Tramite un aggiornamento delle FAQ il Governo chiarisce in quali casi eccezionali le caldaie a gas sono ancora ammissibili ai finanziamenti del Piano
Aggiornate le FAQ sul principio “Do No Significant Harm”
(Rinnovabili.it) – Quando le caldaie a gas possono essere previste negli interventi finanziati dal PNRR? Questa domanda circola fin da quando il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto ha annunciato le modifiche al Piano per i progetti in essere rientranti nella 4° rata di pagamento. E nello stesso giorno in cui la cabina di Regina ha pubblicato la proposta di modifica al PNRR Italia e capitolo RepowerEu, sul sito governativo Italiadomani sono usciti i primi chiarimenti. Nel dettaglio sono state aggiornate le FAQ riguardanti il principio Do No Significant Harm (DNSH), che prevede che gli interventi dei Piani Ripresa e Resilienza non arrechino nessun danno significativo all’ambiente. Lo stesso principio che ha portato nella Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) del luglio 2021 ad escludere dal finanziamento PNRR le caldaie a gas.
Aiuti PNRR alle caldaie a gas, le eccezioni
Il testo della CID riporta un divieto esplicito senza possibilità di deroga per una serie di misure e uno implicito che fa riferimento ad una lista di esclusione in cui tali dispositivi non sono ammissibili “in linea di principio”. Ma questa stessa lista prevede eccezioni per progetti che riguardano la generazione di energia elettrica e/o calore o infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale. In altre parole si configura, previa verifica del singolo caso, una ammissibilità per le caldaie a gas a determinate condizioni. Tali criteri richiedono che
- la sostituzione delle caldaie a gas rientri in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico (almeno il 30% di risparmio di energia primaria);
- gli apparecchi stessi stesse portino a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra e che siano dotate di un’etichetta energetica almeno di classe A (o equivalente);
- i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione o di efficienza energetica (al massimo il 20%);
- l’installazione di tali impianti deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili.
“Queste condizioni – si legge sul sito di Italiadomani – sono valide solo nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti e non nell’ambito della realizzazione di nuovi edifici. In nessun caso le caldaie possono essere finanziate singolarmente”.
Caldaie a gas ed ecobonus/sismabonus
Le FAQ su caldaie a gas e PNRR riservano una nota a parte per la misura “Rafforzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”. In questo caso la Decisione di Esecuzione del Consiglio chiarisce il costo dell’installazione di caldaie a condensazione deve rappresentare solo una piccola quota della spesa complessiva voce e che l’ammisibilità è legata alla sostituzione di caldaie alimentate a olio combustibile. Inoltre viene evidenziato che “se l’intervento rientra tra quelli da rendicontare per comprovare il raggiungimento di traguardi e obiettivi del Pnrr […] e ricade nelle categorie di divieto delle caldaie sopraindicate, il divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal Pnrr”.