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L’etichettatura dei contenitori per l’olio

Esiste un secondo tipo di etichetta a livello alimentare: quella che riguarda il contenitore che deve sottostare a regole precise e certificazioni

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di Isabella Ceccarini

(Rinnovabili.it) – L’etichettatura dei prodotti alimentari è disciplinata da una normativa piuttosto complessa. L’etichetta deve descrivere cosa c’è nel contenitore e informare correttamente il consumatore su quello che si accinge ad acquistare. Un’etichetta corretta ed esauriente dovrebbe essere anche il primo elemento di contrasto alle frodi alimentari.

Esiste poi un secondo tipo di etichetta, quella che riguarda il contenitore che, a sua volta, deve sottostare a regole precise per poter contenere alimenti. Anche queste devono essere certificate e riportate sul contenitore.

Prendiamo in esame i contenitori per la vendita dell’olio. Innanzi tutto è bene ricordare che è vietato vendere olio sfuso al consumatore finale. Nei divieti rientrano anche la vendita da spillatura da bag box e in generale la vendita alla spina.

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Le misure corrette per confezionare l’olio sono stabilite in misure standard e obbligatorie in tutti i Paesi comunitari. I contenitori per la vendita al pubblico devono avere le seguenti misure (espresse in litri): 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00. Per capirsi, non è possibile commercializzare una bottiglia da 1,5 litri né una lattina da 2,5 litri.

I contenitori destinati a ristoranti, mense, ospedali o altri tipi di ristorazione collettiva prevedono misure maggiori: è pertanto possibile vendere contenitori di dimensioni superiori a 5 litri che possono arrivare fino a un massimo di 25 litri.

Come possiamo essere sicuri che il contenuto corrisponda effettivamente a quanto dichiarato sul contenitore? Il controllo del peso è il sistema apparentemente più semplice. L’imbottigliatore deve pesare il contenitore vuoto, lo riempie e lo pesa di nuovo e poi deve calcolarne il volume, una verifica che dovrebbe essere fatta per ogni bottiglia: quindi tutt’altro che semplice. Oppure si usa il cosiddetto “recipiente misura”, un contenitore di vetro o altro materiale con caratteristiche di rigidità e stabilità analoghe, che deve rispondere a determinati requisiti confermati da segni impressi sul fondo del contenitore.

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In più, è buona norma farsi rilasciare da produttori o rivenditori una dichiarazione di conformità (che è anche un’assunzione di responsabilità ad aver rispettato tutta la complicata normativa vigente) a cui devono attenersi produttori, importatori, distributori e utilizzatori dei MOCA, i “materiali e oggetti a contatto con alimenti”. La situazione si fa ancora più complicata quando i ruoli si sovrappongono, cosa che avviene assai di frequente. Si genera così una catena di dichiarazioni che possono creare una certa confusione che, nel caso di un’ispezione, si traduce in multe salatissime per chi produce, trasforma e/o distribuisce i prodotti.