In attesa della conversione in legge, la sanatoria Salva Casa è ora all’esame del Senato che entro il 28 luglio dovrà esprimere il suo voto finale per la pubblicazione in Gazzetta
Si chiude oggi la partita della Sanatoria Salva Casa pronta per il voto di fiducia da parte del Senato e che consentirà di convertire in legge il Dl n.69/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.
Il ddl sulla sanatoria edilizia non più riferita solo ai piccoli abusi, si compone di 5 articoli, dopo l’aggiunta di un articolo 2-bis inerente alle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963. E’ però l’articolo 1 a modificare profondamente il Testo Unico Edilizia o Dpr n.380/2001 che, vista l’imminente conversione, si possono considerare definitive.
Come di consueto durante la conversione in legge di un Dl sono stati predisposti i due dossier del Centro Studi di Camera e Senato e la nota di lettura, che aiutano a navigare tra le molte novità introdotte dal testo.
Le modifiche apportate dal Salva Casa al TUE
Le novità introdotte dalla Sanatoria Salva Casa al TUE riguardano:
- recupero dei sottotetti anche in assenza delle distanze minime tra fabbricati e confini;
- l’estensione del regime di Edilizia Libera alle VEPA, tende e pergole bioclimatiche;
- la modifica sullo stato legittimo di immobile e unità che viene rappresentato alternativamente dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
- cambio di destinazione d’uso con o senza opere. In particolare si considera senza opere un cambio di destinazione d’uso anche se comporta l’esecuzione di opere in edilizia libera
- l’integrazione riguardante il certificato di agibilità all’articolo 24 del TUE con la possibilità di asseverare i micro appartamenti, con altezze minime pari a 2,40 mt e superfici minime ridotte;
- più tempo per demolire e ripristinare i luoghi, pari a 90 giorni dall’ingiunzione fino ad un massimo di 240 giorni in caso di esigenze di salute dei residenti dell’immobile;
- l’aggiunta, tra gli interessi da considerare nella delibera del consiglio comunale che deroga al generale obbligo di demolizione, di quelli culturali e paesaggistici previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti
- l’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, in considerazione della procedura di sanatoria introdotta dal nuovo articolo 36-bis del TUE, introdotto dal presente decreto-legge (lettera e);
- nuove deroghe sulle tolleranze costruttive ed esecutive (arti.34-bis TUE) con speciali tolleranze per gli interventi realizzati prima del 24 maggio 2024;
- una procedura particolare per il riconoscimento delle citate tolleranze costruttive ed esecutive per unità immobiliari ubicate in zone sismiche (lettera f);
- la procedure semplificata per regolarizzare le varianti in corso d’opera contenenti parziali difformità nel caso di immobili costruiti prima prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi 1977;
- superamento della doppia conformità per le parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, e superamento della stessa anche in caso di variazioni essenziali definite dall’articolo 32;
- l’introduzione di una sanatoria semplificata per i casi appena esposti ovvero in merito ad interventi eseguiti in parziale difformità dal PdC o dalla SCIA e inc aso di variazioni essenziali.
Maggiori entrate per i Comuni
La sanatoria salva casa aggiunge inoltre particolari disposizioni per le maggiori entrate nelle casse dei comuni derivate da:
- alienazione del bene acquisito;
- sanzioni per le sanatorie degli interventi ante ‘77;
- sanzioni per le sanatorie delle parziali difformità e variazioni essenziali;
possano essere utilizzate per per un terzo:
- per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute;
- per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all’incremento dell’offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali;
- per il recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.
Strutture amovibili realizzate durante il Covid
Superato il primo articolo, la Sanatoria edilizia della Slava Casa nell’articolo 2, fornisce le indicazioni per le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.
Queste strutture realizzate in emergenza e mantenute in esercizio anche al 30 maggio 2024 possono rimanere installate, in deroga alle norme vigenti, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità, e sempre nel rispetto delle norme sismiche, igieniche, energetiche.
Gli interessati devono presentare una CILA indicando le comprovate esigenze e non limitare il diritto di terzi.
Aree devastate dal Vajont del 9 ottobre 1963
In sede referente è stato introdotto l’articolo 2-bis in merito a “Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963”. Le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 1457/1963 viene previsto che il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento di realizzazione dell’intervento edilizio.
Scarica QUI la Nota di lettura del Dl n.69/2024.