In Alto Adige non sarà ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle aree libere e verdi: è quanto ha deciso la Giunta provinciale su proposta dell’assessore Michl Laimer. “Vogliamo contrastare sul nascere questo possibile sviluppo, per non ritrovarci poi con un paesaggio danneggiato, come già successo in altri territori”, spiega Laimer.
Il nuovo quadro è dato dal regolamento di esecuzione della legge provinciale urbanistica che disciplina la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’attenzione principale è posta sullo sviluppo dei pannelli fotovoltaici. “Valgono regole differenti, secondo la tipologia del luogo, ma chiare”, spiega Laimer. La principale: in Alto Adige non sarà ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle aree libere e verdi, neppure nei casi in cui sia stato modificato il Puc. “I pannelli vanno installati sui tetti, il paesaggio è troppo prezioso per un suo utilizzo su larga scala”, sottolinea l’assessore.
Il regolamento vieta inoltre l’installazione dei pannelli sugli edifici sottoposti alla tutela dei beni culturali e li ammette invece nei centri storici (zone A) solo dopo espressa autorizzazione della Ripartizione provinciale tutela beni culturali. In altre zone residenziali i pannelli possono essere installati solo parallelamente a tetti e facciate. “La posa inclinata dei pannelli è consentita solo sui tetti piani e l’altezza degli stessi pannelli non può superare 1,20 metri”, aggiunge Laimer. Una deroga è possibile qualora i pannelli non siano visibili dalla strada.
Nelle zone produttive è ammessa senza limitazione la posa inclinata dei pannelli fotovoltaici sui tetti piani e verdi. Sui tetti con pendenza è ammessa esclusivamente l’installazione parallelamente al tetto. Anche nel verde agricolo l’installazione è ammessa solo parallelamente al tetto o alle facciate. Nel verde alpino (prati, pascoli alberati, bosco) sono ammessi solo pannelli fotovoltaici per il proprio fabbisogno.
Una regolamentazione speciale riguarda infine l’installazione di impianti fotovoltaici sulle serre: è di norma vietata se le serre non sono di proprietà di un’azienda ortoflorovivaistica. Riguardo alla superficie dei pannelli, se le serre aziendali sono legalmente esistenti alla data del 13 settembre 2010, quando il regolamento è stato approvato, possono essere autorizzati pannelli fotovoltaici sulla metà della copertura. Anche sulle serre costruite dopo il 13 settembre 2010 i pannelli fotovoltaici sono autorizzati solo fino alla metà della superficie del tetto, ma non devono superare i 500 metri quadrati. “Ovviamente la funzionalità, l’utilizzo e la destinazione d’uso della serra vanno garantiti e non modificati anche dopo la copertura parziale con pannelli fotovoltaici”, conclude Laimer.