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Fotovoltaico: partita la nuova incentivazione in conto energia

Il nuovo decreto sarà operativo dopo la pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas, che definirà le modalità e le condizioni per la connessione alla rete e per l’erogazione delle tariffe. Esso servirà a rilanciare l’incentivazione in “conto energia” per il fotovoltaico, che era entrata in una fase di stallo già dal mese di giugno 2006, quando il GSE aveva comunicato il raggiungimento del tetto di potenza massima annua incentivabile, in base ai previgenti decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006

L’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare è stabilito in 3000 MW entro il 2016 e la modifica più significativa, rispetto ai precedenti decreti, riguarda l’abolizione della fase istruttoria preliminare che era necessaria per accedere alle tariffe incentivanti. In tal senso gli impianti dovranno essere realizzati e collegati alla rete prima dell’invio al GSE della richiesta di accesso agli incentivi. Viene inoltre stabilita una maggiore articolazione delle tariffe, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate nelle strutture o edifici. E’ poi prevista l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile che sarà sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile, ai sensi del nuovo decreto. Infine è prevista l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia.

CHI E QUALI IMPIANTI POSSONO BENEFICIARE DEGLI INCENTIVI

I soggetti che potranno accedere alle nuove tariffe comprendono tutte le persone fisiche, le persone
giuridiche, i soggetti pubblici, i condomini. Per quanto riguarda gli impianti saranno ammessi all’incentivazione tutti quelli fotovoltaici collegati alla rete elettrica e con potenza nominale non inferiore a 1 kW, che entreranno in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Gli impianti dovranno rientrare in tre diverse tipologie: impianto non integrato, impianto parzialmente integrato, impianto integrato.

COME FUNZIONA L’ACCESSO ALLE TARIFFE

Il Soggetto responsabile potrà richiedere al gestore di rete locale la connessione alla rete, allegando il progetto preliminare. A questo punto, il gestore di rete locale potrà comunicare il punto di consegna ed eseguire la connessione dell’impianto secondo modalità e tempistiche definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG). Quando l’impianto sarà ultimato, il soggetto potrà comunicare al gestore di rete la conclusione dei lavori. Quindi, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio, il soggetto sarà tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa adeguata, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio. Sempre entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il GSE, verificata l’esistenza dei requisiti, comunicherà al soggetto la tariffa riconosciuta. Infine il GSE stesso predisporrà una piattaforma informatica dedicata alle comunicazioni tra i soggetti e il GSE.

QUALI TARIFFE E QUALE DURATA

L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio tra la data di emanazione della specifica Delibera AEEG, che stabilirà le modalità per l’erogazione degli incentivi (da pubblicare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto), e il 31 dicembre 2008, ha diritto ad una tariffa incentivante, articolata secondo i valori della seguente tabella:

Le tariffe saranno riconosciute per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio e rimarranno costanti in moneta corrente. Inoltre per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, i valori sopra riportati saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di calendario seguenti il 2008. Con successivi decreti MSE e MATT saranno poi ridefinite le tariffe per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010. Le tariffe invece possono essere incrementate del 5% nel caso di impianti non integrati, con potenza superiore a 3kW, cui i soggetti autoconsumino almeno il 70% dell’energia prodotta dagli impianti (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n° 79 del 16 marzo 1999). Lo stesso è previsto per gli impianti il cui soggetto sia una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica, un impianto integrato in strutture a destinazione agricola (in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto) e per impianti realizzati da amministrazioni in comuni con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti. Tutti i suddetti incrementi non sono ovviamente cumulabili tra loro.

L’UTILIZZO EFFICIENTE SARÀ PREMIATO

C’è un premio che spetta agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, che operano in regime di scambio sul posto, se si effettuano interventi di efficienza energetica sull’edificio, a cui l’impianto fotovoltaico è asservito, tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria dell’edificio stesso. Questa riduzione deve però essere attestata da due Certificazioni Energetiche (ante e post interventi realizzati). Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa incentivata riconosciuta all’impianto, pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno primario di energia effettivamente conseguita dall’edificio (premio massimo previsto pari al 30%). La realizzazione di nuovi interventi, che portano ad una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto, consentano di accedere al rinnovo del diritto al premio, sempre fino al limite massimo cumulato del 30% (il soggetto deve ripresentare la certificazione energetica). Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base, sempre nel caso degli impianti operanti in regime di scambio sul posto, a servizio di unità immobiliari completate in seguito all’entrata in vigore del decreto, qualora siano rispettate determinate condizioni di basso fabbisogno energetico dell’unità immobiliare stessa (inferiore del 50 % a quello fissato nell’allegato C del Dlgs 192/2005).
La procedura prevede che il soggetto trasmetta al GSE le certificazioni energetiche (ante e post intervento migliorativo), che il GSE verifichi la completezza della documentazione tecnica ricevuta e comunica al soggetto il riconoscimento del premio. Questo decorre dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta.

VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA

Oltre alle suddette tariffe incentivanti, il titolare dell’impianto avrà poi diritto ad altri benefici come i ricavi dell’energia immessa in rete, in caso di cessione e i risparmi sulla bolletta elettrica, in caso di scambio sul posto.

CUMULI E LIMITAZIONI

Nella normativa restano comunque valide le principali condizioni di non cumulabilità, stabilite nei precedenti decreti ministeriali come ad esempio i contributi in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20%, i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica.
Solo per le scuole pubbliche/paritarie e le strutture sanitarie pubbliche sarà possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto capitale di qualunque entità. Infine la manovra sostiene che tariffe incentivanti non siano cumulabili con la richiesta di detrazione fiscale ai fini dell’IRPEF. Agli effetti del nuovo decreto gli effetti del nuovo decreto la potenza cumulata incentivabile è stabilita in 1200 MW. Inoltre, tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro quattordici mesi (ventiquattro mesi, se i SR sono soggetti pubblici) dalla data in cui sarà raggiunto il suddetto limite, avranno diritto alle tariffe incentivanti. Comunque il GSE pubblica e aggiorna separatamente, sul proprio sito internet, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito dei precedenti decreti e di quelli che accederanno agli incentivi sulla base del nuovo decreto.

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