Per accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito del Superbonus va raggiunto un SAL del 30%. Ma cosa rientra in questo conteggio?
Le cosiddette “forniture a piè d’opera” possono essere utilizzate nel calcolo del limite del SAL 30% previsto per accedere alla cessione del credito del Superbonus?
La domanda, sottoposta al MEF da due deputati in Commissione Finanze, riporta l’attenzione sul cruciale tema delle opzioni alternative alla detrazione diretta dei bonus edilizi, fornendo indicazioni essenziali per non perdere la possibilità offerta dal Decreto Rilancio.
Il dubbio sulle forniture
L’interrogazione è stata posta dai deputati Emiliano Fenu e Agostino Santillo. Secondo i due interessati, la norma attuale non chiarisce, sul piano fiscale, quale sia il concetto di SAL. L’interpretazione va quindi ricercata nella normativa tecnica vigente, che però lascia un margine di incertezza legato soprattutto al come utilizzare le “forniture” nel conteggio del SAL, Stato Avanzamento Lavori.
Ricordiamo che secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio in tema di sconto in fattura e cessione del credito per Superbonus e Bonus edilizi, gli stati avanzamenti lavori SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
Nel Sal vanno inserite “tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto fino al momento dell’emissione”.
Ma le forniture a piè d’opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, devono essere utili al calcolo del limite del 30% per cento previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in caso di detrazioni fiscali? E in caso contrario, qual è la loro corretta imputazione ai fini del SAL?.
La risposta del MEF
Nel rispondere al quesito, la sottosegretaria MEF Sandra Savio, ha ricordato che per raggiungere la percentuale minima richiesta dal SAL, vanno considerati tutti i lavori effettivamente eseguiti in cantiere.
Come già sottolineato nel Decreto Aiuti, non è sufficiente la sola fornitura dei materiali o la contabilizzazione.
CIò significa che potranno essere conteggiate solo le prestazioni già realizzate in cantiere, indipendentemente dalla loro tipologia.