Tre emendamenti identici presentati dai partiti della maggioranza chiedono di affidare al GSE un ruolo diretto nella stipula di Power Purchase Agreement con le imprese.
Il 14 gennaio alla Camera è iniziato l’esame delle Commissioni competenti per la conversione in legge del Dl Emergenze. Il provvedimento assieme ad una serie di misure organizzative “per fronteggiare situazioni di particolare emergenza”, riporta anche alcuni interventi per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare definisce le norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche noti come PPA da Power Purchase Agreement.
Come già trattato da Rinnovabili, l’articolo 8 del DL integra quanto già definito dall’articolo 28 del d.lgs. n. 199/2021 in materia (realizzazione di una bacheca informatica dal GME e primi passi per lo sviluppo della piattaforma di mercato volontario dei PPA). Nel dettaglio con il DL emergenze viene demandato ad un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, la definizione di modalità e condizioni in base alle quali il GSE assuma il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte.
Non solo. Si prevede anche che gli oneri per la prestazione della garanzia, calcolati nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, siano coperti tramite le entrate delle aste dell’ETS.
Dl Emergenze, le audizioni
Nell’ambito dell’esame, in sede referente del ddl di conversione, le Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) della Camera hanno svolto una serie di audizioni informali da cui sono emersi precisi pareri in merito.
Come quello di Confindustria che ha proposto di completare il ruolo del GSE, che oggi agisce esclusivamente come acquisitore centralizzato di energia rinnovabile dai produttori (con strumenti finanziari di tipo Contract For Difference-CFD), attraverso l’affidamento anche del compito di rivendere sul mercato i PPA acquisiti.
In tale modalità, il Gestore “non drenerebbe dunque liquidità dal mercato delle rinnovabili di lungo termine ma fungerebbe come controparte centrale facilitando l’avvio di un mercato di contratti di lungo termine di energia rinnovabile, anche superando l’impostazione attuale di un procurement centralizzato che garantisce esclusivamente i produttori dal rischio prezzo ma non i consumatori”, spiega l’associazione.
Le norme del DL Emergenze sono state accolte con fiducia anche dall’Alleanza per il fotovoltaico che tuttavia ha chiesto modifiche per garantirne l’efficacia, come un termine chiaro per l’adozione di un decreto interministeriale che definisca i ruoli del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e per l’operatività della piattaforma di mercato del GME. L’associazione ritiene inoltre necessario chiarire che la garanzia di “ultima istanza” si attivi solo dopo l’esaurimento di altre garanzie e che i costi dovranno essere sostenuti dalle parti al momento della sottoscrizione o dell’entrata in esercizio dell’impianto. Infine, suggerisce di esplorare modelli alternativi di garanzia per mitigare l’impatto economico sui produttori di energia.
I primi emendamenti
Per capire come e se evolverà l’articolo in questione è ancora presto, ma un primo emendamento è già stato depositato. O più precisamente tre emendamenti identici presentati dai partiti della maggioranza, che si sono allineati alle posizioni di Confindustria chiedendo di affidare al GSE un ruolo diretto nella stipula di Power Purchase Agreement con le imprese.
Recita la bozza delle proposte emendative:
“[…] nelle more dello sviluppo di un’adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla piattaforma gestita dal GME, il decreto di cui al comma 2- bis definisce anche i criteri e le modalità attraverso cui il GSE partecipa attivamente su tale piattaforma, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis.2 e 2-bis.3. 2-bis.2. Ai fini della partecipazione attiva del GSE sulla piattaforma ai sensi del comma 2-bis.1, il decreto di cui al comma 2-bis disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis.3, i criteri e le modalità con cui il GSE offre una quota fino al 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative garanzie di origine oggetto dei regimi di cui all’articolo 6, attraverso l’allocazione di prodotti pluriennali alle imprese quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, aderenti al meccanismo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. 2-bis.3.
Il decreto di cui al comma 2-bis disciplina la partecipazione attiva del GSE sulla piattaforma ai sensi del comma 2- bis.1 e 2-bis.2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a)l’energia elettrica rinnovabile, incluse le relative garanzie di origine, è assegnata dal GSE alle imprese aderenti alla piattaforma attraverso procedure competitive. Per ogni impresa partecipante alla piattaforma, la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti, opportunamente normalizzati per tenere conto della variabilità della produzione e degli obiettivi di decarbonizzazione settoriali previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Nel caso in cui l’ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità di cui al medesimo comma 2, il GSE provvede a riproporzionare le quantità dell’ultima richiesta accettata;
b) per la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui alla lettera a), il GSE stipula contratti per differenza a due vie fra il prezzo medio dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima e il prezzo di vendita sulla piattaforma di cui alla successiva lettera d). L’impresa aderente al meccanismo ha diritto di ricevere dal GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima gestito dal GME e il prezzo di vendita di cui alla lettera d), entro il limite dato dal differenziale, se positivo, fra il prezzo di riferimento di cui alla lettera c) e il prezzo di vendita di cui alla lettera d). L’impresa aderente al meccanismo ha l’obbligo di versare al GSE, il differenziale, se negativo, tra il prezzo dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima gestito dal GME e il prezzo di vendita di cui alla lettera d), entro il limite dato dal differenziale, se positivo, fra il prezzo di riferimento di cui alla lettera c) e il prezzo di vendita di cui alla lettera d);
c) il prezzo di riferimento dell’energia è definito in funzione del valore dell’energia elettrica nelle procedure competitive di cui all’articolo 6 del presente provvedimento;
d) il prezzo di vendita dell’energia è ottenuto nell’ambito delle procedure competitive di cui alla lettera a) entro un limite minimo definito dal GSE entro trenta giorni della pubblicazione del decreto di cui al primo comma, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive, nonché dei prezzi dei Contratti di lungo termine, cosiddetti corporate Power Purchase Agreement, negoziati nei principali Paesi Europei, adeguati in base alle specificità nazionali;“.