Nel caso in cui non tutti i condòmini partecipino alle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la detrazione potrebbe non spettare per intero. La variabile è la tipologia di intervento
![Barriere Architettoniche: come calcolare il bonus se non tutti partecipano](https://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2025/02/Barriere-Architettoniche-come-calcolare-il-bonus-se-non-tutti-partecipano-.jpg)
Si torna a parlare di una delle detrazioni più gettonate degli ultimi anni: il Bonus Barriere Architettoniche. Prima delle ultime restrizioni, questo incentivo permetteva di effettuare i più svariati interventi di sistemazione dei propri immobili o delle parti comuni in condominio, arrivando persino a fornire il recupero del 75% delle spese sostenute per rifare il bagno o sostituire gli infissi.
Nel tempo tuttavia il Bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche è cambiato, restringendo il suo campo di applicazione.
Restano però ancora alcuni dubbi sulla sua fruizione, soprattutto quando gli interventi riguardano le parti comuni di un condominio, ma non tutti gli inquilini decidono di partecipare alla spesa.
Montascale in condominio, ma solo 2 condòmini sostengono le spese
Il caso è stato sottoposto alla rivista FiscoOggi, direttamente gestita dall’Agenzia delle Entrate. In un condominio di tre piani si è deciso di installare una piattaforma elevatrice nel giroscale interno per agevolare la mobilità delle persone disabili.
Tuttavia solo 2 su 6 condomini hanno deciso di partecipare alla spesa. La domanda è dunque la seguente: potranno i due condomini beneficiare del Bonus Barriere architettoniche sull’intero importo sostenuto o il beneficio sarà limitato alla parte di spesa calcolata in proporzione ai propri millesimi?
Se si installa un Ascensore si dovranno guardare i millesimi
Il Bonus Barriere Architettoniche al momento prevede una detrazione d’imposta del 75% per la realizzazione, in edifici già esistenti di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, allo scopo di eliminare gli ostacoli fisici per le persone disabili.
Come chiarito dal Fisco, se si decide di installare un ascensore in un condominio, la detrazione si dovrà applicare solo sulla spesa che corrisponde alla quota dei millesimi di proprietà dei condomini, dato che l’ascensore è considerato un “oggetto di proprietà comune” e, quindi, è utilizzabile da tutti i condòmini.
Via libera alle piattaforme elevatrici
Nel caso del montascale invece, le regole cambiano. In questo caso la detrazione spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile. Gli altri condomini, infatti, non hanno né la necessità e né l’interesse a utilizzare detto mezzo d’ausilio che è necessario all’uso specifico del solo condomino disabile.
Nel caso in esame, dunque, i due condomini che hanno partecipato alle spese possono usufruire del beneficio fiscale sull’intero importo pagato.