Salvo novità dell’ultimo minuto durante la fase di conversione in legge, il Decreto Milleproroghe non posticipa la scadenza per l'obbligo di adeguamento alle norme antincendio per scuole, alberghi, rifugi alpini e asili
Sembra paradossale, eppure la norma per l’adeguamento di scuole, asili, alberghi e strutture ricettive alle regole previste per la sicurezza antincendio è stata rimandata per oltre 20 anni. Con il 2025 però i nodi arrivano al pettine. L’ultimo Decreto Milleproroghe, che solitamente conteneva il rinvio della scadenza, questa volta manca il colpo e mette un punto sulle norme antincendio.
leggi anche Sicurezza in facciata: il monoblocco isolante che previene gli incendi senza ridurre il comfort
Scia Antincendio entro il 31 dicembre 2024
La mancanza di riferimenti alla proroga per la sicurezza antincendio fissa come data ultima entro la quale adeguarsi quella definita dal precedente Milleproroghe del 2023: ovvero il 31 dicembre 2024.
Insomma scuole, alberghi e asili senza SCIA per il momento risultano già fuori legge.
La procedura per mettersi in regola varia a seconda della tipologia di immobile.
Adeguamento degli edifici scolastici
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2024 e riguarda anche le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, Istruzione e formazione tecnica superiore, nonché gli asilo nido. Il riferimento è la regola tecnica verticale contenuta nel D.M. 07 agosto 2017.
Adeguamento strutture turistico-ricettive
L’obbligo riguarda anche i rifugi alpini e gli alberghi con oltre 25 posti letto. Le strutture interessate devono essere:
- non a norma con la normativa di sicurezza antincendio;
- in possesso dei requisiti minimi previsti dal piano straordinario biennale di adeguamento antincendio del 2012;
- esistenti alla data dell’11 maggio 1994.
E’ bene sottolineare che secondo la normativa vigente, tali strutture avevano l’obbligo di presentare SCIA parziale di adeguamento entro giugno 2023, in caso contrario non sarebbe valsa nemmeno la proroga per l’adeguamento entro il 31 dicembre 2024.
La SCIA provvisoria era necessaria per attestare il rispetto di almeno 6 delle prescrizioni antincendio previste dal piano straordinario di adeguamento antincendio del 2012. Tra le prescrizioni richieste troviamo:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.
Salvo modifiche dell’ultimo minuto al Decreto Milleproroghe durante la fase di conversione in legge, sembra dunque confermata la necessità di adeguarsi alle norme di sicurezza antincendio entro l’anno in corso.