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Fotovoltaico in edilizia libera: quando non si applica la semplificazione

In quali casi è possibile installare il fotovoltaico in edilizia libera? Serve l'autorizzazione paesaggistica? La struttura di sostegno deve essere preesistente? A rispondere pensa il CdS

Fotovoltaico in edilizia libera: quando non si applica la semplificazione
Foto di Los Muertos Crew

L’articolo 9 del “Decreto Energia” D.L. n. 17/2022 ha per primo introdotto il legame tra fotovoltaico ed edilizia libera, semplificando la procedura necessaria per ottenere i permessi per l’installazione dell’impianto su edifici già esistenti. In attesa del Testo Unico Rinnovabili che, tra i tanti contenuti, torna sul tema della semplificazione dei regimi amministrativi necessari per l’ottenimento del via libera agli impianti, la giurisprudenza è andata avanti trovandosi spesso di fronte ad interpretazioni piuttosto “soggettive” della norma.

E’ quanto è successo con una recente sentenza del Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sull’installazione del fotovoltaico in edilizia libera, ma collocato su un portico “leggero” costruito appositamente per ospitare l’impianto.

Fotovoltaico su Portico: è Edilizia Libera o Abuso?

Come già ricordato, il DL Energia 2022 ha introdotto un’importante semplificazione che permette di installare gli impianti fotovoltaici su strutture esistenti considerando l’intervento come una manutenzione ordinaria, soggetta quindi al regime di edilizia libera. 

Tuttavia queste deroghe, devono essere applicate ad edifici già esistenti, elemento indispensabili per evitare di “sfruttare” il fotovoltaico per ampliare la volumetria o la superficie. 

Quanto registrato nella sentenza n.8113/2024 del Consiglio di Stato risponde proprio a questa interpretazione della norma eccessivamente superficiale.

Nel caso in oggetto un ristoratore ha costruito un nuovo bancone bar per il proprio locale, sormontandolo con un portico destinato ad ospitare l’impianto fotovoltaico. Secondo il gestore, quest’ultima costruzione oltre ad essere considerata “leggera” per i materiali impiegati, rientra nel regime semplificato del DL Energia essendo destinata al supporto del fotovoltaico.

Ma i giudici non sono dello stesso parere. 

Secondo quanto si legge nella sentenza del CdS: “Il portico di cui si parla ha avuto quale effetto (e risultato) primario, quello di ampliare la superficie (ed il volume) del locale destinato a pubblico esercizio, viceversa la dichiarata funzione di sostegno ai pannelli fotovoltaici rappresenta, al più, un effetto indiretto ed accessorio dell’innesto, con conseguente non applicabilità della disciplina di cui al citato D.L. n. 17/2022”.

Fotovoltaico in edilizia libera, attenti alle autorizzazioni paesaggistiche

E’ chiaro quindi che il portico in questione ha aggiunto volumetria al locale e non può rientrare nel regime dell’edilizia libera, né tantomeno essere considerata come mera struttura di sostegno del fotovoltaico. Non solo.

Da considerare in questo caso, come in molti altri, c’è anche l’impatto paesaggistico. 

Il CdS ha sottolineato la necessità della valutazione ambientale, al fine di evitare che le installazioni possano alterare il paesaggio. In questo caso specifico le opere sono considerate anche abusive. 

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