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Come cambia la ristrutturazione edilizia con il Dl Energia

La ristrutturazione edilizia sarà applicata anche a interventi di demolizione e ricostruzione con cambio sagoma di edifici tutelati

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Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

La ristrutturazione edilizia sarà applicata anche a edifici tutelati per demoricostruzione con cambio sagoma

(Rinnovabili.it) – Con l’approvazione del Dl n.17/2022, il Decreto Energia, arrivano anche alcune importanti modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia.

Il cambiamento è sostanziale: gli interventi di demolizioni con ricostruzione e gli interventi di ripristino ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica secondo l’art.142 del Codice dei Beni culturali, rientrano adesso nella ristrutturazione edilizia anche nel caso di modifiche alla sagoma, ai prospetti, al sedime e alle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e anche se c’è un incremento di volume.

L’articolo 28 comma 5 del nuovo Dl modifica il dpr. 380/2001, il Testo Unico Edilizia, aprendo di fatto la strada a tutti gli interventi che prima ricadevano nella nuova costruzione. Ovvero qualsiasi modifica all’immobile originale, apportata in fase di ricostruzione o ripristino, faceva automaticamente uscire dal concetto di ristrutturazione edilizia. Con la conseguenza di non poter beneficiare dell’accesso ai bonus edilizi.

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La recente modifica faciliterà il recupero di questi immobili, altrimenti abbandonati, portando un rinnovamento generalizzato anche alle aree sottoposte a tutela.

Cambiano gli interventi soggetti a permesso di costruire

Oltre a modificare il concetto di ristrutturazione edilizia, il nuovo Dl modifica anche l’utilizzo del permesso di costruire. Il cambiamento riguarda in questo caso l’art.10 del Teso Unico Edilizia. Da quando entrerà in vigore la legge di conversione, questo titolo edilizio verrà applicato anche a tutti gli interventi che comportino un cambiamento parziale o totale dell’organismo edilizio. Il permesso di costruire servirà anche per tutti gli interventi su immobili compresi nelle zone omogenee A, che comportino mutamento della destinazione d’uso, alla sagoma o alla volumetria di edifici tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.