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Fotovoltaico in regione: via libera dall’Assemblea Legislativa per l’individuazione delle aree e dei siti

Via libera da parte dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna alla delibera che disciplina la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano la fonte solare fotovoltaica. La deliberazione costituisce uno stralcio delle Linee guida regionali, che verranno predisposte nei prossimi mesi e che daranno indicazioni anche per le altre tipologie di impianti da fonti rinnovabili come eolico, biomassa, biogas e idroelettrico.
La disciplina regionale – che non varrà per i provvedimenti già autorizzati, per quelli oggetto di finanziamento pubblico e per le istanze complete della documentazione prevista – attua le linee guida ministeriali del 10 settembre 2010 relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che hanno dettato i criteri generali per l’inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio.

“Si tratta – ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente Sabrina Freda – di un buon provvedimento, frutto di un ampio e positivo confronto con le diverse realtà interessate. In un’ottica di sostenibilità ambientale – ha proseguito l’assessore – si è voluto conciliare la produzione dell’energia da fonti rinnovabili con la contemporanea tutela del territorio, del paesaggio, dell’agricoltura e dell’ambiente naturale, favorendo la diffusione di piccoli impianti e contenendo il consumo di suolo”.

Per l’assessore alla Programmazione territoriale Alfredo Peri “Con questo provvedimento la Regione sceglie di tutelare il territorio, ma allo stesso tempo introduce regole chiare che da un lato daranno certezza agli operatori e dall’altro ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano energetico regionale e dall’Unione europea in materia di energie rinnovabili”.

Dal punto di vista agricolo l’assessore regionale all’Agricoltura Tiberio Rabboni ha evidenziato che “il fotovoltaico a terra con le nuove regole introdotte oggi dalla Regione diventa una opportunità per le imprese agricole, che potranno così integrare il proprio reddito aziendale. Gli agricoltori potranno intervenire nella aree di produzione Dop, Igp, biologico, Doc e Igt rispettando i limiti previsti da questa delibera”.

Per quanto riguarda l’installazione a terra degli impianti, la delibera individua diverse tipologie di aree, caratterizzate da diversi livelli di tutela, in relazione alla presenza di vincoli di natura paesaggistica e ambientale e alle caratteristiche del territorio. Non sono invece previsti limiti particolari per gli impianti collocati su edifici. In questo caso, proprio per diffondere questo tipo di produzione di energia rinnovabile, i pannelli potranno essere collocati sugli edifici esistenti ovunque ubicati, ferma restando l’osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza sismica. Se l’installazione sulle coperture dell’edificio non è fattibile, l’ubicazione degli impianti è consentita, fuori dalle aree a completa esclusione, anche con moduli al suolo, purché destinata soltanto all’autoconsumo e comunque per una potenza complessiva non superiore a 20 Kw.

Cosa prevede la delibera
Vi sono aree in cui non è possibile installare impianti fotovoltaici, ovvero gli ambiti di maggiore rilevanza paesaggistica, ambientale e culturale.
Si tratta delle zone di particolare tutela paesaggistica individuate nel PTPR (sistema forestale e boschivo, zone di tutela della costa e dell’arenile, crinali e dossi di pianura individuati dal PTCP come di particolare tutela, ecc), le zone A e B dei parchi, le aree incluse nelle riserve naturali, le aree forestali, le aree umide incluse nella Rete Natura 2000.

Vi sono aree in cui è possibile localizzare impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, rispettando determinate condizioni e limiti.
Si tratta di zone di tutela ambientale di laghi, bacini e corsi d’acqua, in cui l’impianto può essere realizzato da un’impresa agricola e con una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw; di aree dei crinali e del sistema collinare al di sopra dei 1200 metri, nelle quali gli impianti possono essere installati solo se destinati all’autoconsumo; di zone in cui l’impianto può essere realizzato da un’impresa agricola con la potenza nominale massima alla quale è riconoscibile la natura di reddito agrario, secondo una circolare del Ministero delle finanze (200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite di dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto con un massimo di 1 Mw) e con la previsione d non occupare più del 10% della superficie agricola disponibile; di zone di interesse paesaggistico e ambientale, aree agricole nelle quali sono in essere coltivazioni certificate e di qualità, aree C dei parchi e riserve e aree incluse nella Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), nelle quali il richiedente (anche soggetti che non siano titolari di una impresa agricola) possono realizzare un impianto che non occupi una superficie superiore al 10% della superficie in disponibilità e con potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw; di aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi, a condizione che il richiedente non occupi con l’impianto più del 10% della superficie agricola in disponibilità e la potenza nominale complessiva dell’impianto sia pari al citato limite massimo integrativo del reddito agricolo (200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite di dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente); di aree in zona agricola priva di vincoli nelle quali qualunque richiedente può realizzare un impianto che occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella sua disponibilità.
Per i Comuni montani, in ragione delle particolari caratteristiche di questi territori, deve essere rispettata la stessa percentuale del 10%, ma le particelle possono essere non contigue.

Inoltre, sono esemplificate le aree marginali, in cui è possibile da qualunque richiedente localizzare gli impianti, senza dover rispettare alcun limite dimensionale o di potenza nominale. Si tratta di aree non urbane, ma già interessate da attività umane di significativa trasformazione quali siti industriali e discariche ovvero a diretto contatto con infrastrutture e impianti, che ne condizionano significativamente gli usi ammissibili (fasce di rispetto degli elettrodotti, delle linee ferroviarie, delle strade e autostrade, le aree dedicare alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, ed altre). La Giunta regionale ha già approvato linee guida per favorire in l’installazione di impianti fotovoltaici nelle ex discariche.