L'AEEGSI adotta le semplificazioni per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici
(Rinnovabili.it) – L’Authority (AEEGSI) ha recepito le indicazioni normative in merito al modello unico per il fotovoltaico. Con la delibera 400/2015/R/eel approvata qualche giorno fa, ha infatti integrato nella disciplina TICA quanto predisposto dal Decreto ministeriale del 19 maggio 2015, recante “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”. Nel corso degli ultimi anni, l’Autorità per l’energia ha emanato una serie di regolamenti che disciplinano i diversi ambiti del settore elettrico, dalla connessione alle reti, alle modalità di vendita e fatturazione. Uno dei più famosi è proprio il TICA riportante le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione.”
E’ bene ricordare che le novità introdotte dal provvedimento ministeriale riguardano unicamente gli impianto solari che risponda ad una serie di caratteristiche specifiche e in mancanza delle quali varranno invece le tempistiche e le modalità già definite dall’Autorità nel TICA (previa comunicazione dell’impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I del Modello Unico).
Tali requisiti tecnici sono:
a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
“Le disposizioni adottate con la delibera – spiega l’AEEGSI – hanno quindi la finalità di introdurre semplificazioni nei casi più semplici di connessioni (che, peraltro, sono anche i più numerosi)”. In questo ambito la delibera prevede che:
l’iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l’emissione del preventivo per la connessione da parte dell’impresa distributrice;
- il richiedente versi all’impresa distributrice solo la quota fissa, pari a 100 euro, del corrispettivo per la connessione, evitando quindi il versamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo;
l’impresa distributrice attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del Modello Unico; a tal fine, l’impresa distributrice comunica tempestivamente al richiedente, secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento e come attualmente già previsto dal TICA, la disponibilità all’attivazione della connessione, indicando alcune possibili date.