Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Decreto Sanzioni diminuiscono le multe a carico dei contribuenti che per errore o per comportamento doloso, intendono compensare crediti inesistenti o non spettanti
Le nuove sanzioni, che vanno dal 25% al 140% del credito compensato, si applicano dal 1° settembre 2024
E’ entrato ufficialmente in vigore ieri, 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 conosciuto come Decreto sanzioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso giugno. Oltre a fornire una nuova panoramica sui criteri con i quali giudicare i crediti d’imposta illeciti, tra crediti non spettanti e crediti inesistenti, il testo ridimensiona le sanzioni destinate alle frodi ai bonus edilizi, ridotte rispetto al passato.
Tra crediti inesistenti e crediti non spettanti
Il Decreto Sanzioni, pubblicato in GU lo scorso 28 giugno e recante la “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”, ha come obiettivo la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale al fine di renderlo più equo e adeguarlo agli altri Paesi Europei.
Si entra dunque nel merito degli illeciti e delle frodi che, in questi ultimi anni, hanno coinvolto in primis il comparto edile, reso maggiormente vulnerabile a questo genere di attacchi a seguito dell’aumento dei bonus edilizi a disposizione.
Basta qualche numero per avere il polso della situazione: prima dell’estate l’Agenzia delle Entrate stimava in 15 miliardi di euro l’entità delle frodi ai bonus edilizi perpetrate fino ad oggi; di questi 8,6 miliardi sono oggetto di decreti di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, mentre 6,3 miliardi di euro sono stati sospesi e scartati dalla piattaforma cessione dei crediti prima che si realizzassero le truffe.
Ma non tutte le truffe sono uguali. E il Decreto Sanzioni interviene anche su questo punto. Fondamentale è la differenza tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”, dove i primi si riferiscono alla totale mancanza di requisiti soggettivi attuati presentando documentazioni false e fraudolente; mentre i secondi si considerano tali quando violano le modalità di utilizzo previste dalla legge anche nel caso di un utilizzo del bonus superiore a quanto spettante conseguente ad errori di calcolo.
Rispetto alla definizione precedente, si amplia la maglia dei crediti inesistenti che raccolgono tutte le fattispecie di frodi e non più solo le dichiarazioni false basate su interventi mai realizzati.
Alleggerimento delle sanzioni ai bonus edilizi
Entriamo quindi nel merito delle sanzioni previste per le frodi ai bonus o gli “errori” commessi in fase di calcolo.
Nel caso di Crediti inesistenti la sanzione per la compensazione passa al 70%, mentre prima spaziava dal 100% al 200%. La percentuale attuale può essere dimezzata o raddoppiata (140%) nel caso in cui i crediti siano compensati a partire da rappresentazioni fraudolente, messe in atto con documentazioni false.
Nel caso di Crediti non spettanti la sanzione scende al 25%, dove prima si attesta sul 30%. Come già sottolineato anche l’errore di calcolo del credito spettante (superiore a quanto dovuto) comporta questo genere di sanzioni. In questa particolare circostanza la sanzione è fissata nella misura di €250, a patto che l’errore venga corretto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.