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Fisco: chiarimenti su ristrutturazioni e retrofit edilizio

Detrazione Irpef per l'antisismica solo dal 4 agosto e via libera all’ecobonus mobili anche per pagamenti con bancomat e carte di credito

Detrazione Irpef, i chiarimenti del Fisco sul retrofit edilizio(Rinnovabili.it) – L’Agenzia delle Entrate fa luce sul alcuni nodi riguardanti le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e le ristrutturazioni edilizie. Nella circolare del 18 settembre, consultabile nella banca dati Documentazione Tributaria, si chiariscono innanzitutto le date di riferimento.

Per quanto riguarda gli interventi di retrofit energetico, il Fisco precisa che la detrazione del 65% dall’imposta sul reddito l’aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno, giorno di entrata in vigore del Dl 63/2013, e non dal 4 agosto, data di operatività della legge 90/2013; in tal senso l’Agenzia fa una netta divisione tra le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni per i quali la misura fiscale è applicata al decorre del pagamento dei lavori, e per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali per i quali invece tale aliquota si applica alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dai pagamenti.

Ad esempio nel primo caso,  – si legge nella Circolare – “un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013, con pagamenti a maggio, luglio e settembre comporta l’applicazione dell’aliquota del 55% per il pagamento di maggio e dell’aliquota del 65% per i pagamenti di luglio e settembre”.

 

Sul fronte dell’adeguamento antisismico, il documento precisa che alle spese sostenute per la messa in sicurezza spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento, “fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare”, ma solo a patto che “le procedure di autorizzazione – dice la circolare – siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”. Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.

 

Novità inoltre sono state introdotte lacquisto dei mobili e grandi elettrodomestici: nell’ottica della semplificazione non sarà più necessario pagare solo con bonifico bancario o postale ma varrà anche l’acquisto con carta di credito o bancomat. L’importo agevolabile è pari a 10mila euro per unità immobiliare e vi rientrano, ad esempio, i letti, gli armadi, le scrivanie, i divani e in generale gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni) ma anche le spese di trasporto e montaggio.