In attuazione del Decreto GO, il Gestore ha aggiornato il documento regolatorio dedicato alla gestione della garanzie d'origine per gli impianti rinnovabili
Il documento è stato approvato dal MASE
(Rinnovabili.it) – Aggiornate le regole applicative per le Garanzie di Origine. Il 3 novembre il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la nuova disciplina come richiesto dal Decreto GO del 14 luglio 2023. Il testo, che integra anche i contributi ricevuti durante la fase di consultazione, apporta alcune piccole ma fondamentali novità al sistema di gestione delle garanzie, a partire da una semplificazione dei processi per l’ottenimento della qualifica IGO. Ma andiamo con ordine.
Cosa sono le Garanzie di Origine?
Le Garanzie di Origine sono titoli elettronici che attestano la radice rinnovabile delle fonti impiegate negli impianti qualificati IGO. Nel dettaglio il GSE rilascia una certificazione GO per ogni MWh di energia immessa in rete da tali impianti. I titoli scadono dopo un anno dalla produzione di energia elettrica cui si riferiscono, al più tardi, il 31 marzo dell’anno successivo. In questo contesto il processo di identificazione di un impianto ai fini delle GO può essere richiesto da tutti i produttori di rinnovabili. Con la sola esclusione di quelle installazioni oggetto delle Aste GO, per i quali il GSE emette e trasferisce i titoli a proprio favore gratuitamente, per assegnarli attraverso procedure concorrenziali.
Le nuove regole applicative per le GO
L’aggiornamento normativo per la gestione delle GO facilita i processi per l’ottenimento della qualifica IGO per quegli impianti che accedono (o lo hanno fatto in passato) agli incentivi gestiti dal GSE. Non solo, per semplificare ulteriormente gli iter, il Gestore renderà gli applicativi informatici dedicati ai singoli servizi interoperabili in maniera da valutare le richieste di qualifica IGO congiuntamente alle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione attuali e futuri.
Per il capitolo Servizi Ausiliari, le regole applicative delle Garanzie di Origine prevedono che i consumi attribuibili a tali servizi, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete siano determinati utilizzando, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia e potenza minore o uguale a 1000 kW, i seguenti valori percentuali:
- Eolico on-shore 1%.
- Eolico off-shore 2%.
- Idroelettrico ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio 3%.
- Impianti idroelettrici su acquedotto 2%.
- Fotovoltaico su edifici 1%.
- Fotovoltaico a terra 2%.
- Geotermia 11%.
- Gas residuati dai processi di depurazione 7%.
- Gas di discarica 5%.
- Biogas: a) prodotti di origine biologica 11%; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A del DM2012 11%; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfettariamente ai sensi dell’Allegato 2 del DM2012 11%; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata, diversi da quelli di cui alla lettera c) 11%.
- Biomasse: a) prodotti di origine biologica 17%; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A del DM2012 17%; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfettariamente ai sensi dell’Allegato 2 del DM2012 19%; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata, diversi da quelli di cui alla lettera c) 17%.
- Bioliquidi sostenibili 8%.
E ancora: Le GO emesse per la produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, possono essere utilizzate nell’ambito del sistema di Emission Trading (ATS) e per questo motivo includere anche il riferimento al certificato di sostenibilità del gas prodotto.