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La burocrazia del fotovoltaico – le autorizzazioni preventive

Quali incombenze bisogna assolvere per realizzare un impianto? Analizziamole in modo organico

Chiunque voglia avventurarsi nella realizzazione di un impianto fotovoltaico deve preventivamente occuparsi di quattro problemi:

a – Autorizzazioni preventive
b – Connessione con la rete elettrica:
i) Richiesta di connessione
ii) Comunicazione di fine lavori
c – Comunicazione a Terna dei dati dell’impianto fotovoltaico
d – Comunicazione al GSE per l’accesso alle tariffe incentivanti relative al “Conto Energia”

Durante l’espletamento delle attività sopra riportate ci si interfaccia di volta in volta con soggetti sia pubblici sia privati. Gli interlocutori privati sono rappresentati dai gestori della rete elettrica locale (Enel. ACEA, AEM etc.), mentre quelli pubblici sono rappresentati sia dagli enti locali (es. comuni) sia dagli enti centrali (Ministero dell’Economia – GSE), ed infine da Terna che è una società mista pubblico-privato.
Le motivazioni di questa forte correlazione tra chi vuole installare un impianto fotovoltaico e la pubblica amministrazione è presto spiegato considerando due aspetti fondamentali: a) un impianto fotovoltaico necessita di autorizzazioni legate al permesso di costruire ovvero alla dichiarazione di inizio lavori (vedremo successivamente importanti eccezioni per alcune tipologie di impianti e in alcuni contesti regionali) b) per accedere agli incentivi nazionali legati al “nuovo conto energia” ci si deve interfacciare con il Ministero dell’Economia (tramite il GSE) per l’erogazione degli incentivi stessi.
Iniziamo ora questo percorso nella burocrazia italiana concentrandoci sulle autorizzazioni preventive necessarie per l’installazione di un impianto fotovoltaico. Le altre attività sopra menzionate saranno dettagliate in futuri approfondimenti.
Dal punto di vista autorizzativo l’impianto fotovoltaico si configura come un’opera edile e pertanto necessita di permesso di costruire ovvero di denuncia di inizio lavori. Questo secondo l’interpretazione iniziale della normativa, ad oggi la più generale e completa. In pratica prima di procedere con l’installazione dell’impianto è necessario presentare all’ufficio comunale preposto una DIA oppure, se l’installazione riguarda un cantiere aperto per altre attività e quindi dotato di un regolare permesso di costruire, procedere alla variante in corso d’opera per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Conseguentemente nel caso di conclusione positiva della pratica autorizzativa è possibile procedere alla fase di installazione vera e propria.
Questa impostazione iniziale sta subendo delle profonde modificazioni sia a carattere locale che a carattere nazionale.
Molte regioni, per semplificare l’iter autorizzativo necessario all’installazione di un impianto fotovoltaico, hanno soppresso la necessità della presentazione di DIA o permesso a costruire, per impianti con potenza limitata. A titolo di esempio si riporta integralmente “l’articolo di legge 19”:https://www.giuliorossi.info/leggi/leggireg/LRLazio_26-2007.pdf, comma 3, lettera a) della legge regionale del Lazio N° 26 del 28 Dicembre 2007 in quanto rappresenta uno schema piuttosto generale adottato anche da altre regioni Esso recita “fermo restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137) e s.m.i:

a) _non necessitano di titoli abilitativi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380, le installazioni effettuate da soggetti abilitati_:

1) _…OMISSIS[1].…_
2) _Di impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o minore di 20 kWp, e relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale minore o uguale a 5 kWp per unità abitativa, fino ad un massimo di 20 kWp per l’intero stabile.”_

In modo diverso hanno legiferato altre regioni. E’ necessario pertanto verificare attentamente la normativa locale in materia. Con molta probabilità il quadro autorizzativo si semplificherà drasticamente quando sarà approvata e pubblicata la nuova legge sugli “usi finali dell’energia” in recepimento della direttiva comunitaria 2006/32/CE. Nella bozza provvisoria si evince all’art. 11 comma 3 l’interpretazione dell’installazione degli impianti fotovoltaici in aderenza alle coperture come “interventi di manutenzione ordinaria” e quindi non soggetti alla disciplina della DIA. Il testo di legge è stato già in larga parte approvato ed è in fase di pubblicazione. In tutti quei casi in cui non viene richiesta la Denuncia di Inizio Attività si suggerisce di dare comunque comunicazione preventiva al comune relativamente all’entità dei lavori da compiere, chiarendo caso per caso la procedura agevolata da seguire.
Un altro aspetto, decisamente rilevante e molto spesso trascurato durante l’analisi di fattibilità, è rappresentato dagli eventuali vincoli che gravano sul sito preposto all’installazione dell’impianto fotovoltaico. Pur condividendo in linea generale l’esigenza di tutela di specifici siti, in Italia questo aspetto crea un peso gravoso sullo sviluppo del mercato fotovoltaico ed in alcune zone (esempio nella provincia di Roma) rappresenta un vero e proprio spauracchio con cui fare i conti prima di qualsiasi altra considerazione. Molti impianti già preventivati ed approvati sia dalla committenza che dagli istituti finanziari non sono stati realizzati per la presenza di vincoli di ogni genere. Fare la lista delle tipologie di vincoli possibili rappresenta un esercizio virtuoso e decisamente impegnativo. È possibile, comunque, dare qualche consiglio su come affrontare il problema:

a) non fidarsi delle informazioni ricevute da colleghi o dipendenti degli enti locali, ma effettuare direttamente una verifica dei vincoli esistenti presso gli uffici preposti oppure attraverso la lettura delle cartografie specifiche;
b) non procedere a nessuna altra iniziativa (ordine materiali, installazione etc) se prima non si è avuta certezza della insussistenza del vincolo o della compatibilità dell’impianto da installarsi con il vincolo esistente.
c) ricordarsi che la domanda di nulla osta per il proprio impianto deve essere rivolta direttamente all’ente che ha posto il vincolo e non ad altri enti (a meno che quest’ultimo abbia una sub delega appropriata). Per esempio in alcuni casi l’Ente Parco delega alcune proprie competenze agli enti comunali presenti nel parco stesso.
d) considerare che spesso il parere degli enti preposti all’apposizione dei vincoli è prevalente su quello di qualunque altro ente.

C’e’ da aggiungere che purtroppo la presenza di eventuali restrizioni viene segnalata con l’emanazione di circolari spesso incomprensibili e, non di rado, semplicemente inapplicabili o tecnicamente sbagliate.
Si vuole sottolineare infine che alcuni articoli di legge del decreto legislativo “Nuovo Conto Energia”:https://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpV3uYDX.pdf non sono altro che risposte a quesiti che spesso gli operatori del settore ricevono da parte dei propri clienti. Ad esempio, a proposito delle aree agricole l’art. 5 comma 9 recita ”Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.”

fn1. Punto non essenziale ai fini del nostro discorso.

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