Rinnovabili • Rinnovabili •

Direttiva rinnovabili, dal Cdm sì al decreto di recepimento

Approvato oggi dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il decreto legislativo con il quale l’Italia recepisce la normativa comunitaria 2009/28/CE sulla promozione e l’uso di energia da fonti rinnovabili. Uno step normativo fondamentale in vista del raggiungimento degli obiettivi del 2020

Nella seduta di questa mattina il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in via preliminare (per l’invio ai pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari) allo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili al 2020. Un provvedimento normativo atteso, vista la scadenza naturale fissata al prossimo 5 dicembre, in sede comunitaria, per recepire la direttiva in forza della quale ogni stato membro deve adeguare la propria legislazione interna. Il decreto ribadisce l’obiettivo del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo entro il 2020, specificando che sempre al 2020 “la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti”.
Tra le novità contenute nella “bozza”:https://www.rinnovabili.it/file_download/45 dei 39 articoli e dei quattro allegati tecnici in cui si articola il decreto legislativo oggi al vaglio del Consiglio dei Ministri, anche la revisione del meccanismo degli incentivi, una maggiore semplificazione amministrativa e nuovi obblighi di efficienza energetica per gli edifici. Una prima modifica riguarda la denuncia di inizio attività di un impianto alimentato da fonti rinnovabili. Secondo quanto disposto in bozza dall’articolo 6: “Per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti […] la denuncia di inizio attività è sostituita dalla denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabili – DIRE”. Una procedura che si applica agli impianti fino ad oggi assoggettati a DIA edilizia e a quelli fino ad 1 MW di potenza che le Regioni e le Province autonome individueranno nell’esercizio della loro potestà legislativa che prevede procedure più snelle per l’acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale.
Anche per ciò che riguarda gli edifici di nuova costruzione il legislatore ha previsto l’obbligo “di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti […] per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento” la cui inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. La novità, in questo particolare comparto, sta anche nella possibilità di ottenere una volumetria aggiuntiva: “I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti che assicurano una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori […] beneficiano in sede di rilascio del titolo edilizio di un bonus volumetrico del 5%”. Alcune novità riguardano in questo caso anche le informazioni “energetiche” che devono essere fornite in caso di compravendita o affitto di un immobile, motivo per cui l’Italia è stata recentemente “bacchettata in sede comunitaria”:https://www.rinnovabili.it/lesecutivo-ue-bacchetta-litalia-sul-rendimento-energetico-degli-edifici595969 . L’articolo 11 sulla certificazione energetica degli edifici infatti specifica che: “Nei contratti di compravendita o locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con a quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.

Per quel che concerne, poi, le diposizioni “informative” il decreto prevede che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore il Gestore dei Servizi Energetici dovrà realizzare un portale dedicato nel quale avranno spazio le informazioni sugli incentivi nazionali per le rinnovabili, ma anche aggiornamenti su buone pratiche, procedimenti autorizzativi adottati dalle singole regioni e orientamenti utili a tutti i portatori di interessi del comparto.
Oltre alle previsioni specifiche, ad esempio, sugli incentivi stanziati a favore del biometano immesso nella rete del gas naturale, allo sviluppo delle infrastrutture per il teleriscaldamento e il raffrescamento, il decreto dà ampio spazio anche alla disciplina dei “Regimi di sostegno”. “Una riforma – si legge nel testo della bozza – che ha la finalità di definire un quadro generale volto alla promozione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi” dell’Italia. Un capitolo specifico è dedicato ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con l’introduzione di un sistema di “asta” e di una tariffa fissa per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012. Gli incentivi applicati all’energia prodotta ai nuovi impianti che entreranno in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2013 consistono in tariffe per i piccoli impianti fino a 10 MW e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Fanno eccezione gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi per i quali la dipendenza del costo dell’energia dal costo della materia prima rende necessario ricorrere a una tariffa “binomia” con una parte legata all’andamento dei costi della materia prima. Il decreto stabilisce inoltre una serie di disposizioni transitorie correttive sulle incentivazioni a favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Nuove misure riguarderanno anche i regimi di sostegno alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica. Tra i criteri generali che regolano gli interventi di piccole dimensioni realizzati dopo il 31 dicembre 2012 il decreto prevede che: “il periodo di diritto all’incentivo è pari a cinque anni e decorre dalla data di conclusione dell’intervento e l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta o risparmiata”.
Sulle “Misure in materia di efficienza energetica” il legislatore ha previsto che ENEA svolga ed avvii tutte le attività previste dal decreto legislativo e che entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto rediga e trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico “almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi” con particolare riferimento, ad esempio, a settori come la diffusione di automezzi elettrici e gas, interventi nel settore informatico, illuminazione efficiente, apparecchiature ad alta efficienza per il settore terziario e industriale, misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica, risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico e recuperi di energia. ENEA sarà inoltre chiamata entro il 31 dicembre 2011, e successivamente con cadenza biennale, a trasmettere all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e al Ministero per lo Sviluppo Economico un rapporto “sullo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, calore e biocarburanti ed efficienza energetica”.
Il decreto, infine, disciplina in maniera dettagliata anche il regime di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, determinando disposizioni specifiche in materia di biocarburanti, indicando, all’articolo 34, anche i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi nonché le disposizioni per la verifica della sostenibilità dei biofuel.