Rinnovabili • Rinnovabili - Inform - Act - Share Background

Parco Eolico: la maggioranza fa chiarezza

Il Gruppo Guglionesi nel cuore torna sulla questione del parco eolico, spiegando alcune cose con l’intento di dare un contributo. «Innanzi tutto è bene precisare che la legge regionale sulle energie da fonti rinnovabili ha riservato, indipendentemente dalla superficie, ad ogni Comune la possibilità di installare pali eolci che non superino, complessivamente, 40 MW di potenza nominale. (poiché, attualmente, ci si orienta su pali di 3 MW, a Guglionesi potrebbe essere installato un parco da 12 pali e due pali da 2 MW). La legge però è in via di revisione perché non tiene conto delle estensioni del territorio; in questo caso Guglionesi potrebbe vedersi attribuito un numero almeno triplo di pali eolici.Il gruppo Guglionesi nel Cuore utilizza alcuni passaggi di un parere del Consiglio di Stato del 18 ottobre 2008 in cui si spiega che «nell’ambito della generale liberalizzazione dell’attività di produzione di energia elettrica si colloca anche la liberalizzazione, persino più marcata, a scopo incentivante, della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, con la previsione di uno snello regime autorizzatorio quanto alla realizzazione e gestione degli impianti». «Il recepimento italiano è avvenuto con il d.lgs n.387/2003 che prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.. sono soggetti ad un�autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico..autorizzazione unica , ove occorra, costituisce variante allo strumento urbanistico. L’autorizzazione è rilasciata a seguito di procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate. Dal punto di vista urbanistico, si stabilisce che gli impianti possono essere ubicati anche in zona agricola. Gli strumenti urbanistici di Guglionesi non hanno previsto aree specifiche per gli impianti eolici, pertanto tutte le zone agricole che non hanno vincoli particolari (quelli valutati, sempre all’interno del citato procedimento unico, gli Organi competenti) potranno essere proposti dalle Società installatrici.
«Alla luce di quanto riportato sopra ci chiediamo di quale sudditanza si parla? Il parco sarà realizzato da chi, rispettando tutti i passaggi richiesti ( e fra questi, non richiesta, la Convenzione con il Comune) riuscirà ad superarli e a procurarsi l’ autorizzazione regionale. Il Consiglio comunale ha approvato uno schema di convenzione che può essere firmato da chiunque (prima o dopo l’ottenimento della autorizzazione) volesse farlo ritendola adeguata nei vari articoli che prevedono diritti e doveri. L’articolato ha visto la partecipazione fattiva di tutti i componenti la Commissione consiliare, di maggioranza e minoranza (non escludiamo la loro pubblicazione) e, prima del Consiglio Comunale, sono stati aggiunte modifiche richieste dai componenti della minoranza( polizza fideiussoria). Si comprende anche che la procedura non impedisce di presentare prima il progetto, ottenere l’autorizzazione e poi firmare la convenzione. Nessuno può imporre la prassi di fare prima la convenzione e poi iniziare il percorso previsto per l’ottenimento dall’autorizzazione».

About Author / La Redazione