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Testo Unico sulle Rinnovabili, il CdM approva il decreto

Il decreto che definisce i regimi amministrativi per le FER entrerà in vigore ufficialmente il 30 dicembre 2024. Ecco le novità su Attività libera, PAS e autorizzazione unica per gli impianti rinnovabili

Testo Unico sulle Rinnovabili, il CdM approva il decreto

Fumata Bianca per il Testo Unico sulle Rinnovabili, la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da FER. Il provvedimento è approdato ieri pomeriggio in Consiglio dei Ministri per l’esame definitivo dopo l’intesa delle Regioni ottenuta in Conferenza Unificata e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Portando con sé non poche modifiche rispetto alla prima versione licenziata dal Ministero e dell’ambiente e della Sicurezza Energetica d’intesa con quelli della PA e delle Riforme Istituzionali.

Rimane la semplificazione a tre regimi – attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica – e l’impianto originale, ma concedendo all’amministrazione più locale più poteri e libertà d’azione. E inserendo qua e là qualche paletto. Il decreto entrerà in vigore ufficialmente il 30 dicembre 2024 ma nell’attesa vediamo nel dettaglio le principali novità aggiunte al TU Rinnovabili.

Testo Unico Rinnovabili, cos’è?

Il Testo Unico sulle Rinnovabili o Testo Unico FER è un decreto legislativo che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti rinnovabili sul territorio italiano. Definendo questo tipo di interventi “di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”. Richiesto dalla legge del 5 agosto 2022, n.118, il provvedimento nasce con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare i complessi iter burocratici che contraddistinguono il permitting nazionale.

Come? Riducendo tutto a: 

  1. attività libera
  2. procedura abilitativa semplificata (PAS)
  3. autorizzazione unica (AU).

Oltre a fornire una lista degli interventi interventi realizzabili per ognuno di questi regimi e supportare la digitalizzazione delle procedure attraverso nuovi modelli semplificati da “far viaggiare” sulla Piattaforma SUER.

Impianti Rinnovabili in Attività libera, cosa cambia?

La realizzazione degli interventi in attività libera “non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche”. A patto che non insistano su beni oggetto di tutela o che non interferiscano con opere pubbliche o di interesse pubblico. In questo caso, infatti, si applicherà automaticamente la PAS.

Per interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il Testo Unico Rinnovabili prevede che il proponente presenti una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino al Comune o Comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.

A quali interventi si applica l’attività libera?

Per citare alcuni interventi:

  • A tutti i nuovi impianti fotovoltaici sotto i 12 MW se integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti e fino a 1 MW se invce collocati a terra ma in prossimità dell’edificio a cui sono asserviti.
  • Ai nuovi impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale.
  • Singole turbine eoliche installate su edifici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro,
  • Nuovi impianti eolici con potenza fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
  • Sistemi di accumulo elettrochimico fino a 10 MW
  • Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo; 
  • Impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW;
  • Pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria; 
  • Impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW; 
  • Unità di microcogenerazione
  • Impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW; 
  • Generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria; 
  • Sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
  • Elettrolizzatori con potenza fino a 10 kW.

Procedura abilitativa Semplificata, le novità

Il ricorso alla Pas – si legge sul Decreto del Testo Unico Rinnovabili – è precluso nel caso in cui il proponente non disponga delle superfici per installare l’impianto o se gli interventi non sono compatibili con gli strumenti urbanistici approvati.

Rispetto alla prima versione il provvedimento approvato ieri in CdM richiede nella documentazione da presentare anche una dichiarazione di legittima disponibilità a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell’intervento sulla superficie su cui realizzare l’impianto.

Oltre a una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico e l‘impegno al ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto (prima dell’avvio della realizzazione dell’intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti).

E nel caso di interventi che raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW “la copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori” e di “un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi”.

Inoltre il titolo abilitativo decadrà  in caso di mancato avvio degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS ed entro tre anni dall’apertura dei cantieri in caso di non conclusione dei lavori. La parte non ultimata che dovrà richiedere una nuova PAS.

Zone di accelerazione per le rinnovabili

Una delle maggiori novità introdotte rispetto al testo estivo è sicuramente l’introduzione del capitolo zone di accelerazione. Il TU Rinnovabili prevede infatti che entro il 21 maggio 2025, il GSE (Gestore dei Servizi energetici) pubblichi una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti rinnovabili.

Un lavoro da portare avanti integrando anche le informazioni presenti sul sistema GAUDI’ aggiornandolo però anche con i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche. A partire da questa mappa, entro il 21 febbraio 2026, ciascuna regione e provincia autonoma dovrà adottare un Piano per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri, ossia aree in cui impianti di produzione rinnovabile e accumuli energetici, qualora ricadenti nei primi due regimi amministrativi – Attività libera e PAS – siano esentati dall’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. I piani saranno sottoposti a VAS.

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