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Bonus edilizi 2024: il Superbonus al 70%, come cambia e chi lo potrà richiedere

A partire dal 1°gennaio 2024 le spese per l’efficientamento energetico previste dal Superbonus potranno essere detratte al 70%. Poche le eccezioni.

Superbonus al 70%,
Foto di Brett Jordan su Unsplash

Dal 2025 il Superbonus scenderà ulteriormente passando al 65%

(Rinnovabili.it) – Oltre 461.433 edifici sono stati coinvolti dall’agosto 2020 quando fece per la prima volta la sua comparsa l’ormai famoso Superbonus 110%. Ma come molte altre detrazioni edilizie 2024, anche il 110 cambia forma quest’anno, trasformandosi in un Superbonus 70% e non per tutti.

Superbonus 70%, a chi spetta e per quali interventi

A partire dal 1° gennaio 2024, il Superbonus passa al 70%, per scendere ulteriormente al 65% a partire dal 2025. Alla detrazione potranno accedere unicamente: 

  • condomini;
  • persone fisiche, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone;
  • Onlus;
  • ADV;
  • APS.

Gli interventi agevolabili con il Superbonus 70% sono quelli destinati alle ristrutturazioni edilizie con efficientamento energetico, isolamento dell’involucro, la sostituzione di impianti di climatizzazione, l’installazione di impianti fotovoltaici, ma anche il consolidamento statico e la riduzione del rischio sismico. Resta valido il principio base del Superbonus, ovvero la necessità di eseguire alcuni interventi considerati “Trainanti” della detrazione.

Il fondo indigenti per i redditi bassi

E’ bene ricordare che, come per altri bonus edilizi, anche al Superbonus 2024 si applica il principio di cassa. Ovvero la detrazione del 70%  si potrà utilizzare per le spese sostenute nel 2024 anche se i lavori non vengono effettivamente eseguiti nel medesimo anno. Al fine di tutelare i redditi più bassi e di consentire di chiudere parte dei cantieri già avviati con il Superbonus 110%, il Decreto n.212/2023 ha confermato la possibilità di accedere al fondo indigenti. Il contributo è accessibile unicamente ai cittadini con reddito di riferimento (e non ISEE) inferiore ai 15.000 euro, che hanno realizzato entro il 2023 lavori pari almeno al 60% e da utilizzare sulle spese sostenute dal 1°gennaio al 31 ottobre 2024. 

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate con modalità che saranno indicate in un apposito Dm del MEF. A disposizione dei richiedenti circa 16 milioni di euro. Dal medesimo dl 212/2023 arriva anche una speciale “sanatoria” per quei lavori eseguiti con cessione del credito o sconto in fattura sulla base di stati avanzamento lavori SAL effettuati entro il 31 dicembre 2023 ed ancora agevolati al 110%. Anche nel caso di mancata realizzazione dei lavori o nel caso in cui non si riesca a garantire il salto di due classi energetiche, l’Agenzia delle Entrate non potrà recuperare il credito.

Superbonus 70% e cessione del credito

In merito alla cessione del credito ed allo sconto in fattura, per i bonus edilizi 2024 compreso il Superbonus 70%, non ci sono sostanziali novità. Con l’entrata in vigore del DL Superbonus si esclude la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1 -2-3 compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio o riqualificazione urbana, che non abbiano richiesto un titolo abitativo prima dell’entrata in vigore del dl (20 dicembre 2023). 

Superbonus 110 solo nel cratere sismico 

E’ bene precisare però che il cosiddetto “Superbonus rafforzato 110” previsto per il cratere sismico continuerà a vivere. Come specificato in una nota del Commissario Straordinario Castelli, potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito in merito al Superbonus 110%  tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater (sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020. Unica condizione è che l’edificio risulti al momento della richiesta, ancora inagibile.