Chiarimenti sulle richieste di accesso agli incentivi per impianti realizzati su edifici e aree della Pubblica Amministrazione e per gli impianti localizzati nelle aree colpite dal sisma dello scorso maggio
(Rinnovabili.it) – Il Gestore dei Servizi Energetici interviene in merito al Quarto Conto Energia rispondendo alle domande degli operatori e chiarendo i dubbi circa l’ammissione alle tariffe incentivanti sia per quegli impianti fotovoltaici realizzati nelle zone colpite dal sisma il 20 e il 29 maggio 2012 che per quelli della Pubblica amministrazione.
Nel dettaglio il Gse ha predisposto un documento in cui si precisano i concetti di impianti “realizzati” e “già autorizzati” e le diverse fattispecie disciplinate dalle norme: impianti realizzati e ubicati su fabbricati distrutti; impianti realizzati su fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero; i
Si tratta di precisazioni necessarie se si considera le disposizioni normative emanate in merito agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto. La Legge 1° agosto 2012, n. 122 e successivi aggiornamenti hanno infatti predisposto che:
1) gli impianti fotovoltaici realizzati e quelli in fase di realizzazione installati su fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle tariffe incentivanti cui avevano diritto al 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
2) gli impianti fotovoltaici realizzati sui fabbricati distrutti possono essere ricostruiti anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio;
3) gli impianti fotovoltaici già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 (tariffe 1° semestre del Quarto Conto Energia), qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
Per quanto riguardarla invece le istallazioni solari del settore pubblico, il Gestore ricorda che il Quarto Conto Energia continuerà ad applicarsi agli impianti realizzati su edifici e su aree delle amministrazioni pubbliche: fino al 31 marzo 2013, purché a tale data l’impianto sia stato debitamente autorizzato; fino al 30 giugno 2013, purché l’impianto, al 31 marzo 2013, sia stato debitamente autorizzato e sottoposto alla procedura di VIA; fino al 30 ottobre 2013 nel caso di impianti sottoposti alla procedura di VIA e che siano stati autorizzati successivamente al 31 marzo 2013. Il GSE specifica inoltre che gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle PA già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione e che il Soggetto Responsabile dell’impianto può essere “un soggetto terzo a cui è conferito un diritto reale o personale di godimento”.