Rinnovabili • Rinnovabili - Inform - Act - Share Background Rinnovabili • Rinnovabili - Inform - Act - Share Background

L’Enea diventerà Enes

Nasce l'ENES - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che sostituirà l'ENEA. Pubblichiamo il testo integrale della disposizione della Commissione delle Attività Produttive (X).

*X Commissione Attività produttive*
_Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (C. 1441-ter -RT. 16-bis)_

*Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENES*

1. È istituita, sotto la vigilanza del
Ministro dello sviluppo economico, l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENES).

2. L’ENES è un ente di diritto pubblico
finalizzato alla ricerca ed alla innovazione
tecnologica nonché alla prestazione di servizi
avanzati nei settori dell’energia, con
particolare riguardo al settore nucleare, e
dello sviluppo economico sostenibile.

3. L’ENES opera in piena autonomia per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali
ad essa assegnate, secondo le disposizioni
previste dal presente e sulla base degli indirizzi
definiti dal Ministro dello sviluppo
economico. L’ENES svolge le rispettive funzioni
con le risorse finanziarie strumentali
e di personale dell’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA) di cui ai
decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36,
che, a decorrere dalla data di insediamento
dei commissari di cui al comma 6 del presente
articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentite le Commissioni parlamentari
competenti, che si esprimono entro
venti giorni dalla data di assegnazione,
sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalità, efficienza ed economicità,
le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione
e controllo, la sede, le modalità
di costituzione e di funzionamento, le
procedure per la definizione e l’attuazione
dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo
del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto
degli enti di ricerca e della normativa
vigente, nonché per l’erogazione delle risorse
dell’ENES. In sede di definizione di
tale decreto si tiene conto dei risparmi
conseguenti alla razionalizzazione delle
funzioni amministrative, anche attraverso
l’eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno
di risorse strumentali e logistiche.

5. La denominazione « Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENES) » sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione di « Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA) »
.
6. Per garantire l’ordinaria amministrazione
e lo svolgimento delle attività istituzionali
fino all’avvio dell’ENES, il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.7. Dall’attuazione del presente articolo,
compresa l’attività dei commissari di cui ai
comma precedente, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. »