Come acquistare un trattore con il credito d’imposta 5.0?
Buone notizie per gli agricoltori che vogliono acquistare un trattore con il credito d’imposta 5.0, anche se alimentato con combustibili fossili.
Infatti, anche i veicoli agricoli e forestali (definiti con Regolamento UE n. 2013/167 e Regolamento UE n. 2016/1628) che impiegano combustibili fossili sono ammessi al credito d’imposta del piano Transizione 5.0.
Il vincolo per acquistare un trattore con il credito d’imposta 5.0
Tuttavia, l’acquisto di questo tipo di trattore è possibile a una precisa condizione: deve essere funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente a uno con motore Stage V.
Lo Stage V è il limite di emissioni dei gas dei motori diesel non stradali stabilito dal Regolamento europeo 2016/1628 «relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/C».
La correzione alla circolare MIMIT
L’indicazione che estende il credito d’imposta 5.0 anche al trattore a combustibile fossile è precisata in un errata corrige del Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla circolare operativa del MIMIT e del GSE del 16 agosto 2024:
«In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024, al capitolo 4, pagina 58, della circolare operativa, la frase:
2. delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;
è sostituita dalla seguente:
2. di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;».