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Semplificazioni bis, novità su edilizia e tutela ambientale

Eliminato dal silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli e introdotta una norma speciale per la gestione delle terre e rocce escavate nei cantieri di piccole dimensioni

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge contenente le “Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e le imprese”. Come si legge dal comunicato stampa diramato alla fine del Consiglio il “nuovo” provvedimento in materia di semplificazione rappresenta un proseguimento dell’opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”) e darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti a livello comunitari per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese.

Un importante intervento riguarda la tutela del paesaggio e ledilizia. In particolare la norma elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali: il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990. Tale disposizione ha suscitato forti timori, considerando anche i tempi con i quali si esprime la Pubblica amministrazione, per possibili abusi edilizi e speculazioni in zone che fino ad ora si è cercato di proteggere. Inoltre per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, al fine di assicurare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, si prevede l’obbligo dell’amministrazione competente, una volta decorso il termine, ridotto a 45 giorni per l’espressione del parere da parte del soprintendente, di provvedere sulla domanda di autorizzazione.

Per quanto riguarda le altre disposizioni in materia ambientale le semplificazioni riguardano le autorizzazioni ambientali, i rifiuti, le bonifiche dei siti contaminati.

In particolare il provvedimento di Via sarà pubblicato solo sul web, l’Aia avrà una procedura in tempi certi semplificando la verifica di completezza della documentazione.

Tra le disposizioni in materia di rifiuti si segnalano: introduzione di una norma speciale per la gestione delle terre e rocce escavate nei cantieri di piccole dimensioni; riscrittura dell’articolo 3 del Dl “Ambiente” 2/2012, sui materiali di riporto; esclusione dall’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali gli imprenditori agricoli che effettuano direttamente il trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione e la possibilità di tenere un unico registro di carico e scarico per gli imprenditori agricoli facenti parte di una cooperativa che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Si prevede anche la possibilità di effettuare il cambio di residenza e la dichiarazione per la tassa dei rifiuti nello stesso contesto.

Per le bonifiche dei siti contaminati, il disegno di legge introdurrebbe la Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza che prevede la possibilità per l’operatore interessato di effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate. L’operatore può quindi, di sua iniziativa, presentare all’Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall’esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori.

Viene prevista anche la possibilità, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, di effettuare ne siti contaminati, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all’operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione previa comunicazione al titolare dell’intervento di bonifica.