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Etichetta alimentare: tutto quello che c’è da sapere per essere consumatori consapevoli

Con il Regolamento (UE) 1169/2011, entrato in vigore in Italia dal 13 dicembre 2014, sono state aggiornate le norme relative all’etichettatura degli alimenti preimballati che tutti gli operatori del settore sono tenuti a rispettare.

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via depositphotos.com

di Daniela Maurizi

Con il Regolamento (UE) 1169/2011, entrato in vigore in Italia dal 13 dicembre 2014, sono state aggiornate le norme relative all’etichettatura degli alimenti preimballati che tutti gli operatori del settore sono tenuti a rispettare. Ma che cos’è l’etichettatura alimentare esattamente e quali sono le regole che deve rispettare? 

Che cos’è l’etichetta alimentare

A fornire la definizione di etichetta alimentare è il Regolamento stesso all’art. 2:

«è qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore».

L’obiettivo dell’etichetta è di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo tale che il consumatore sia sempre a conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà o degli effetti dei prodotti che acquista ed effettuare in questo modo una scelta di acquisto consapevole.

Quali sono le informazioni obbligatorie presenti in etichetta

È responsabilità dell’operatore del settore alimentare (OSA) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, assicurarsi che le informazioni in esso riportate siano veritiere ed accurate, in accordo a quanto predisposto dal Regolamento UE 1169/2011.

Le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sull’etichetta e riferite all’alimento sono indicate all’articolo 9 del regolamento e sono:

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. l’elenco degli ingredienti;
  3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che possa provocare allergie o intolleranze;
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. il termine minimo di conservazione (TMC) o la data di scadenza, da indicarsi con le diciture “da consumarsi preferibilmente entro il…” oppure “da consumarsi preferibilmente entro fine…” se trattasi di un TMC, oppure con la dicitura “da consumare entro” se si parla di una data di scadenza
  7. le condizioni di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’ operatore del settore alimentare;
  9. il Paese d’origine o il luogo di provenienza;
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  12. una dichiarazione nutrizionale.

In aggiunta, se il prodotto è destinato alla commercializzazione unicamente sul territorio nazionale italiano, è necessario aggiungere anche l’indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, in accordo al Decreto Legislativo n. 145/2017.

Queste informazioni obbligatorie sono valevoli per la maggior parte dei prodotti alimentari preimballati: vi possono essere poi specifiche normative nazionali o europee che prevedono obbligatoriamente l’indicazione di altre informazioni in etichetta.

Tutte le informazioni riportate devono essere chiare e leggibili, con un carattere di dimensione non inferiore a 1,2 mm, con deroghe specifiche se abbiamo imballi di dimensioni inferiori.

NutrInform Battery: la rappresentazione grafica di energia e nutrienti

Per aiutare il consumatore a capire velocemente l’apporto di nutrienti si sono cercate diverse modalità grafiche e con uso di colori; una di queste, che può essere veicolata in etichetta volontariamente, viene chiamata Nutrinform Battery.

Si tratta di uno schema che consente di rappresentare graficamente all’interno dell’etichetta la percentuale di energia e nutrienti assunti rispetto alla porzione di consigliata di quell’alimento. Questa informazione deve essere veicolata nel campo visivo principale dell’imballaggio, in maniera tale da essere vista dal consumatore nell’immediato al momento dell’acquisto di un dato prodotto.

La NutrInform Battery è stata istituita in Italia con il Decreto 19 novembre 2020 ed è stato elaborato anche un apposito Manuale d’uso del marchio nutrizionale Nutrinform battery per aiutare le aziende produttrici a utilizzare questo utile strumento.

L’obiettivo è quello di fornire informazioni sugli alimenti ai consumatori in maniera ancora più completa e di semplice lettura: con lo schema NutrInform Battery, infatti, si punta a una comunicazione visuale più sintetica, che possa racchiudere in un’unica grafica tutte le informazioni relative ai valori nutrizionali di cui il consumatore ha bisogno.

La progettazione, presentazione e posizionamento della NutrInform Battery sono stati pensati coerentemente con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.