Rinnovabili • Rinnovabili - Inform - Act - Share Background Rinnovabili • Rinnovabili - Inform - Act - Share Background

Un albero per ogni neonato

Per potere accedere al contributo regionale – sulla base della legge nazionale 113/92 “Un albero per ogni neonato” – relativo ai nati residenti nell’anno 2008, i Comuni devono inviare alla Regione Emilia-Romagna-Servizio Parchi e Risorse forestali entro il 31 maggio 2010 il modulo di certificazione attestante il numero dei bambini nati nell’anno di riferimento e il relativo numero di piante messe a dimora.

La legge nazionale 113 del 29 gennaio 1992 prevede l’obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica. Sono poi le Regioni ad indicare le specie arboree da valorizzare, ad assicurare ai Comuni stessi la fornitura delle piante (prodotte per la maggior parte nei vivai forestali pubblici della Regione), ad erogare i contributi.
Tocca ai Comuni piantare gli alberi e comunicare alle famiglie tipologia e luogo (di solito parchi pubblici o nuove aree da rendere verdi) entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato. Generalmente le piante utilizzate sono di circa 2-3 anni d´età, alte da 1,5 a 2 metri.

Ad oggi la Regione ha distribuito ai Comuni dai propri vivai forestali circa 138mila piante da mettere a dimora (l’equivalente di altrettanti bambini venuti alla luce dal 1992 al 2006). L’auspicio espresso è quello di una sempre maggiore partecipazione sul territorio, specie a nord della via Emilia.

Sono ammesse a contributo solo le piante provenienti dai vivai forestali gestiti direttamente dall’Amministrazione regionale oppure da quelli la cui conduzione è passata in forma convenzionata a terzi. La somma messa a disposizione annualmente dalla Regione viene ripartita tra quei Comuni che, a seguito di istruttoria, risultano aver rispettato gli obblighi di legge.