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Via libera al Salva Casa: approvati gli emendamenti, fuori il Salva Milano

Aumentano le tolleranze costruttive, si supera la doppia conformità e via libera ai micro appartamenti. Sono solo alcuni degli emendamenti approvati ieri che modificano il Salva Casa Dl. 69/2024 che passa oggi a Montecitorio. A sorpresa resta fuori il Salva Milano.

 fuori il Salva Milano
Foto di Tima Miroshnichenko

La mancata approvazione del Salva Milano getta ora un ombra di dubbio sul futuro delle riqualificazioni meneghine oggetto d’indagine 

La Commissione Ambiente della Camera ha terminato le votazioni sugli emendamenti e dato il via libera al Salva Casa. Se la Lega porta a casa una vittoria sui mini appartamenti e sull’abolizione della doppia conformità, perde invece la partita meneghina: fuori del Salva Milano. Gli emendamenti che avrebbero consentito di superare il problema delle riqualificazioni in demo ricostruzioni senza permesso di costruire, sotto accusa da parte della procura di Milano, sono stati ritirati (dalla maggioranza stessa) o respinti (dall’opposizione). 

Vediamo dunque come cambia il Salva Casa in questa nuova versione. Per conoscere i contenuti degli emendamenti precedentemente approvati e relativi all’edilizia libera, pergole bioclimatiche, Stato legittimo, tempistiche per la rimozione degli abusi, puoi leggere il nostro approfondimento “Approvati gli emendamenti al Salva Casa: cambiano Edilizia libera e Stato legittimo”.

Via libera ai Mini appartamenti

Il Ministro Salvini affida a X le sue esternazioni di gioia in merito all’approvazione dell’emendamento che regolarizza le mini proprietà. La nuova norma consente:

  • altezza minima 2,40 metri 
  • superficie minima per 2 persone 28 mq e 20 mq per una persona.

“Una misura che rimette sul mercato numerosi appartamenti andando incontro alle necessità di studenti e lavoratori – specialmente nelle grandi città – oltre a favorire la riduzione del consumo del suolo” commenta Salvini, che riceve non poche critiche sulla fattibilità di affittare superfici così ridotte.

Recupero dei sottotetti

All’art.2-bis del TUE si aggiunge il comma 1-quater che recita: “Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, il recupero dei sottotetti è comunque consentito, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale. Il recupero è comunque consentito anche quando l’intervento non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Unica condizione è che “siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli”.

Variante in parziale difformità ante ‘77, si supera la doppia conformità

Tra gli emendamenti approvati con il via libera al Salva Casa subentra nel Dpr n.380/2001 anche l’articolo 34-ter riferito ai casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo: 

“1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore”.

Confermato anche il comma, tanto criticato dai professionisti, che consente di attestare l’epoca di realizzazione di un immobile con dichiarazione da parte di un tecnico. In caso di dichiarazione falsa o mendace i problemi per il professionista saranno di carattere penale. 

I proprietari potranno regolarizzare in questo modo gli abusi presentando una Scia e pagando una somma a titolo di oblazione.

In ultimo via libera alla sanatoria edilizia con l’agibilità in caso di sopralluogo da parte dei funzionari pubblici.

Cambio di destinazione d’uso 

Anche se resta fuori il Salva Milano, la Lega porta a casa un altro emendamento fortemente voluto, ovvero la possibilità di un cambio di destinazione d’uso con o senza opere

“Si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6”. 

Il mutamento di destinazione d’uso è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti  urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, “inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo  dell’unità  immobiliare  conforme  a  quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile”.

Nei casi di cambi di destinazione d’uso senza opere, il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi previsto dal DM n.1444/68 e dalle disposizioni di legge regionale. Insomma niente dotazione minima di parcheggi, ma si dovranno comunque pagare gli oneri di urbanizzazione secondaria.

“Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione”.

Tolleranze costruttive fino al 6%

Salgono al 6% le tolleranze costruttive tra quanto dichiarato nel progetto e quanto effettivamente realizzato nel caso di mini appartamenti

Per questi interventi realizzati prima del 24 maggio 2024 (entrata in vigore del DL n.69/2024) il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, non rappresenta una violazione se contenuto nella tolleranza costruttiva del 6%.

Queste modifiche interessano l’articolo 34-bis del TUE e introducono dunque il comma 1-bis confermando l’aumento delle tolleranze anche negli altri casi:

a) del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. 

Perchè è fuori il Salva Milano

Il testo del Dl 69/2024 Salva Casa approvato ieri dalla Commissione Ambiente, approda oggi a Montecitorio lasciando dunque fuori il Salva Milano. L’emendamento in realtà non piaceva a parte della maggioranza (Fratelli d’Italia), si ipotizza ora l’inserimento della norma in un altro provvedimento prospettando però tempi più lunghi di quanto immaginato dal Ministro Salvini e dal Sindaco Beppe Sala. 

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About Author / Alessia Bardi

Si è laureata al Politecnico di Milano inaugurando il primo corso di Architettura Ambientale della Facoltà. L’interesse verso la sostenibilità in tutte le sue forme è poi proseguito portandola per la tesi fino in India, Uganda e Galizia. Parallelamente alla carriera di Architetto ha avuto l’opportunità di collaborare con il quotidiano Rinnovabili.it scrivendo proprio di ciò che più l’appassiona. Una collaborazione che dura tutt’oggi come coordinatrice delle sezioni Greenbuilding e Smart City. Portando avanti la sua passione per l’arte, l’innovazione ed il disegno ha inoltre collaborato con un team creativo realizzando una linea di gioielli stampati in 3D.