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Emendamento al DDL n. 651, no all’hamburger veg nelle etichette

Approvato un emendamento al DDL n. 651 che propone di vietare nelle etichette definizioni che richiamano a carne e derivati per prodotti che non hanno niente a che vedere con la carne in quanto potrebbero trarre in inganno il consumatore

Foto di Robert Owen-Wahl da Pixabay

Non chiamatelo Hamburger Veg

(Rinnovabili.it) – L’hamburger veg potrebbe dover trovare un nuovo nome. La 9a Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ha approvato in questi giorni un emendamento al DDL n. 651 che chiede la messa al bando di appellativi riferiti a carne e derivati per i prodotti a base di proteine vegetali.

In sostanza, l’emendamento propone di vietare nella commercializzazione definizioni che richiamano i prodotti processati di origine animale e che, secondo i firmatari, potrebbero trarre in inganno il consumatore. La norma proibirebbe quindi di scrivere nelle etichette hamburger veg, bistecca di soia o di tofu, mortadella vegana o simili.

I firmatari sono i senatori Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Murelli e Minasi.

L’articolo 2 del DDL anti cibi sintetici

La modifica si inserisce nel DDL n. 651 che contiene Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

In particolare, l’articolo 2 dispone il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici: «è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi, impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».

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L’emendamento

L’emendamento al DDL n. 651 è l’articolo 2-bis, (Divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali) che si inserisce dopo l’articolo 2 e recita:

            «1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all’informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l’uso di:

            a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

            b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un’anatomia animale;

            c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

            d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

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        2. Le disposizioni di cui al comma 1, non precludono l’aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

        3. L’uso delle denominazioni è sempre consentito quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell’alimento.

        4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell’ambito di tali combinazioni.

        5. Con decreto del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore rispetto alla presente disposizione normativa».

Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, al primo periodo e al quarto periodo, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2» con le seguenti: «di cui agli articoli 2 e 2-bis».

I firmatari dell’emendamento si augurano che il testo arrivi presto in Aula al Senato per poi completare l’iter alla Camera.

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