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(Rinnovabili.it) – L’Autorità per l’energia pubblica e il gas a seguito della pubblicazione della Delibera VIS 176/10 concernente i dettagli relativi all’erogazione del _Contributo in conto scambio di conguaglio relativo all’anno 2009 per gli Utenti in regime di scambio sul Posto_ definisce nuovi obblighi ai quali Imprese distributrici, Imprese di Vendita e utenti nuove norme alle quali dovranno attenersi.
Il GSE ha infatti l’obbligo, entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di pubblicare i valori del contributo in conto di scambio per una quota che deve pari almeno al 96% degli utenti dello scambio completando l’aggiornamento entro tre mesi. A tal proposito il Gestore sta informano le Imprese e gli utenti affinché si possano completare con i dati mandati la documentazione necessaria all’attivazione del contributo trasmettendo infine alla Autorità per l’energia elettrica un rapporto nel quale sono contenuti i dati relativi al percorso di ciascuna Azienda completo dei dati necessari all’attivazione del regime di contribuzione sottolineando il numero e le specifiche dei dati mancanti per ricorrere, in caso fosse necessario, alla redazioni di eventuali regimi sanzionatori.
Nel particolare, secondo quanto si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Agenzia:

• le IMPRESE DISTRIBUTRICI sono tenute a trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i dati di misura necessari per l’applicazione del conguaglio dello scambio sul posto per l’anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie (e completare la trasmissione delle misure mancanti entro i successivi tre mesi);
• le IMPRESE DI VENDITA sono tenute a trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni necessarie per l’applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l’anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie e completare la trasmissione delle misure mancanti entro i successivi tre mesi.

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