La Commissione Ambiente ha approvato un primo pacchetto di emendamenti al Salva Casa. Tra le modifiche introdotte, nuove regole per le pergole bioclimatiche, modifiche allo stato legittimo anche in presenza di difformità urbanistiche sulle parti comuni e più tempo per la rimozione degli abusi
Con l’approvazione da parte della Commissione Ambiente della Camera dei primi Emendamenti al Salva casa, si avvicina di un passo la conversione in legge del DL n.69/2024 che, nel bene e nel male, ha introdotto una sanatoria edilizia per alcuni abusi e difformità di vario grado. Il tempo stringe però perché c’è tempo fino al 28 luglio per attuare la conversione in legge, elemento che fa ipotizzare che Camera e Senato daranno fiducia al Governo senza ulteriori modifiche.
Facciamo il punto sulle modifiche che il Dl Salva Casa n.69/2024 potrebbe apportare al TUE Dpr n.380/2001.
I contenuti del Decreto legge n.69/2024 “Salva casa”
Il testo del Dl Salva casa si compone di 4 articoli:
- Articolo 1, Modifiche al Testo Unico Edilizia Dpr n.380/2001;
- Articolo 2, Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19
- Articolo 3, Norme finali e di coordinamento
- Articolo 4, Entrata in vigore.
Le modifiche più importanti e sostanziali sono dunque contenute nell’articolo 1 ed in particolare negli emendamenti proposti in seguito, necessari a limare parti del decreto incomplete a causa del carattere d’urgenza con il quale è stato pubblicato.
Questo pomeriggio proseguiranno i lavori di votazione della Commissione che concluderà la votazione dei centinaia di emendamenti al Salva casa proposti da maggioranza e opposizione.
Emendamenti al Salva casa: Edilizia Libera e pergole bioclimatiche
L’art. 1 del Salva Casa interviene prima di tutto sull’Articolo 6 del Dpr 380/2001, ovvero sul regime di Edilizia Libera. Grazie agli emendamenti approvati entrano a far parte di tale regime anche le pergole bioclimatiche, ovvero le strutture composte da lamelle orientabili per proteggere gli immobili dal sole e dagli agenti atmosferici. Si aggiungono dunque alle tende da sole retrattili e tende pergola già contenute nella prima versione del decreto.
Via libera anche alle VEPA (Vetrate panoramiche Amovibili) nei porticati, un caso limite che per diverso tempo ha scomodato la Cassazione ed i TAR per risolvere contenziosi in merito ad una legge non del tutto chiara. Una condizione è che i porticati non siano gravati da diritti di uso pubblico e non siano collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.
Emendamenti salva Casa: modifiche allo Stato legittimo
L’emendamento 1.28 al Salva Casa modifica l’Articolo 9-bis del TUE con riferimento allo Stato legittimo di un immobile. La nuova definizione è dunque la seguente:
“Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi”.
Lo stesso emendamento introduce un’ulteriore modifica, aspramente criticata, che permette di legittimare le singole unità immobiliari anche se in presenza di difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio.
Lo stato legittimo è un requisito indispensabile da verificare per poter intervenire con lavori edilizi sull’immobile o per eventuali compravendite. Con l’emendamento appena approvato i due titolo abilitativi, ovvero quello urbanistico e quello edilizio, vengono separati, consentendo ad esempio al proprietario di un appartamento in regole con le norme edilizie, ma inserito in un condominio difforme sotto il profilo urbanistico, la possibilità di vendere l’unità o effettuare lavori.
Rimozione degli abusi passa da 90 giorni a 240
Il testo del Decreto n.69/2024 con le modifiche apportate dagli emendamenti approvati, incide poi sull’art.31 del TUE riferito agli interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire o in difformità totale o con variazioni essenziali. Si modificano le tempistiche con cui il proprietario dell’immobile oggetto dell’abuso dovrà rimuovere le difformità.
Il proprietario avrà a disposizione 240 giorni di tempo (e non più solo 90) nel caso in cui l’esigenza di comprare o vendere limmobile sia dovuta a “motivi di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine”.
Cresce l’attesa sul “Salva Milano”
Tra gli emendamenti al Salva casa più attesi c’è il provvedimento ribattezzato Salva Milano.
La norma consentirebbe di risolvere il caso giudiziario che ha coinvolto centinaia di ristrutturazioni avviate nel capoluogo lombardo e che hanno sfruttato la “demo-ricostruzione” con SCIA, svicolando invece dalla norma che, in questi casi, richiede il rilascio del permesso di costruire con relativo piano dei servizi. Secondo la procura, le ristrutturazioni avviate in questi termini, sono oggetto di una cattiva interpretazione della norma e di conseguenza sono considerabili come abusi edilizi. Se l’intento di Salvini con l’emendamento Salva Milano era quello di regolarizzare l’edilizia meneghina con un veloce “colpo di spugna”, l’iter per sbrogliare questo complicato caso potrebbe essere ben più lungo e richiedere una serie di norme ad “hoc”.
Le altre modifiche al TUE 380/2001 introdotte dal Salva casa riguardano:
- le tolleranze costruttive;
- il cambio di destinazione d’uso;
- la doppia conformità;
- le sanzioni penali per i professionisti
- il silenzio assenso e il silenzio rigetto.
Per restare aggiornato leggi la nostra Guida completa al Salva casa con tutte le novità sulla Sanatoria edilizia 2024.