività connesse, che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali (a titolo esemplificativo, semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo, etc.)».

Pertanto, sono escluse le mansioni impiegatizie nelle imprese agricole.

Contribuzione valida ai fini previdenziali, assistenziali e di disoccupazione

La contribuzione versata dal datore di lavoro è «utile i fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno».

L’operaio occasionale agricolo a tempo determinato (ODTO) ha quindi diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La nuova normativa arriva nel momento in cui i datori di lavoro agricoli discutono di carenza di manodopera stagionale (un terzo arriva dall’estero, di cui il 70% di provenienza extracomunitaria). Le quote d’ingresso per i lavoratori stranieri sono aumentate (82.550 totali, di cui 40mila riservate alle associazioni agricole).

Di fronte alle legittime preoccupazioni degli imprenditori agricoli, ci auguriamo che quella che è stata concepita come una semplificazione lo sia davvero.

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