Nuovi requisiti per i soggetti responsabili della manutenzione degli impianti termici, temperature limite per la climatizzazione, procedura semplificata per gli impianti con potenza inferiore a 100 kW.
(Rinnovabili.it) – Sono entrati ufficialmente in vigore venerdì 12 luglio 2013 i due Dpr che rispettivamente stabiliscono i nuovi requisiti per i soggetti abilitati alla certificazione energetica (Dpr 75/2013) e per la definizione dei controlli sugli impianti termici (Dpr 74/2013).
Dopo un lungo esame da parte della Corte dei Conti i due provvedimenti entrano finalmente in vigore andando a rispondere una volta per tutte alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, recentemente sostituito dalla Direttiva 2010/31/UE
IL NUOVO REGOLAMENTO n. 74/2014
Il nuovo Regolamento stabilito dal Dpr 74/2013 definisce i criteri per la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda, definendo anche i requisiti professionali ed i criteri per l’accreditamento degli esperi e degli organismi abilitati all’ispezione degli impianti di climatizzazione.
NUOVI VALORI MASSIMI PER LA TEMPERATURA INTERNA
Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale varia a seconda della Zona Climatica di appartenenza, mentre le temperature limite sono definite dal Dpr:
- Riscaldamento invernale: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività
industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. - Climatizzazione estiva: la temperatura non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
I REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI
L’Art.6 del Dpr 75/2013 stabilisce i criteri generali, i requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva. Il responsabile dell’impianto deve essere un soggetto diverso dal venditore dell’energia dello stesso impianto e risponde personalmente del mancato rispetto delle norme di sicurezza e ambientali.
Il Regolamento inoltre specifica che nel caso di impianti termici con potenza nominale superiore a 350 kW, il “responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici”.
MANUTENZIONE DEGLL’IMPIANTO E CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM n.37 del 22 gennaio 2008, con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione.
Durante gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, va effettuato anche un controllo di efficienza energetica ed il relativo Rapporto va trasmesso al Catasto degli impianti termici.
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICA
Le ispezioni sono effettuate dalle autorità competenti per verificare il rispetto della norma per il contenimento dei consumi e sono effettuate esclusivamente su impianti termici di climatizzazione invernale con potenza superiore ai 10 kW e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW.
Inoltre per gli impianti di climatizzazione invernale tra i 10 kW ed i 100 kW alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.
Lo scorso venerdì è entrato in vigore anche il Dpr 75/2013, il Regolamento che disciplina i criteri di accreditamento dei soggetti a cui affidare la certificazione energetica, pubblicato in GU lo scorso 28 giugno.