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Direttive colazione, nuove indicazioni per scelte alimentari più informate

Le direttive colazione sono arrivate a una revisione dopo venti anni. Gli aggiornamenti riguardano in particolare miele, marmellate e succhi di frutta. Denominatore comune è la maggiore trasparenza con indicazioni chiare ed evidenti in etichetta, affinché si possano fare scelte più informate

direttive colazione
Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Più trasparenza per scelte più consapevoli

(Rinnovabili.it) – Le cosiddette “direttive colazione” (breakfast directives), ovvero le norme relative alla commercializzazione di una serie di prodotti che si consumano di preferenza a colazione, risalgono a più di venti anni fa. Nel tempo, però, sono cambiate molte cose con l’arrivo sul mercato di nuove tipologie di prodotti che hanno modificato la domanda e le aspettative dei consumatori. Sulla scia di questa evoluzione, il 21 aprile 2023 la Commissione Europea ha proposto di aggiornare alcune norme che disciplinano le direttive colazione.

Nuove direttive colazione sulla base di norme comuni

La revisione segue ovviamente i principi della strategia Farm to Fork. Quindi non solo sistemi alimentari sostenibili, ma anche il riconoscimento del legame tra la salute dell’uomo e quella del Pianeta.

Le modifiche riguardano la definizione di marmellata, la riduzione dello zucchero nei succhi di frutta, un’etichettatura di origine più rigorosa per il miele e un’apertura alla produzione di latte condensato senza lattosio.

La proposta di aggiornamento delle direttive colazione mira ad arrivare a una maggiore trasparenza (sia sull’origine che sulla composizione) e sostenibilità. Pertanto, stabilisce norme comuni sulla composizione, la denominazione di vendita, l’etichettatura e la presentazione dei prodotti.

Il 29 novembre la Commissione ENVI ha adottato le norme per aggiornare le direttive colazione 73 voti a favore, 2 contrari e 10 astensioni. Vediamo di seguito le principali novità.

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Miele

La decisione ha tenuto conto dell’interesse dei consumatori per l’origine geografica del miele, pertanto deve essere ben visibile nel campo visivo dell’indicazione del prodotto.

Se il miele proviene da più paesi, i paesi devono essere indicati in etichetta in ordine decrescente in proporzione.

Se più del 75% del miele proviene da paesi extra UE deve essere indicato chiaramente anche sull’etichetta frontale.

Inoltre, per limitare le frodi sul miele – una delle più comuni è l’uso di sciroppi di zucchero nel miele, che è molto difficile da individuare – i deputati vogliono istituire un sistema di tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento per poter risalire all’origine del miele. Gli apicoltori nell’UE con meno di 150 alveari sarebbero esentati.

Succhi di frutta e marmellate

L’etichetta “senza zuccheri aggiunti” dovrebbe essere consentita per i succhi di frutta (ottenuti interamente dalla frutta spremuta) ma non per i nettari di frutta (ottenuti a partire dal succo di frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si aggiungono acqua ed eventualmente zucchero o edulcoranti. È consentito un numero molto limitato di additivi, che svolgono essenzialmente una funzione antiossidante o acidificante, mentre è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti e aromi).

Per soddisfare la crescente domanda di prodotti a basso contenuto di zucchero, i succhi di frutta riformulati possono essere etichettati come “succhi di frutta a ridotto contenuto di zucchero”.

Le nuove tecniche che rimuovono gli zuccheri presenti naturalmente nei succhi di frutta, nelle marmellate, nelle gelatine o nel latte non dovrebbero portare all’uso di dolcificanti per compensare la riduzione dello zucchero sul gusto, sulla consistenza e sulla qualità del prodotto finale.

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No all’indicazione di supposte proprietà positive

Inoltre sull’etichetta dei succhi di frutta a ridotto contenuto di zucchero non devono essere riportate indicazioni relative a proprietà positive, come i benefici per la salute.

L’etichetta deve indicare il paese d’origine della frutta utilizzata per produrre succhi di frutta, confetture, gelatine, marmellate e la purea di castagne zuccherate.

Se la frutta utilizzata proviene da più paesi, i paesi di origine devono essere indicati in etichetta in ordine decrescente in base alla loro proporzione.

Per quanto riguarda le marmellate, la nuova direttiva propone di aumentare il contenuto minimo di frutta, riducendo lo zucchero aggiunto richiesto per alcuni prodotti, e di consentire l’uso del termine “marmellata” per tutte le marmellate (in precedenza questo termine era consentito solo per le marmellate di agrumi).

Il Parlamento dovrebbe adottare il suo mandato durante la sessione plenaria dell’11-14 dicembre 2023, poi avvierà i negoziati con gli Stati membri dell’UE.