Rinnovabili • Testo Unico FER: la nuova bozza in CdM

Il CdM approva la nuova bozza del Testo Unico FER

Tra le modifiche al decreto, l’introduzione di nuovi obblighi per gli interventi di rifacimento e potenziamento degli impianti rinnovabili. Critiche le associazioni di settore: “complica anziché semplificare”

Testo Unico FER: la nuova bozza in CdM
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Il Testo Unico Rinnovabili stabilisce i regimi amministrativi per gli impianti

“Complica” lo sviluppo delle rinnovabili invece di introdurre le semplificazioni necessarie. Prevedendo “ulteriori vincoli e barriere”. Generando “un grave, nuovo e inutile aggravio dell’iter autorizzativo”. Sono i giudizi, tutti negativi, espressi dagli attori della filiera sull’ultima bozza del Testo Unico FER che è stata approvata oggi in Consiglio dei Ministri.

La prima versione del provvedimento, il Decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (noto anche come Testo Unico delle Rinnovabili) è stata licenziata il 27 maggio. Definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione rinnovabile e dei sistemi di accumulo di energia. E riguarda anche gli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento degli impianti e le relative opere di connessione.

La ratio del Testo Unico FER è quindi accorpare e semplificare tutte le norme che regolano l’impiego delle rinnovabili, distinguendo quali interventi ricadono in quali regimi amministrativi, ovvero attività libera, procedura abilitativa semplificata (Pas) o autorizzazione unica.

Testo Unico FER, introdotti nuovi vincoli

Quali sono le novità introdotte nell’ultima versione del Testo Unico FER che preoccupano gli attori della filiera delle rinnovabili? Uno dei punti più sottolineati è la necessità di acquisire un idoneo titolo edilizio che, stando al testo, sembra applicarsi “in modo generalizzato anche agli interventi che dovrebbero essere realizzati in edilizia libera”, evidenzia Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE.

Un altro vincolo aggiuntivo, inserito nell’ultima bozza, richiede di acquisire pareri dalle Soprintendenze anche per interventi di rifacimento e potenziamento degli impianti che sono situati in aree con vincoli paesaggistici. E che, di conseguenza, hanno già ottenuto le necessarie autorizzazioni. La legislazione vigente prevede, per questa tipologia di interventi, il semplice ricorso all’edilizia libera. Per Elettricità Futura, la misura introduce “inutili costi e lungaggini burocratiche”.

“Dobbiamo constatare che il recente Decreto Aree Idonee e l’attuale bozza di riordino normativo”, invece di facilitare il raggiungimento degli obiettivi FER stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC), “vanno esattamente nella direzione opposta: complicare anziché semplificare”, commenta Piattelli.

Una direzione che è contraria alle disposizioni delle direttive UE RED II e RED III, rimarca Elettricità Futura. In questo senso, la bozza del Testo Unico FER “peggiora il quadro normativo vigente e blocca anche l’ammodernamento e il potenziamento degli impianti esistenti a fonti rinnovabili” e rischia di far inciampare l’Italia in “pesanti sanzioni europee”, generando un “grave problema di credibilità per il nostro Paese”.

Le modifiche al Testo Unico Rinnovabili

Cambiano le modalità con cui viene definito l’interesse pubblico prevalente. L’articolo 3 del Testo Unico FER stabilisce la necessità di un decreto per l’individuazione dei casi che derogano dalle disposizioni della direttiva RED II. Il nuovo comma 2 prevede:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, il comma 1 non si applica, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

Mentre all’articolo 7, recante disposizioni sugli interventi realizzabili in attività libera, si stabilisce la necessità di PAS per gli interventi su impianti localizzati su beni tutelati, in aree naturali protette e nei siti Natura 2000:

Il presente articolo non si applica agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all’allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata

L’articolo 8, sul regime di PAS, dilata alcuni tempi a disposizione dei comuni per presentare provvedimenti di diniego. In modo analogo, l’articolo 9, relativo alle disposizioni per il regime di autorizzazione unica, espande i tempi a disposizione dell’amministrazione procedente.

Il nuovo articolo 11 disciplina le sanzioni amministrative da comminare in caso di costruzione ed esercizio di impianti assoggettati all’autorizzazione unica che non hanno ottenuto tale titolo. Il massimale è fissato a 150.000 euro.

Leggi qui la bozza del Testo Unico Rinnovabili al 5 agosto h 18.30

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About Author / Lorenzo Marinone

Scrive per Rinnovabili dal 2016 ed è responsabile della sezione Clima & Ambiente. Si occupa in particolare di politiche per la transizione ecologica a livello nazionale, europeo e internazionale e di scienza del clima. Segue anche i temi legati allo sviluppo della mobilità sostenibile. In precedenza si è occupato di questi temi anche per altri siti online e riviste italiane.