Le norme comunitarie permettono di vietare l’istallazione di aerogeneratori nei siti protetti anche prescindendo da qualsiasi specifica valutazione di impatto ambientale. E' il chiarimento richiesto dal TAR alla Corte di giustizia europea
(Rinnovabili.it) – Pale nei siti naturali protetti, no grazie. Il rifiuto pronunciato dalla Regione Puglia al progetto dell’azienda Eolica di Altamura nel Parco nazionale dell’Alta Murgia ha trovato conferma tra i banchi del tribunale comunitario. L’ente aveva respinto il prospetto della società motivando la decisione con la norma regionale, che dispone il *divieto ad istallare nuovi aerogeneratori* non finalizzati all’autoconsumo su aree _SIC_ – sito di importanza comunitaria – e _ZPS_ – zona di protezione speciale – *prescindendo da qualsiasi specifica valutazione di impatto ambientale*.
Il luogo in questione, di proprietà dell’azienda agro-zootecnica Franchini, rientrava per l’appunto nel parco nazionale dell’Alta Murgia, uno dei siti della rete ecologica _Natura 2000_ istituita della UE e dunque classificato come ZPS. Il ricorso al TAR derivatone si è risolto con il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che ha chiarito *l’interpretazione delle direttive “habitat” e “uccelli”* (2001/77 e 2009/28) con cui si autorizzano gli Stati membri ad adottare misure di protezione rafforzata per queste aree, a patto che esse siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il contenzioso si è risolto con il pronunciamento a favore delle ente regionale; il parere della Corte Ue stabilisce infatti che le direttive Ue “consentono allo stato membro di vietare gli impianti eolici nei siti protetti che fanno parte della rete ecologica _Natura 2000_” e dunque la norma in questione non contrasta con gli obiettivi comunitari. Toccherà ora al TAR pronunciarsi in merito.