Nell'edizione di settembre della guida al Superbonus 110% dell'AdE compare una svista nell'orizzonte temporale destinato ai condomini.
Ancora molti i dubbi da sciogliere sugli interventi ammessi al Superbonus
(Rinnovabili.it) – Le molteplici modifiche in corso d’opera all’orizzonte temporale degli interventi previsti per il Superbonus hanno fatto cadere in errore anche l’Agenzia delle Entrate che, nell’ultima versione aggiornata della sua guida alla detrazione 110%, confonde le date.
Partendo dal Decreto Rilancio n.34/2020, passando poi alla Legge di Bilancio 2021 n.178 /2020 per finire con il dl n. 59/2021, confermato dal decreto Mef recentemente pubblicato in Gazzetta, l’orizzonte temporale per il superbonus 110% è stato esteso secondo un quadro ben preciso in base alle differenti tipologie di intervento.
E’ qui che è insorto l’errore da parte del Fisco che, a pagina 4 della sua guida, ha inglobato in un unico elenco le differenti tipologie di intervento e le relative proroghe.
Si legge “Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.
Lo sbaglio è nella mancata separazione tra interventi in condomini ed interventi riferiti a persone fisiche. Per gli interventi effettuati sui condomini infatti non è necessario aver raggiunto il 60% dei lavori complessivi entro il 30 giugno 2022 per accedere alle detrazioni sulle spese al 31 dicembre 2022.
Un quadro chiaro è visibile nel Poster dell’Enea recentemente reso pubblico, all’interno del quale sono riportate tutte le detrazioni fiscali al momento accessibili.